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Parere

Parere n. 1755/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con domanda cautelare, proposto dal signor Fabio Bertelli, quale amministratore e legale rappresentante della società SO-PA s.r.l., contro il Comune di Scandicci per l’annullamento dell’ordinanza n. 56 del 27 gennaio 2010 di opere realizzate in assenza del permesso di costruire sul fondo sito in Scandicci, viale Europa, n. 1 (in catasto terreni, fol 5, p.lla 1029 di proprietà della SO.PA. Bertelli & C. s.n.c.);

Giustizia amministrativa201302410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento dell’ordinanza comunale n. 56 del 27 gennaio 2010, recante l’ordine di rimessione in pristino per opere edilizie contestate come abusive in un’area di Scandicci.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 56/2010, con cui il Comune aveva ordinato la rimessione in pristino di opere consistenti, tra l’altro, in recinzioni e cancelli e in interventi difformi dalla DIA edilizia n. 369/2008. I sei motivi deducevano: l’illegittima dichiarazione di inefficacia della DIA senza un autonomo procedimento e senza garanzie partecipative; la violazione della convenzione del 2008 e delle norme urbanistiche comunali, con travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e di motivazione; l’erronea qualificazione delle opere come abusive e la violazione della disciplina edilizia statale e toscana; ulteriori vizi nell’applicazione della disciplina regionale delle sanzioni edilizie; l’illegittimità derivata dagli atti presupposti, anche in relazione alla disciplina regionale del commercio; e, infine, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Nel corso del procedimento consultivo è emerso che il Comune, con ordinanza n. 578 del 9 agosto 2011, aveva riconosciuto il venir meno delle contestazioni relative agli impegni della convenzione del 2008, ripristinato l’efficacia della DIA n. 369/2008 e adottato una nuova determinazione sulle difformità, assoggettandole a sanzione pecuniaria.

Il parere

La Sezione non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. Ha rilevato che l’ordinanza comunale n. 578 del 9 agosto 2011 aveva sostanzialmente riprovveduto sulla vicenda, facendo venir meno il contenuto e gli effetti lesivi dell’ordinanza n. 56/2010. In particolare, il Comune aveva preso atto del venir meno delle violazioni degli impegni assunti con la convenzione del 2008, riconosciuto nuovamente efficace la DIA n. 369/2008 e qualificato le difformità come soggette a sanzione pecuniaria, irrogando la somma di € 516,00, regolarmente pagata. Un eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe quindi procurato al ricorrente un’utilità concreta. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Osservazioni

Motivi I e VI - Autotutela, partecipazione e comunicazione di avvio

Il ricorrente aveva dedotto che il Comune non potesse dichiarare inefficace la DIA senza uno specifico procedimento e senza garantire la partecipazione, inclusa la comunicazione di avvio. La Sezione non ha deciso queste censure nel merito, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Motivo II - Convenzione del 2008 e disciplina urbanistica comunale

Il ricorrente aveva denunciato la violazione della convenzione e delle norme di attuazione del regolamento urbanistico, nonché travisamento, difetto d’istruttoria, di motivazione e dei presupposti. La Sezione ha rilevato che il Comune aveva successivamente riconosciuto il venir meno delle contestazioni relative agli impegni convenzionali; non ha tuttavia esaminato la censura nel merito.

Motivi III e IV - Qualificazione delle opere e sanzioni edilizie

Il ricorrente aveva contestato la qualificazione delle opere come abusive e l’applicazione della disciplina edilizia statale e regionale toscana. La Sezione non ha deciso tali questioni nel merito; ha considerato determinante il successivo provvedimento comunale, che ha ricondotto le difformità alla fattispecie sanzionabile pecuniariamente e ha irrogato una sanzione di € 516,00, pagata.

