Parere n. 237/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dai signori Buffa Vito e Sergio Indelicato (Avv. Impiduglia), contro l’Assessorato della salute della Regione Siciliana, per l’annullamento del decreto dell’Assessore regionale per la salute n. 264 del 19 marzo 2024 recante «Protocollo d’intesa tra la Regione Siciliana e l’Università degli studi di Palermo».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento del decreto dell’Assessore regionale per la salute n. 264 del 19 marzo 2024, di approvazione del Protocollo d’intesa tra la Regione Siciliana e l’Università degli studi di Palermo, nella parte relativa alla clinicizzazione di unità operative ospedaliere.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti contestano la previsione della direzione universitaria di numerose unità operative complesse e semplici dipartimentali, sostenendo che la clinicizzazione riservi ai docenti universitari la possibilità di dirigerle e precluda loro, quali dirigenti sanitari ospedalieri, concrete prospettive di carriera. Deducevano inoltre che il protocollo non potesse individuare direttamente le unità da clinicizzare, compito che l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 517/1999 demanda alle aziende sanitarie mediante i rispettivi atti aziendali; che sarebbero state clinicizzate anche unità semplici dipartimentali, nonché dodici unità senza indicare le ragioni richieste dall’art. 39 della l. n. 833/1978; che non sarebbero state individuate unità a direzione ospedaliera cui affidare funzioni didattiche integrative; e che sarebbe mancato il parere della commissione paritetica di esperti. Infine, lamentavano difetto di motivazione e di istruttoria quanto al numero e alla scelta delle unità. La Regione eccepiva l’inammissibilità per carenza di interesse e, in subordine, l’infondatezza nel merito.
Il parere
Il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse, senza esame nel merito delle censure. Il Consiglio ritiene che l’interesse a ricorrere debba essere personale, attuale e concreto e che la lesione debba derivare in modo immediato dall’esecuzione dell’atto. Il protocollo non produce, nei confronti dei ricorrenti, una lesione immediata: l’eventuale pregiudizio alle loro posizioni nel rapporto di lavoro potrà essere fatto valere impugnando gli atti applicativi, qualificati come atti di gestione adottati con i poteri del datore di lavoro privato. A tutela dei diritti soggettivi inerenti al pubblico impiego contrattualizzato, il giudice ordinario può disapplicare gli atti amministrativi presupposti eventualmente illegittimi; non è consentito scegliere il giudice amministrativo per ottenere l’annullamento dell’atto presupposto. Le singole doglianze sostanziali restano quindi assorbite dalla declaratoria d’inammissibilità.
Osservazioni
Interesse al ricorso e lesione immediata
La censura di immediata lesività del protocollo non supera il vaglio di ammissibilità: l’atto non determina ancora un danno certo e attuale alla sfera giuridica dei ricorrenti. L’eventuale lesione potrà essere contestata in relazione agli atti applicativi.
Censure sulla clinicizzazione e sulla procedura
Le doglianze relative alla competenza delle aziende sanitarie, alle tipologie e al numero delle unità clinicizzate, alla motivazione, all’istruttoria e al parere della commissione non sono esaminate nel merito, in conseguenza della carenza originaria di interesse.
Tutela delle posizioni inerenti al rapporto di lavoro
Quando l’atto organizzativo presupposto è contestato esclusivamente per i suoi effetti su diritti soggettivi derivanti dal rapporto di lavoro pubblico, la tutela spetta al giudice ordinario, che può disapplicare l’atto ove illegittimo.
Norme richiamate
art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
È stato in particolare chiarito (cfr. sez. unite, ord. 16 febbraio 2009, n. 3677; sez. unite, ord. 5 giugno 2006, n. 13169) che l'esegesi della norma non consente nella materia del lavoro pubblico, al titolare del diritto soggettivo che risente degli effetti di un atto amministrativo di scegliere, per la tutela del diritto, di rivolgersi al giudice amministrativo per l'annullamento dell'atto, oppure al giudice ordinano per la tutela del rapporto di lavoro previa disapplicazione dell'atto presupposto, atteso che in tutti i casi nei quali vengono in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, il diritto positivo consente esclusivamente l'instaurazione del giudizio ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell'atto e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dal menzionato art. 63, comma 2
Nelle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dal rapporto di lavoro pubblico, la tutela va richiesta al giudice ordinario, anche quando rilevi un atto amministrativo presupposto; il giudice ordinario può disapplicarlo se illegittimo e non è possibile optare per il giudice amministrativo al solo fine di ottenerne l’annullamento.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 517/1999
La disposizione è richiamata nel ricorso a sostegno della tesi secondo cui l’individuazione delle unità operative da clinicizzare sarebbe spettata alle aziende sanitarie tramite i propri atti aziendali. Il Consiglio non esamina tale questione nel merito.
