Sentenza del 25/05/2018 n. 55 - Comm. Trib. Prov. Mantova
IRAP - Diniego di rimborso - Termine di decadenza - Biennale - Non applicabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso l’applicabilità del termine biennale di decadenza e ha ritenuto applicabile il termine previsto dall’art. 38 del d.P.R. 602/1973. Il diniego fondato esclusivamente sulla presunta scadenza del termine biennale è quindi illegittimo, sempre che la richiesta sia stata presentata entro il termine previsto dalla disciplina delle imposte sui redditi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego di rimborso, sostenendo che alla richiesta non dovesse applicarsi il termine biennale decorrente dal pagamento, bensì il termine previsto dall’art. 38 del d.P.R. 602/1973 in materia di imposte sui redditi. La ragione è che l’art. 25 del d.lgs. 446/1997 rinvia, fino all’efficacia di eventuali leggi regionali, alle disposizioni sulle imposte sui redditi anche per le attività di controllo, rettifica, accertamento e relativo contenzioso IRAP.
Norme richiamate
Art. 25 del d.lgs. n. 446/1997
fino a quando non abbiano effetto eventuali leggi regionali, per le attività di controllo, rettifica, accertamento nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi
La norma rende applicabile all’IRAP la disciplina delle imposte sui redditi, compresi i termini rilevanti per il controllo, il contenzioso e le richieste di rimborso, in assenza di una diversa disciplina regionale efficace.
Art. 38 del d.P.R. n. 602/1973
È individuato come il riferimento normativo per il termine di richiesta del rimborso delle somme versate e non dovute, in luogo del termine biennale generale decorrente dal pagamento.
Massime di principio
- Per le richieste di rimborso IRAP, non è automaticamente applicabile il termine biennale decorrente dal versamento: occorre verificare il termine previsto dalla disciplina delle imposte sui redditi richiamata dall’art. 25 del d.lgs. 446/1997.
- Un diniego fondato esclusivamente sulla tardività biennale può essere contestato se la richiesta è stata presentata entro il termine applicabile ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 602/1973.
- La corretta individuazione del termine dipende dalla disciplina vigente e dall’eventuale esistenza di una normativa regionale efficace; pertanto, prima di agire, devono essere verificati la data del pagamento, la data della dichiarazione e la data della richiesta di rimborso.
- Il riconoscimento del termine più ampio non comporta automaticamente il diritto al rimborso: restano da dimostrare l’indebito versamento e gli ulteriori presupposti sostanziali del rimborso.
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