Parere n. 1753/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, integrato con motivi aggiunti, proposto dalla Renvico Italy S.r.l. contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della cultura, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Regione Puglia, la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Molise, per l'annullamento (con il ricorso principale): a) della nota ricevuta a mezzo pec in data 12 agosto 2022 con la quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha notificato l'adozione della delibera del Consiglio dei Ministri recante l’esito negativo del procedimento di VIA per un parco eolico denominato " Casalvecchio" costituito da n. 8 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 33,6 MW da realizzarsi nel Comune di Casalvecchio di Puglia (FG); b) della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2022 con cui è stato espresso giudizio negativo del procedimento di VIA del suddetto parco eolico denominato "Casalvecchio"; c) del parere tecnico istruttorio negativo espresso dal Ministero della Cultura con nota prot. n. 36311 dell’11 dicembre 2020; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorchè non conosciuto ivi compresi: i) il parere espresso dal Ministero della Cultura con nota prot. 23958 del 11 agosto 2020 ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/90; ii) il parere espresso dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Andria, Barletta, Trani e Foggia con nota prot. 7065 del 25 settembre 2020 e dal Servizio II del Ministero della cultura con nota prot. 32259 del 5 novembre 2020; iii) il parere espresso dal Ministero della Cultura – Servizio II con nota prot. 7447 del 2 febbraio 2020; iv) il parere espresso dalla Soprintendenza del Molise con nota prot. 7810 del 26 agosto 2019; v) il parere espresso dalla Soprintendenza per le province di Andria, Barletta,Trani e Foggia con nota prot. 6676 del 1° agosto 2019; vi) il verbale, non conosciuto, della riunione di coordinamento del 24 novembre 2021; vii) la nota prot. 18169 del 18 giugno 2021, con la quale il Ministero della cultura ha fornito un sintetico contributo istruttorio; viii) la nota prot. 11618 del 3 giugno 2021, nonché ogni atto a essa presupposto, ancorché non conosciuto, con cui il Ministero dell’ambiente ha deferito la questione al Consiglio dei Ministri; ix) il parere negativo espresso dalla Regione Puglia con D.G.R. n.1869 del 14 ottobre 2019 e i relativi pareri presupposti (allegati alla deliberazione); x) il provvedimento, comunicato via pec in data 26 settembre 2022, recante il diniego di rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003; con i motivi aggiunti: a) del provvedimento prot. 4583 del 16 marzo 2023 con il quale la Regione Puglia ha trasmesso e confermato, a seguito di rettifica, il provvedimento prot. n. R Puglia/AOO_159/PROT/27/02/2023/0003804 del 27 febbraio 2023; b) del provvedimento, datato 22 febbraio 2023, con il quale la Regione ha disposto il rigetto dell’istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto, delle opere connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 33,6 MW da realizzarsi nel Comune di Casalvecchio di Puglia e delle relative opere di connessione da realizzare nel Comune di Torremaggiore; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro il giudizio negativo di compatibilità ambientale per il parco eolico “Casalvecchio” e, con motivi aggiunti, contro il diniego regionale dell’autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto da 33,6 MW.
Esito
La questione giuridica
La società ha impugnato la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2022, comunicata il 12 agosto 2022, che ha espresso giudizio negativo di VIA sul progetto di otto aerogeneratori nel Comune di Casalvecchio di Puglia, nonché gli atti istruttori e i pareri presupposti, incluso il parere negativo del Ministero della cultura e il parere negativo della Regione Puglia. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento regionale del 22 febbraio 2023, trasmesso e confermato con provvedimenti del 27 febbraio e 16 marzo 2023, di rigetto dell’istanza di autorizzazione unica. La ricorrente ha contestato, tra l’altro, la valutazione negativa e la prevalenza attribuita alla tutela paesaggistica rispetto all’interesse alla produzione di energia rinnovabile; ha dedotto la violazione della sequenza temporale prevista dagli artt. 23 e seguenti del d.lgs. 152/2006, sostenendo che il parere ministeriale culturale sarebbe intervenuto prima di quello della Commissione VIA; ha inoltre prospettato che l’opera sarebbe strategica e inclusa nell’Allegato I-bis alla Parte II del d.lgs. 152/2006, con conseguente applicazione della disciplina speciale PNRR-PNIEC, e ha censurato il diniego dell’autorizzazione unica sia in via derivata sia per la mancata sospensione del relativo procedimento durante il ricorso straordinario. Il Consiglio di Stato ha rilevato la necessità di chiarire la qualificazione strategica del progetto e i suoi effetti, la precisa sequenza procedimentale e l’eventuale richiesta di concerto sullo schema di provvedimento VIA, nonché di acquisire una relazione ministeriale specifica sui motivi aggiunti.
