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Sentenza

Sentenza n. 781/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- pubblicata il 9 dicembre 2022 RG n. -OMISSIS-, resa dal Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202500375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, relativa al pagamento della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale ex art. 2, comma 2, l. 210/1992

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento di euro 961,75, oltre agli interessi legali sino all’effettivo soddisfo, a titolo di rivalutazione dell’indennità integrativa speciale prevista dall’art. 2, comma 2, della legge n. 210/1992. La sentenza era stata notificata al Ministero presso gli indirizzi PEC indicati in giudizio ed era passata in giudicato, come attestato dalla ricorrente. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione, il Ministero non aveva adempiuto. L’amministrazione intimata non si è costituita. La ricorrente ha quindi dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e chiesto l’esecuzione del giudicato, nonché l’adozione delle misure conseguenti all’ulteriore inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Crotone, la notificazione della pronuncia, il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni e il perdurante inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero della Salute di eseguire integralmente la sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, Ufficio 4 - Indennizzi ex l. 210/1992, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell’inutile decorso del termine concesso al Ministero. Ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta. Il TAR ha precisato che l’amministrazione conserva il potere di adempiere anche dopo la nomina del commissario, sino a quando quest’ultimo non abbia provveduto. Le eventuali spese e i compensi dell’attività commissariale sono stati posti a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    comma 2, lett. c); comma 4, lett. e)

    L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato; il giudice può ordinare l’adempimento, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora in caso di persistente inottemperanza.

  • art. 2, comma 2, l. 210/1992

    Costituisce il fondamento sostanziale delle somme oggetto della condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario, relative alla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La regola relativa all’inclusione dei compensi e delle spese dell’attività commissariale nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, prevista per l’ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, l. 208/2015

    Ha introdotto nell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 la disposizione richiamata dal giudice in materia di compensi e spese dell’attività commissariale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una condanna pecuniaria del giudice ordinario è accoglibile quando siano dimostrati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione, il decorso del termine di moratoria previsto dalla legge e il persistente inadempimento dell’amministrazione debitrice.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza di parte, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti in base al titolo esecutivo, quando non sussistano ragioni di iniquità o altre cause ostative.
  • La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e prosegue fino all’adempimento spontaneo dell’amministrazione o, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta; la nomina del commissario non impedisce all’amministrazione di adempiere sino all’effettivo esercizio dei poteri commissariali.
  • Le spese e i compensi dell’attività del commissario ad acta possono essere posti a carico dell’amministrazione inadempiente e, secondo il criterio applicato nella decisione, la disciplina sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale può essere estesa per analogia alle ottemperanze aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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