Parere n. 1756/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Quanto all’affare n.2583 del 2014: Ricorso straordinario proposto dalla signora Teresa Antonia Rita Maria Ciullo contro il Comune di Castrignano del Capo e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Puglia, nei confronti dell’Unione dei Comuni “Talassa-Mare di Leuca”, per l’annullamento del provvedimento prot. n.17726 del 1° ottobre 2012 di diniego dell’autorizzazione paesaggistica per il mantenimento di una struttura modulare in legno adibita a locale commerciale; Quanto all’affare n.1349 del 2018: Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, d.P.R. n.1199 del 1971, dalla signora Teresa Antonia Rita Maria Ciullo contro il Comune di Castrignano del Capo per l’annullamento: - dell’ordinanza del Comune di Castrignano del Capo n.18 del 10 aprile 2018 di demolizione del chiosco costituito da struttura modulare in legno ubicato nella frazione di Santa Maria di Leuca, con conseguente rimessione in pristino dello stato dei luoghi; - della nota prot.n. 2617 del 20 febbraio 2018 del Settore IV urbanistica ed assetto del territorio del Comune di Castrignano del Capo, recante la diffida a non intraprendere le opere contemplate nella comunicazione inizio lavori asseverata (CILA prot. n.2411 del 15 febbraio 2018 - pratica edilizia n.50/2018); - della relazione di servizio n.40 del 5 aprile 2018 della Polizia locale con cui è stato accertato che le opere amovibili autorizzate con permesso di costruire n.16 dell’11 febbraio 2013 non erano state smontate e non era stato ripristinato lo stato dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorsi straordinari riuniti relativi al diniego di autorizzazione paesaggistica per il mantenimento di un chiosco in legno e all’ordinanza comunale di demolizione della struttura.
Esito
La questione giuridica
Il primo ricorso riguarda il diniego della Soprintendenza, prot. n. 17726 del 1° ottobre 2012, opposto alla richiesta di mantenimento della struttura commerciale in legno, già assentita con precedenti titoli edilizi e paesaggistici. La ricorrente ha contestato, tra l’altro, la violazione dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, l’erroneità dei presupposti, l’illogicità, il difetto di motivazione e di istruttoria e l’elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lecce n. 1313/2004. Il secondo ricorso riguarda l’ordinanza di demolizione n. 18 del 10 aprile 2018, la diffida comunale del 20 febbraio 2018 relativa a una CILA e la relazione di servizio della Polizia locale. I sei motivi deducono: l’illegittimo collegamento tra la durata del permesso di costruire n. 16/2013 e quella dell’autorizzazione paesaggistica; la persistente efficacia del titolo edilizio e la necessità del suo previo annullamento in autotutela; la contraddizione tra il titolo e la demolizione dell’intera struttura; difetto di motivazione e lesione dell’affidamento maturato in ragione dei titoli rilasciati dal 2003; disparità di trattamento rispetto a un manufatto analogo; e la proroga triennale dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 30, comma 3, della legge n. 98/2013. La Sezione deve ora acquisire informazioni sugli eventuali provvedimenti comunali adottati dopo l’annullamento del diniego paesaggistico.
Il parere
La Sezione non decide allo stato il secondo ricorso straordinario e sospende l’adozione del parere, disponendo un supplemento istruttorio. Il precedente parere n. 1429 del 22 novembre 2024 aveva riunito i ricorsi e accolto il ricorso del 2013 limitatamente al difetto di motivazione del diniego della Soprintendenza, annullandolo perché il provvedimento non indicava ulteriori profili motivazionali idonei a giustificare il diniego alla luce di sopravvenuti elementi di valutazione paesaggistica. Per il ricorso del 2018, il Ministero aveva proposto il rigetto dei motivi da uno a cinque e l’accoglimento del sesto, relativo alla proroga dell’autorizzazione paesaggistica. La decisione su tali censure resta tuttavia sospesa: l’ordinanza di demolizione risulta fondata esclusivamente sul diniego paesaggistico poi annullato e non presenta ulteriori ragioni motivazionali. Occorre quindi che il Comune riferisca, tramite il Ministero competente, sugli eventuali ulteriori provvedimenti adottati in conseguenza dell’annullamento. La relazione dovrà essere trasmessa entro 90 giorni dalla comunicazione del parere, previa trasmissione alla ricorrente e concessione di un congruo termine per osservazioni; il Ministero dovrà prendere posizione sulle eventuali osservazioni. La trattazione è rinviata a una successiva adunanza.
Osservazioni
Ricorso del 2013 - Diniego di autorizzazione paesaggistica
Con il parere n. 1429 del 22 novembre 2024 la Sezione ha accolto il ricorso limitatamente al difetto di motivazione del diniego della Soprintendenza: non risultavano indicati ulteriori profili motivazionali che rendessero il diniego coerente con sopravvenuti elementi di valutazione paesaggistica. Il presente parere non riapre tale decisione, ma ne considera gli effetti sull’ordinanza di demolizione oggetto del ricorso del 2018.
Ricorso del 2018 - Ordinanza di demolizione e necessità di istruttoria integrativa
La Sezione rileva che l’ordinanza di demolizione poggiava solo sul diniego paesaggistico successivamente annullato e che non vi erano ulteriori profili motivazionali. Prima di decidere il ricorso occorre acquisire dal Comune, per il tramite del Ministero, informazioni sugli eventuali provvedimenti adottati in conseguenza dell’annullamento.
Adempimenti istruttori e garanzie partecipative
Il Comune dovrà riferire tramite il Ministero competente entro 90 giorni dalla comunicazione del parere. La relazione istruttoria dovrà essere trasmessa alla ricorrente, assegnandole un congruo termine per eventuali osservazioni; il Ministero dovrà esaminare e controdedurre sulle osservazioni ricevute. La Sezione rinvia la trattazione a una successiva adunanza.
Norme richiamate
Con riferimento al ricorso n.1349 del 2018, invece, il Collegio ha reiterato la richiesta degli adempimenti istruttori contenuti nel parere n.504 del 2019.
Il testo riporta l’art. 146 tra le disposizioni invocate dalla ricorrente in relazione al diniego paesaggistico e alla durata dei titoli, ma il presente parere interlocutorio non ne svolge un’autonoma interpretazione.
Il 2 luglio 2012, però, la Soprintendenza trasmetteva il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n.241 del 1990 all’esito del quale l’interessata presentava memorie con richiesta di annullamento in autotutela del preavviso che venivano respinte con nota prot.n.17726 del 1° ottobre 2012.
La disposizione è richiamata per descrivere il preavviso di diniego e la presentazione di memorie; il parere in esame non formula una specifica interpretazione della norma.
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
Con il secondo motivo titolato “Violazione e falsa applicazione dell’art.31, comma 2, del d.P.R. n.380 del 2001; eccesso di potere per falsità del presupposto e travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione dell’art.21-nonies della legge n.241 del 1990.” era stato sostenuto che dall’efficacia del permesso di costruire n.16 del 2013 discendeva l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione: in presenza di un titolo edilizio valido ed efficace, l’amministrazione avrebbe dovuto adottare, quanto meno, un provvedimento di annullamento dell’originario titolo abilitativo prima di ingiungere la demolizione, non potendosi ritenere implicitamente contenuto nell’ordinanza impugnata che, oltretutto, risultava priva di qualsivoglia contenuto motivazionale.
Il passaggio espone la tesi della ricorrente secondo cui, in presenza di un titolo edilizio efficace, l’ordine demolitorio avrebbe richiesto il previo annullamento del titolo. La Sezione non decide tale censura nel presente parere.
Con il secondo motivo titolato “Violazione e falsa applicazione dell’art.31, comma 2, del d.P.R. n.380 del 2001; eccesso di potere per falsità del presupposto e travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione dell’art.21-nonies della legge n.241 del 1990.” era stato sostenuto che dall’efficacia del permesso di costruire n.16 del 2013 discendeva l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione: in presenza di un titolo edilizio valido ed efficace, l’amministrazione avrebbe dovuto adottare, quanto meno, un provvedimento di annullamento dell’originario titolo abilitativo prima di ingiungere la demolizione, non potendosi ritenere implicitamente contenuto nell’ordinanza impugnata che, oltretutto, risultava priva di qualsivoglia contenuto motivazionale.
La norma è richiamata attraverso la censura della ricorrente, che riteneva necessario un autonomo annullamento del titolo edilizio prima della demolizione. Il presente parere interlocutorio non si pronuncia sulla fondatezza di tale tesi.
Con il quarto motivo rubricato “Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca; difetto assoluto di motivazione; violazione del principio del legittimo ed incolpevole affidamento; violazione e falsa applicazione dell’art.11 del d.P.R. n.380 del 2001.” era stato dedotto, inter alia, che sin dall’anno 2003, la ricorrente aveva regolarmente ottenuto concessioni e permessi per la realizzazione ed il mantenimento della struttura.
La disposizione è menzionata nella rubrica del motivo con cui la ricorrente lamentava la contraddittorietà dell’azione comunale e invocava l’affidamento derivante dai titoli rilasciati dal 2003. La Sezione non esamina nel merito tale censura.