Il parere
Il parere non decide il ricorso né le singole censure: la Sezione dichiara l’affare non maturo e sospende l’espressione del parere, impregiudicata ogni questione di rito e di merito. Dispone che il Ministero riferente acquisisca dalle amministrazioni interessate e trasmetta entro 90 giorni una relazione documentata: dovrà chiarire se il progetto rientri tra gli interventi PNRR o PNIEC elencati nell’Allegato I-bis del d.lgs. 152/2006 e quali conseguenze ne derivino, anche quanto alla competenza della Commissione tecnica PNRR-PNIEC; dovrà ricostruire puntualmente la scansione procedimentale della VIA e precisare se il MITE abbia richiesto il concerto sullo schema di provvedimento; dovrà infine controdedurre in modo puntuale ai motivi aggiunti, che erano stati trasmessi senza relazione. La relazione dovrà essere previamente comunicata alla ricorrente, assegnandole almeno 30 giorni per osservazioni. La trattazione è rinviata a una successiva adunanza.
Osservazioni
Qualificazione del progetto come opera PNRR-PNIEC
Occorre chiarire se il progetto sia effettivamente incluso tra le opere strategiche dell’Allegato I-bis alla Parte II del d.lgs. 152/2006 e quali effetti discendano da tale qualificazione, inclusa l’eventuale applicazione della disciplina speciale e la competenza della Commissione tecnica PNRR-PNIEC invece di quella VIA e VAS ordinaria.
Sequenza procedimentale della VIA
Con riferimento alla censura relativa alla violazione degli artt. 23 e seguenti del d.lgs. 152/2006, va ricostruita con precisione la sequenza degli atti, verificando in particolare se il MITE abbia richiesto il concerto sullo schema del provvedimento di VIA e il rapporto temporale tra il parere del Ministero della cultura e quello della Commissione VIA.
Motivi aggiunti contro il diniego di autorizzazione unica
È necessaria una relazione istruttoria puntuale sui motivi aggiunti, trasmessi senza relazione: sia sulla dedotta illegittimità derivata dal diniego di VIA, sia sulla censurata mancata sospensione del procedimento regionale di autorizzazione unica durante la pendenza del ricorso straordinario.
Adempimenti istruttori e contraddittorio
Il Ministero riferente deve trasmettere entro 90 giorni una relazione documentata, acquisendo gli elementi dalle altre amministrazioni interessate. La relazione deve essere preventivamente partecipata alla ricorrente, con un termine non inferiore a 30 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.
Norme richiamate
La ricorrente ha contestato la violazione della scansione temporale prevista nel procedimento di cui agli artt. 23 e ss., d.lgs. n. 152/2006, considerato che il Ministero della cultura avrebbe espresso il proprio parere a monte e non a valle di quello della Commissione VIA.
La Sezione non interpreta definitivamente la disciplina procedimentale, ma ritiene necessario acquisire la ricostruzione puntuale della sequenza della VIA per decidere la censura relativa all’ordine degli atti.
Il chiarimento su tale punto appare decisivo per la definizione del gravame in quanto, a seguito del varo del PNRR, con il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, che ha inciso apportando rilevanti modifiche sul d.lgs. n. 152/2006, è stato previsto che i progetti rientranti nel PNRR o nel Piano integrato per l’energia ed il clima (PNIEC) ed elencati nel nuovo allegato I-bis alla Parte II del d.lgs.152/06 costituiscono opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti (art. 7 bis);
La qualificazione del progetto come intervento PNRR o PNIEC incluso nell’Allegato I-bis può comportare la sua qualificazione come opera di pubblica utilità, indifferibile e urgente; la Sezione chiede quindi di accertare se il progetto rientri effettivamente in tale categoria e quali effetti ne conseguano.