art. 39 l. n. 833/1978
La norma è richiamata dai ricorrenti per sostenere che avrebbero dovuto essere indicate le ragioni della clinicizzazione delle unità eccedenti il numero previsto. La censura non è decisa nel merito.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere deve essere personale, attuale e concreto; ai fini dell’attualità e della concretezza, il provvedimento impugnato deve arrecare una lesione effettiva, dalla cui esecuzione discenda immediatamente un danno certo alla sfera giuridica del ricorrente.
- Quando un atto organizzativo è contestato dal lavoratore esclusivamente per la sua incidenza su diritti soggettivi derivanti dal rapporto di lavoro pubblico, la tutela va chiesta al giudice ordinario, che può disapplicare l’atto amministrativo presupposto illegittimo; non è consentito scegliere il giudice amministrativo per ottenerne l’annullamento.
Impugnazione del protocollo per la clinicizzazione di unità ospedaliere
Il parere, reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nell’ambito di un ricorso straordinario, riguarda il decreto assessoriale n. 264 del 19 marzo 2024, che approva il Protocollo d’intesa tra la Regione Siciliana e l’Università degli studi di Palermo. Due dirigenti sanitari ospedalieri ne chiedono l’annullamento nella parte relativa alla direzione universitaria di unità operative.
Le censure dei ricorrenti
I ricorrenti sostengono che la clinicizzazione di numerose unità operative, normalmente affidate a professori universitari di prima o seconda fascia, precluda ai dirigenti sanitari ospedalieri la possibilità di conseguirne la direzione e incida sulle loro prospettive di carriera. Contestano inoltre che il protocollo individui direttamente le unità da clinicizzare, assumendo che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 517/1999, tale scelta spetti alle aziende sanitarie mediante i propri atti aziendali.
Le ulteriori doglianze riguardano la clinicizzazione di unità semplici dipartimentali oltre che di unità operative complesse; l’assenza delle ragioni per la clinicizzazione di dodici unità, in relazione all’art. 39 della l. n. 833/1978; la mancata individuazione di unità a direzione ospedaliera cui affidare funzioni didattiche integrative; l’omessa acquisizione del parere della commissione di esperti composta da rappresentanti della Regione e dell’Università; e, infine, il difetto di motivazione e di istruttoria sulla scelta e sul numero delle unità.
Ammissibilità e attualità della lesione
Il Consiglio accoglie la conclusione della relazione regionale quanto alla carenza originaria di interesse. L’interesse al ricorso deve essere personale, attuale e concreto e la lesione deve risultare effettiva, con un danno certo che discenda immediatamente dall’esecuzione dell’atto. Il protocollo impugnato non determina, per i ricorrenti, una lesione immediata: l’eventuale pregiudizio potrà emergere dagli atti applicativi e dovrà essere fatto valere contestando tali atti.
Riparto di giurisdizione e disapplicazione
Il parere richiama il principio secondo cui, quando il lavoratore contesta un atto organizzativo presupposto esclusivamente per la sua incidenza su posizioni di diritto soggettivo inerenti al rapporto di lavoro pubblico, la tutela spetta al giudice ordinario. Quest’ultimo può disapplicare l’atto presupposto, se illegittimo, nell’ambito della controversia sul rapporto di lavoro; non è consentito scegliere il giudice amministrativo per ottenere l’annullamento dell’atto. A sostegno sono richiamate Cass., Sezioni unite, ordinanze 5 giugno 2006, n. 13169, 7 novembre 2008, n. 26799, 16 febbraio 2009, n. 3677, e Cass. civ., Sezioni unite, n. 15820 del 2016, oltre all’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
Esito
Il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse. Le contestazioni sostanziali sulla legittimità del protocollo e sulle modalità di clinicizzazione non vengono quindi esaminate nel merito.
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