In esecuzione ai disposti incombenti istruttori, il Ministero ha fatto pervenire la relazione prot.n.8073 del 19 giugno 2025 con la quale ha concluso per il rigetto dei motivi di ricorso rubricati da n.1 a n.5, ritenendo accoglibile, anche in ragione dell’accoglimento del ricorso n.2583 del 2014, il solo motivo n.6 afferente alla durata dell’autorizzazione paesaggistica alla stregua di quanto previsto dall’art.30, comma 3, della legge n.98 del 2013, di conversione del decreto legge n.69 del 2013, recante la proroga triennale espressa delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Secondo la relazione ministeriale riportata nel parere, l’art. 30, comma 3, prevede la proroga triennale delle autorizzazioni paesaggistiche che erano in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione. La Sezione non assume ancora una decisione definitiva sul motivo, perché dispone ulteriori accertamenti sull’ordinanza di demolizione.
art. 11, comma 2, d.P.R. 1199/1971
Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, d.P.R. n.1199 del 1971, dalla signora Teresa Antonia Rita Maria Ciullo contro il Comune di Castrignano del Capo per l’annullamento
La disposizione è citata per indicare la modalità di presentazione diretta del ricorso straordinario del 2018; il parere non ne esamina ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- Quando un’ordinanza di demolizione è fondata esclusivamente su un diniego paesaggistico successivamente annullato e l’ordinanza non reca ulteriori ragioni motivazionali, la decisione sul ricorso contro l’ordine demolitorio può richiedere un supplemento istruttorio sugli atti adottati dall’amministrazione dopo l’annullamento del diniego.
- Nel supplemento istruttorio richiesto per decidere un ricorso straordinario, la relazione acquisita deve essere comunicata al ricorrente per consentire osservazioni entro un congruo termine; l’amministrazione procedente deve esaminare e prendere posizione sulle osservazioni prima della decisione.
Diniego paesaggistico e ordinanza di demolizione del chiosco
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, esamina due ricorsi straordinari connessi, proposti dalla proprietaria di una struttura commerciale in legno a Santa Maria di Leuca. Il primo concerne il diniego di autorizzazione paesaggistica del 1° ottobre 2012; il secondo l’ordinanza comunale di demolizione n. 18 del 10 aprile 2018 e gli atti presupposti.
Vicenda e ricorso sul diniego paesaggistico
La struttura, composta da piattaforme e da un chiosco-bar in legno e metallo, era stata realizzata sulla base di titoli edilizi e paesaggistici rilasciati a partire dal 2002-2003. A seguito dell’istanza di mantenimento presentata nel 2010, la Soprintendenza aveva formulato un preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e respinto le memorie dell’interessata con il provvedimento del 1° ottobre 2012. La ricorrente aveva contestato, tra l’altro, la violazione della disciplina paesaggistica, l’erroneità dei presupposti, il difetto di motivazione e istruttoria e l’elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lecce n. 1313/2004.
Con il precedente parere n. 1429 del 22 novembre 2024, la Sezione aveva accolto questo ricorso limitatamente al difetto di motivazione: nel diniego non erano rinvenibili ulteriori ragioni che lo rendessero coerente con sopravvenuti elementi di valutazione paesaggistica. Il diniego è stato quindi annullato.
Ricorso contro l’ordinanza di demolizione
Nel 2018 la ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale n. 18/2018, la diffida del 20 febbraio 2018 relativa alle opere indicate nella CILA e la relazione della Polizia locale del 5 aprile 2018. I motivi investono la durata del permesso di costruire n. 16/2013 e il suo rapporto con l’autorizzazione paesaggistica, la necessità di annullare previamente il titolo edilizio, la pretesa contraddizione tra il titolo e la demolizione dell’intera struttura, il difetto di motivazione e la lesione dell’affidamento fondato sui titoli rilasciati dal 2003. Sono inoltre dedotte disparità di trattamento rispetto a una struttura analoga nella stessa zona e la proroga triennale dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 30, comma 3, della legge n. 98/2013.
La relazione ministeriale del 19 giugno 2025 aveva proposto il rigetto dei primi cinque motivi e l’accoglimento del sesto, relativo alla proroga dell’autorizzazione paesaggistica, ritenuta applicabile alle autorizzazioni ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 69/2013. La Sezione non si pronuncia ora su tali censure.
Ragioni del rinvio e adempimenti richiesti
La Sezione rileva che l’ordinanza di demolizione poggiava esclusivamente sul diniego paesaggistico poi annullato e che non presentava ulteriori profili motivazionali. Per decidere il ricorso del 2018 occorre pertanto conoscere se il Comune abbia adottato ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’annullamento del diniego.
Il Comune dovrà riferire tramite il Ministero competente entro 90 giorni dalla comunicazione del parere. La relazione dovrà essere trasmessa alla ricorrente, alla quale sarà assegnato un congruo termine per eventuali osservazioni; il Ministero dovrà poi prendere posizione sulle osservazioni ricevute. La Sezione sospende l’adozione del parere sul ricorso del 2018 e rinvia la trattazione a una successiva adunanza.
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