Cassazione Civile, Ordinanza n. 12554/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per IVA, sanzioni, interessi e compensi di riscossione in relazione a omessi versamenti risultanti da liquidazioni periodiche IVA relative all'anno 2009 e ai primi mesi del 2010. La società sosteneva di aver presentato domanda di concordato preventivo il 16 marzo 2010, poi omologato, e deduceva che la situazione di crisi e la moratoria concorsuale avessero impedito i pagamenti, con conseguente non debenza di sanzioni, interessi e aggio. In sede di legittimità ha proposto quattro motivi: 1) violazione della disciplina IVA, assumendo che il tributo sia annuale e che il debito sorga solo con la dichiarazione annuale e il saldo del 16 marzo dell'anno successivo, quindi dopo l'apertura del concordato; 2) nullità per omessa pronuncia, per non avere il giudice del rinvio esaminato la censura sulla motivazione del ruolo e della cartella rispetto al precedente giudizio rescindente; 3) nullità della sentenza per difetto di motivazione/apparenza motivazionale ex artt. 112 c.p.c., 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c., per la medesima questione del ruolo straordinario e della cartella; 4) violazione delle norme sulle sanzioni amministrative tributarie, sostenendo che la crisi di liquidità e il concordato integrassero forza maggiore o comunque mancanza di colpa, escludendo le sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e quattro i motivi. Ha affermato che l'IVA oggetto di cartella non era quella del saldo annuale, ma omessi versamenti derivanti da liquidazioni periodiche, per cui il debito era sorto e risultava esigibile prima della domanda di concordato. Ha escluso l'omessa pronuncia perché la CTR del rinvio aveva comunque statuito sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella in pendenza di concordato, precisando che tali atti sono funzionali a rendere il credito opponibile nel concorso e non sono, di per sé, atti esecutivi vietati dall'art. 168 l. fall. Ha inoltre ritenuto infondato il vizio motivazionale, perché la sentenza di rinvio aveva espresso una ratio chiara e coerente con il giudizio rescindente. Quanto alle sanzioni, ha ribadito che la forza maggiore richiede circostanze anormali ed estranee al contribuente e l'adozione delle misure esigibili per prevenire l'inadempimento; la sola crisi di liquidità o l'accesso al concordato non bastano, specie quando le omissioni sono anteriori alla domanda di concordato. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio denunciato per violazione di legge nei primi e quarto motivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio denunciato per nullità della sentenza e omessa pronuncia nei secondo e terzo motivo.
La Corte ribadisce che non vi è omessa pronuncia quando il giudice di rinvio ha comunque deciso sulla questione sostanziale devoluta.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per contestare la struttura motivazionale della sentenza; la Corte esclude che la motivazione sia solo apparente.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
È invocato per la motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ritiene la decisione del giudice del rinvio sufficientemente motivata.
Norma richiamata dalla ricorrente nel tentativo di sostenere la natura annuale dell'IVA.
Norma richiamata dalla ricorrente nel tentativo di sostenere la natura annuale dell'IVA.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata dalla ricorrente nel tentativo di sostenere la natura annuale dell'IVA.
art. 27 d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata dalla ricorrente nel tentativo di sostenere la natura annuale dell'IVA.
art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata dalla ricorrente nel tentativo di sostenere la natura annuale dell'IVA.
art. 33 d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata dalla ricorrente nel tentativo di sostenere la natura annuale dell'IVA.
La Corte chiarisce che il versamento annuale a saldo ha funzione di conguaglio e non sposta il momento di insorgenza/esigibilità dei debiti da liquidazioni periodiche.
È richiamato per affermare che l'IVA dei contribuenti mensili si liquida e versa con cadenza periodica.
È richiamato per la disciplina speciale dei contribuenti trimestrali.
La Corte afferma che il divieto riguarda gli atti esecutivi in senso stretto e non si estende agli atti prodromici come l'iscrizione a ruolo o la cartella di pagamento.
È richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo; la Corte nega che nel caso vi sia una causa di non imputabilità idonea a escludere le sanzioni.
art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997
La Corte richiama il principio secondo cui la forza maggiore richiede eventi anormali, esterni e inevitabili, nonché la prova dell'adozione di misure ragionevoli per evitarne le conseguenze.
È richiamato per il profilo della colpevolezza nella responsabilità sanzionatoria amministrativa tributaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel caso di IVA oggetto di liquidazioni periodiche, l'obbligazione tributaria sorge ed è esigibile alle singole scadenze infrannuali; la dichiarazione annuale svolge funzione di riepilogo e conguaglio, ma non differisce il momento genetico dei debiti già maturati.
- La legittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento non viene meno per il solo fatto dell'apertura di una procedura concorsuale, quando tali atti abbiano funzione di rendere il credito opponibile nel concorso e non integrino, di per sé, attività esecutiva vietata.
- Non sussiste omessa pronuncia se il giudice di rinvio ha deciso la questione sostanziale devoluta, anche con motivazione sintetica, purché la statuizione sia idonea a reggere la decisione e a escludere la tesi prospettata.
- La forza maggiore in materia di sanzioni amministrative tributarie richiede un evento esterno, anomalo, imprevedibile e inevitabile, nonché la prova che il contribuente abbia adottato le misure ragionevolmente esigibili per prevenire o contenere l'inadempimento; la mera crisi di liquidità non è sufficiente.
- L'accesso al concordato preventivo non determina automaticamente l'esonero dalle sanzioni per omessi versamenti: occorre verificare in concreto se l'impedimento sia temporalmente rilevante rispetto alle singole scadenze e se ricorrano gli ulteriori presupposti dell'esimente.
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