Cassazione Civile, Ordinanza n. 37197/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento per IRPEF, IVA e IRAP relativa ai periodi d'imposta 2006 e 2007. Il contribuente aveva contestato la legittimità della cartella deducendo, in sostanza, l'invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento presupposti e, quindi, il diritto a far valere quel vizio anche contro l'atto successivo. In cassazione ha articolato quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse dichiarato inammissibile l'appello senza cogliere che il vizio proprio della cartella era la notifica invalida degli atti presupposti; 2) violazione dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR interpretato erroneamente la norma che consente l'impugnazione dell'atto successivo quando l'atto precedente non sia stato notificato; 3) violazione dell'art. 60, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 141 c.p.c., perché gli avvisi di accertamento sarebbero stati notificati in un luogo diverso dal domicilio fiscale eletto nella dichiarazione; 4) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul mancato perfezionamento del procedimento notificatorio e sulla violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. in tema di notificazione a destinatario temporaneamente irreperibile.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza e, comunque, perché non colpiva la ratio decidendi della CTR, che aveva accertato in fatto la regolare notificazione degli avvisi di accertamento presso il domicilio fiscale coincidente con la residenza anagrafica. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la ratio della sentenza impugnata: se gli avvisi di accertamento erano stati regolarmente notificati, la cartella era legittima e poteva essere contestata solo per vizi propri. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava un nuovo esame del merito, precluso in sede di legittimità. Il quarto motivo è stato parimenti inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché, denunciandosi un vizio della relata di notifica, era necessaria la sua integrale trascrizione nel ricorso. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia o ultrapetizione è inammissibile se non è specificamente autosufficiente e se non confronta la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo per violazione di legge deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione; altrimenti è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio processuale denunciato deve essere specificamente allegato e supportato dagli elementi necessari; altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
L'atto successivo può essere impugnato per contestare l'atto presupposto solo se quest'ultimo non è stato notificato; se la notifica dell'atto presupposto è regolare, la cartella è impugnabile solo per vizi propri.
art. 60, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato per la disciplina della notificazione degli avvisi di accertamento al domicilio fiscale.
Richiamato in relazione alla disciplina della notificazione presso il domicilio eletto.
Richiamati per la notificazione a destinatario temporaneamente irreperibile e per i relativi adempimenti formali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di vizi della notificazione o di altre sequenze procedurali richiede il rispetto del principio di autosufficienza: devono essere indicati e, quando necessario, trascritti gli atti e i documenti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La censura di omessa pronuncia o ultrapetizione è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e se la decisione di merito ha comunque esaminato la questione sostanziale dedotta dalla parte.
- Quando il giudice di merito accerta la regolare notificazione dell'atto presupposto, la contestazione dell'atto successivo non può più fondarsi sul difetto di notifica del precedente, ma solo su vizi propri dell'atto successivo stesso.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito e dei fatti già scrutinati dai giudici di merito, salvo i limiti propri del controllo di legittimità.
- La denuncia di un vizio della relata di notifica impone la trascrizione integrale della relata nel ricorso per cassazione, perché solo così il giudice può verificare l'effettiva sussistenza del vizio dedotto.
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