art. 8, comma 1, d.lgs. 152/2006
Tale puntualizzazione risulta di rilievo giacchè, dall’inserimento o meno dei progetti tra quelli di cui al PNRR deriva una serie di conseguenze decisive (tra cui quella che sul progetto si sarebbe dovuta pronunciare la speciale Commissione tecnica PNRR-PNIEC, istituita a norma del citato art. 8, comma 2 bis, d. lgs. 152/2006), anziché, com’è stato, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS competente in via ordinaria a norma dell’art. 8, comma 1);
La riconducibilità del progetto alla categoria PNRR-PNIEC può incidere sull’individuazione della commissione competente: la Sezione richiede di chiarire se fosse competente la Commissione tecnica speciale o quella ordinaria VIA e VAS.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Tale puntualizzazione risulta di rilievo giacchè, dall’inserimento o meno dei progetti tra quelli di cui al PNRR deriva una serie di conseguenze decisive (tra cui quella che sul progetto si sarebbe dovuta pronunciare la speciale Commissione tecnica PNRR-PNIEC, istituita a norma del citato art. 8, comma 2 bis, d. lgs. 152/2006), anziché, com’è stato, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS competente in via ordinaria a norma dell’art. 8, comma 1);
La norma è richiamata quale fondamento della Commissione tecnica speciale PNRR-PNIEC, la cui eventuale competenza dipende dalla qualificazione del progetto come intervento incluso nel PNRR o nel PNIEC.
è stata inoltre prevista una specifica disciplina della valutazione d’impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR – PNIEC (art. 25), in particolare, è l’autorità competente, e non più il MiTE, che deve rilasciare il provvedimento di VIA entro 60 giorni dal termine della fase di consultazione del pubblico.
Per gli interventi PNRR-PNIEC opera una disciplina speciale della VIA, che il parere descrive, in particolare, quanto al termine di 60 giorni dalla conclusione della consultazione pubblica e all’individuazione dell’autorità competente; l’applicabilità al progetto deve essere chiarita istruttoriamente.
art. 5, comma 2, lettera c-bis), l. 400/1988
A seguito del contrasto tra il MIC e la Commissione, il MITE con nota del 3 giugno 2021 chiedeva l’attivazione della procedura prevista dall’art. 5, comma 2, lettera c bis), legge n. 400/1988 con il deferimento della valutazione di impatto ambientale al Consiglio dei Ministri.
La disposizione è richiamata come base della procedura attivata per deferire al Consiglio dei Ministri il contrasto tra il Ministero della cultura e la Commissione VIA; il parere interlocutorio non ne esamina ulteriormente presupposti o portata.
art. 9 Cost.
considerato che il predetto interesse doveva essere comunque bilanciato con la tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione e che la convinta adesione dell'Italia al processo di transizione energetica ed alla decarbonizzazione dei settori economici doveva avvenire nel rispetto degli altri interessi pubblici connessi e, in modo particolare, dei valori culturali e paesaggistici;
La deliberazione impugnata ha posto in bilanciamento l’interesse alla transizione energetica con la tutela paesaggistico-ambientale e ha ritenuto prevalente quest’ultima nel caso concreto. Il Consiglio di Stato non convalida né respinge tale valutazione, riservando ogni decisione nel merito.
Massime di principio
- Quando la disciplina della VIA distingue tra progetti ordinari e interventi PNRR o PNIEC inclusi nell’Allegato I-bis del d.lgs. 152/2006, la qualificazione del singolo progetto deve essere accertata perché può incidere sulla procedura applicabile, sui termini e sull’individuazione della commissione tecnica competente.
- Quando è contestata la violazione della sequenza procedimentale della VIA, la decisione richiede la ricostruzione documentata dell’ordine degli atti e dei passaggi di concerto eventualmente previsti; la mera contrapposizione tra pareri non consente di definire la censura.
- Nel ricorso straordinario, se i motivi aggiunti sono trasmessi senza una relazione istruttoria che controdeduca alle censure, il Consiglio di Stato può sospendere l’espressione del parere e richiedere un’istruttoria specifica, assicurando la previa partecipazione della ricorrente alla relazione.
Ricorso straordinario sul parco eolico “Casalvecchio”
La Sezione Prima esamina il ricorso straordinario di un’impresa del settore delle energie rinnovabili contro il giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo a un impianto eolico da 33,6 MW, composto da otto aerogeneratori e previsto nel Comune di Casalvecchio di Puglia. Con motivi aggiunti è impugnato anche il diniego regionale dell’autorizzazione unica.
Vicenda procedimentale e atti impugnati
La domanda di VIA era stata presentata il 29 maggio 2018 ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006. Dopo la consultazione pubblica, richieste di integrazione documentale e l’acquisizione delle osservazioni, la Regione Puglia aveva espresso parere negativo con D.G.R. n. 1869 del 14 ottobre 2019. Il Ministero della cultura aveva comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990 e aveva poi reso parere negativo. La Commissione tecnica VIA e VAS, con parere n. 56 del 15 febbraio 2021, aveva invece espresso una valutazione favorevole con prescrizioni, poi confermata con ulteriori prescrizioni nel parere n. 196 del 14 dicembre 2021.
Il contrasto tra il Ministero della cultura e la Commissione VIA era stato deferito al Consiglio dei Ministri. Con deliberazione del 1° agosto 2022, comunicata il 12 agosto 2022, il Consiglio dei Ministri aveva espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale. La decisione aveva ritenuto prevalente la tutela paesaggistica e culturale rispetto all’interesse alla produzione di energia rinnovabile, richiamando il contrasto con il PPTR, la presenza di beni archeologici e paesaggistici, la visibilità degli aerogeneratori e le interferenze con tratturi, corsi d’acqua e masserie. La Regione Puglia aveva successivamente rigettato l’istanza di autorizzazione unica.
Censure della ricorrente
Nel ricorso principale la società contesta la legittimità del giudizio negativo di VIA e degli atti presupposti, deducendo anche la violazione della scansione procedimentale prevista dagli artt. 23 e seguenti del d.lgs. 152/2006, poiché il parere del Ministero della cultura sarebbe stato espresso prima di quello della Commissione VIA. La ricorrente sostiene inoltre che il progetto sia strategico per gli obiettivi nazionali ed europei sulle energie rinnovabili e rientri nel PNRR o nel PNIEC, con conseguente applicazione della disciplina speciale prevista dal d.lgs. 152/2006.
Con i motivi aggiunti la società impugna il diniego regionale dell’autorizzazione unica, lamentandone l’illegittimità derivata dai vizi del giudizio di VIA e censurando autonomamente la mancata sospensione del procedimento regionale durante la pendenza del ricorso straordinario.
Necessità di integrazione istruttoria
La Sezione ritiene che l’affare non sia ancora maturo per la decisione e non si pronuncia sulle censure. Chiede anzitutto di verificare se il progetto rientri tra gli interventi PNRR o PNIEC elencati nell’Allegato I-bis alla Parte II del d.lgs. 152/2006. Il chiarimento è rilevante perché tale qualificazione può comportare la natura di opera di pubblica utilità, indifferibile e urgente, l’applicazione della disciplina speciale di VIA di cui all’art. 25 e la competenza della Commissione tecnica PNRR-PNIEC prevista dall’art. 8, comma 2-bis, anziché della Commissione VIA e VAS ordinaria.
La Sezione richiede inoltre una ricostruzione precisa della sequenza procedimentale, con specifico chiarimento sull’eventuale richiesta del MITE di concerto sullo schema del provvedimento di VIA. Quanto ai motivi aggiunti, rileva che sono stati trasmessi senza una relazione ministeriale e dispone che siano oggetto di puntuale istruttoria e controdeduzione.
Dispositivo
Il parere è interlocutorio: l’espressione del parere è sospesa, impregiudicata ogni questione di rito e di merito. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica deve trasmettere entro 90 giorni una relazione documentata, acquisendo gli elementi necessari dalle altre amministrazioni. La relazione deve essere previamente comunicata alla ricorrente, cui va assegnato un termine non inferiore a 30 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni. La trattazione è rinviata a una successiva adunanza.
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