Motivo V - Atti presupposti e disciplina regionale del commercio

Il ricorrente aveva dedotto vizi degli atti presupposti e la violazione della disciplina regionale del commercio. La Sezione non ha esaminato la censura, poiché ha dichiarato improcedibile il ricorso per il venir meno dell’interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 135 l.r. Toscana 1/2005

    Con la predetta ordinanza 578/2011 del 9 agosto 2011 era stata effettivamente irrogata la sanzione di € 516,00, corrisposta regolarmente; inoltre con la predetta è stato dato anche conto che nel corso del sopralluogo della Polizia municipale era stata riscontrata la presenza di opere di mitigazione ambientale (siepe) come previsto nella convenzione del 2008,riservandosi - al fine di verificare l'ottemperanza all’accordo citato – di procedere ad effettuare periodicamente controlli e verifiche per valutare lo stato vegetativo della siepe verde costituente mitigazione paesaggistica dell'area.

    Il Comune aveva ricondotto le difformità dalla DIA alla fattispecie prevista dall’art. 135 della legge regionale toscana e le aveva assoggettate a sanzione pecuniaria. Il Consiglio di Stato richiama tale successiva determinazione quale elemento della vicenda che ha fatto venir meno gli effetti lesivi dell’ordinanza impugnata.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando, dopo l’atto impugnato, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento che ne fa venir meno il contenuto e gli effetti lesivi, così che l’eventuale accoglimento non procurerebbe al ricorrente un’utilità concreta.

Ordinanza di rimessione in pristino per opere edilizie a Scandicci

Il parere riguarda un ricorso straordinario contro l’ordinanza n. 56 del 27 gennaio 2010 del Comune di Scandicci, che aveva ordinato la rimessione in pristino di opere ritenute abusive. La Sezione ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, senza esaminare nel merito le censure.

Vicenda amministrativa

A seguito di accertamenti della Polizia Stradale nel 2009, erano state contestate alla società, tra l’altro, attività di vendita di veicoli prive dei titoli commerciali e irregolarità nella tenuta del registro delle operazioni. Il Comune aveva adottato atti di cessazione dell’attività e provvedimenti edilizi relativi a un manufatto e a opere realizzate nell’area di viale Europa. L’ordinanza n. 56/2010, qui impugnata, intimava la rimessione in pristino per opere comprendenti recinzioni e cancelli e interventi difformi dalla DIA n. 369/2008.

Motivi di ricorso

Il ricorrente aveva formulato sei motivi. Contestava la dichiarazione d’inefficacia della DIA senza un autonomo procedimento e senza garanzie partecipative; deduceva la violazione della convenzione del 2008 e delle norme urbanistiche comunali, con travisamento dei fatti e difetti d’istruttoria e motivazione; sosteneva che le opere non fossero abusive o fossero regolarizzabili; denunciava l’erronea applicazione delle norme edilizie statali e regionali toscane e della disciplina sanzionatoria; contestava inoltre gli atti presupposti e lamentava l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Provvedimento comunale sopravvenuto

La documentazione acquisita attestava che il Comune, con ordinanza n. 578 del 9 agosto 2011, aveva riconosciuto che erano venute meno le contestazioni relative agli impegni previsti dalla convenzione del 2008 e che la DIA n. 369/2008 aveva riacquistato efficacia. Il Comune aveva invece ritenuto inefficace una variante successiva e ricondotto le difformità alla fattispecie di cui all’art. 135 della l.r. Toscana 1/2005, irrogando una sanzione pecuniaria di € 516,00, regolarmente pagata. Nel medesimo provvedimento si dava conto della presenza delle opere di mitigazione ambientale previste dalla convenzione e della riserva di ulteriori controlli sulla siepe.

Valutazione e conclusione

Secondo la Sezione, l’ordinanza n. 578/2011 aveva sostanzialmente riprovveduto sulla questione e fatto venir meno il contenuto e gli effetti lesivi dell’ordinanza impugnata. Poiché un eventuale annullamento non avrebbe procurato al ricorrente un’utilità concreta, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. I motivi di merito non sono stati decisi.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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