Sentenza del 25/05/2018 n. 1684 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Delega di firma da parte del dirigente - Ordine di servizio singolo per una pluralità di funzionari - Distinzione degli atti di competenza di ciascun funzionario- Legittimità- Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'avviso di accertamento per presunta irregolarità della delega di firma e per la sottoscrizione da parte di un funzionario ritenuto non legittimato. L'accertamento riguardava l'anno d'imposta 2009 e il recupero di costi ritenuti in parte non documentati e in parte non inerenti, con conseguente rideterminazione del reddito e dell'IVA. Il contribuente aveva inoltre contestato nel merito la deducibilità dei costi recuperati.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia. Ha ritenuto valido l'Ordine di Servizio n. 65 del 23 ottobre 2014 quale atto di delega alla firma, anche se riferito a una pluralità di funzionari, poiché individuava distintamente gli atti attribuiti a ciascuno. Ha inoltre chiarito che la delega alla firma riguarda la sola sottoscrizione degli atti e non trasferisce la competenza amministrativa, che rimane in capo al dirigente. L'avviso era quindi validamente sottoscritto dal funzionario delegato. Nel merito, sono stati riconosciuti deducibili il 40% dei costi per carburanti e lubrificanti e la quota associativa ACI, mentre sono rimasti indeducibili i costi per viaggi e trasferte e le sopravvenienze passive non adeguatamente documentate. I costi non documentati, non contestati dal contribuente, sono rimasti definitivi. La maggiore IVA è stata rideterminata in proporzione. Le spese di giudizio sono state compensate per la reciproca parziale soccombenza.
Norme richiamate
Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973
L'accertamento deve essere portato a conoscenza del contribuente mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
L'avviso di accertamento può essere sottoscritto da un funzionario della carriera direttiva, anche non dirigente, purché vi sia una delega valida e verificabile. La norma non impone necessariamente la sottoscrizione del dirigente.
Art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001
La disposizione riguarda la delega di competenze, distinta dalla delega di firma. Quest'ultima attribuisce soltanto il potere di sottoscrivere determinati atti per conto del titolare, senza trasferire la competenza sostanziale.
Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992
L'appello tributario è ammissibile quando individua in modo specifico le censure rivolte contro la sentenza impugnata.
Art. 109, commi 1 e 5, del T.U.I.R.
I costi sono deducibili soltanto se adeguatamente documentati e inerenti all'attività esercitata.
Art. 164 del T.U.I.R.
Le spese relative ai veicoli sono deducibili nei limiti e nelle percentuali previste dalla norma; nel caso concreto è stata riconosciuta la deducibilità forfettaria del 40% dei costi per carburanti.
Art. 19 del D.P.R. n. 633/1972
La detrazione dell'IVA sui costi segue la riconoscibilità e la riferibilità dei relativi costi all'attività economica.
Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992
Le spese possono essere compensate quando sussiste una reciproca parziale soccombenza, come avvenuto nel caso concreto.
Massime di principio
- Un ordine di servizio può validamente delegare la firma a più funzionari, purché indichi con sufficiente precisione quali atti può sottoscrivere ciascun delegato.
- La delega di firma non richiede il trasferimento della competenza amministrativa: il dirigente resta titolare del potere e il funzionario firma soltanto per suo conto.
- La validità della delega può risultare dal contenuto complessivo dell'ordine di servizio, inclusi modalità operative, limiti, decorrenza, motivazione e tabelle degli atti delegati.
- In caso di contestazione, l'amministrazione deve poter produrre la documentazione da cui risultino la delega, la qualifica del firmatario e la corrispondenza tra l'atto firmato e gli atti delegati.
- I costi deducibili devono essere sia documentati sia inerenti all'attività; la mera registrazione contabile o l'esistenza di un pagamento non dimostrano automaticamente l'inerenza.
- Le contestazioni non formulate tempestivamente su singole componenti dell'accertamento possono comportare la loro definitività.
- Quando l'accertamento viene ritenuto formalmente valido, il giudice deve esaminare anche le contestazioni di merito e può rideterminare parzialmente la pretesa tributaria, con conseguente adeguamento dell'IVA.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 mag 2018Sentenza del 25/05/2018 n. 54 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 25 mag 2018Sentenza del 25/05/2018 n. 55 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 25 mag 2018Sentenza del 25/05/2018 n. 147 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 25 mag 2018Sentenza del 25/05/2018 n. 276 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 25 mag 2018Sentenza del 25/05/2018 n. 310 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 25 mag 2018Sentenza del 25/05/2018 n. 2179 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →