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Parere

Parere n. 1754/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

quanto al ricorso n. 1197 del 2025: Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971 signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento: a) del provvedimento del 7 agosto 2025 con cui la Commissione attitudinale ha dichiarato la ricorrente non idonea; b) del verbale di non idoneità del 7 agosto 2025; c) di ogni alto atto presupposto, connesso e consequenziale; quanto al ricorso n. 382 del 2026: Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e nei confronti del signor Alessio Ferrarese per l’annullamento: a) del decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della -OMISSIS- del 19 dicembre 2025, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso pubblico per l'assunzione di n. 4617 allievi agenti della -OMISSIS- (procedura per esame per n. 3137 posti, successivamente ampliata) confermando l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria finale; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi il provvedimento del 7 agosto 2025 con il quale la Commissione attitudinale ha dichiarato la ricorrente non idonea agli accertamenti attitudinali e il verbale di non idoneità del 7 agosto 2025, già oggetto di autonomo ricorso straordinario depositato in data 5 dicembre 2025.

Giustizia amministrativa202600382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Due ricorsi straordinari riuniti contro il giudizio di non idoneità agli accertamenti attitudinali del 7 agosto 2025 e contro la graduatoria definitiva del concorso per 4.617 allievi agenti, approvata il 19 dicembre 2025.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, dopo aver superato la prova scritta e gli accertamenti di efficienza fisica, è stata dichiarata non idonea agli accertamenti attitudinali. Con il ricorso n. 1197/2025 ha impugnato il provvedimento e il verbale del 7 agosto 2025, deducendo contraddittorietà e illogicità manifesta e violazione della proporzionalità: i test svolti il 4, 5 e 6 agosto 2025 erano risultati positivi e le schede riportavano la valutazione «compatibile», corrispondente alla sufficienza, mentre il giudizio finale sarebbe stato generico e stereotipato. Con il ricorso n. 382/2026 ha impugnato anche la graduatoria definitiva che ne confermava l’esclusione, reiterando tali censure e aggiungendo violazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 97 Cost., difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e violazione della disciplina procedurale degli accertamenti attitudinali, con richiamo ai decreti ministeriali n. 198/2003 e n. 168/2022. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità delle domande di ammissione con riserva, di accertamento del diritto all’ammissione alle fasi successive o alla ripetizione degli accertamenti e di risarcimento; nel merito ha chiesto il rigetto. Il Consiglio di Stato ha riunito i ricorsi, rilevando che la graduatoria era censurata soltanto per vizi derivati dal giudizio di inidoneità.

Il parere

I ricorsi riuniti sono respinti. Il Consiglio di Stato riconosce che gli accertamenti attitudinali consistono in una fase istruttoria, basata su test e colloqui, e in una successiva fase costitutiva nella quale la Commissione attitudinale valuta autonomamente l’insieme degli elementi acquisiti, anche attraverso un colloquio collegiale. Le valutazioni del perito selettore e del funzionario psicologo non sono gerarchicamente ordinate: hanno funzioni diverse e confluiscono nella documentazione istruttoria sottoposta alla Commissione. Nel caso concreto la Commissione ha motivato la non idoneità indicando carenze di assertività e determinazione operativa, capacità autocritica e disinvoltura, oltre a un eloquio a tratti incerto. Il giudizio finale non è quindi smentito dalle valutazioni positive dei test o dalla scheda del perito selettore, perché la decisione è fondata anche sugli ulteriori elementi valutativi emersi nel colloquio collegiale. Il sindacato sulle valutazioni tecniche è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento; la mera opinabilità non ne determina l’illegittimità. Non sono stati riscontrati vizi procedurali né le manifeste anomalie richieste per censurare il giudizio. Il ricorso contro la graduatoria è respinto perché essa non è stata impugnata per vizi propri, ma soltanto per vizi derivati dall’asserita illegittimità del giudizio di inidoneità, ritenuta insussistente. Le domande cautelari sono assorbite; il parere non decide separatamente le eccezioni ministeriali di inammissibilità delle ulteriori domande di accertamento e risarcimento.

Osservazioni

Ricorso n. 1197/2025 - Giudizio attitudinale e contraddittorietà

La censura è respinta. Il giudizio della Commissione attitudinale è autonomo e considera sia gli elementi istruttori sia l’ulteriore colloquio collegiale; le valutazioni del perito selettore e del funzionario psicologo non costituiscono giudizi gerarchicamente sovraordinati alla decisione finale. Le carenze indicate dalla Commissione forniscono motivazione sufficiente e non è ravvisabile manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento.

Ricorso n. 382/2026 - Graduatoria definitiva

Il ricorso è respinto perché la graduatoria è stata contestata esclusivamente per vizi derivati dal giudizio di inidoneità, senza deduzione di vizi propri. Venuta meno la censura contro il giudizio attitudinale, non sussiste il presupposto dell’impugnazione derivata.

Domande cautelari

Le domande cautelari sono assorbite dal rigetto dei ricorsi.

Norme richiamate

  • artt. 25, comma 2, e 46, comma 1, l. 1 aprile 1981, n. 121

    gli accertamenti per l'idoneità fisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro psico-tecnico specializzato nella selezione del personale, appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza

    La disciplina legislativa affida gli accertamenti di idoneità fisica e attitudinale a soggetti specializzati appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza, nell’ambito delle procedure di accesso alle funzioni di polizia.

  • d.m. 30 giugno 2003, n. 198

    In particolare, l’accertamento dei requisiti attitudinali, analiticamente specificati nel richiamato D.M. 198/2003, non si esaurisce nell'indagine di psicologia clinica, ma si estende alle valutazioni relative, tra l’altro, al livello evolutivo della personalità, al controllo emotivo ed alla capacità intellettiva.

    I requisiti attitudinali comprendono una valutazione complessiva di caratteristiche personali e funzionali, non limitata alla psicologia clinica.

  • art. 24, comma 7, d.m. 9 settembre 2022, n. 168

    L’accertamento dei requisiti attitudinali è effettuato, ai sensi dell’art. 24, comma 7 del D.M. 168/2022, con un articolato e complesso iter teso a garantire il massimo grado di verifica degli stessi.

    L’accertamento attitudinale si svolge attraverso un procedimento articolato, strutturato in fasi e diretto a verificare in modo approfondito i requisiti richiesti.

  • art. 25, comma 3, d.m. 9 settembre 2022, n. 168

    Ai sensi dell’art. 25, comma 3, D.M. 168/2022 tale valutazione è rimessa alla apposita Commissione attitudinale formata da personale della -OMISSIS- e presieduta da un dirigente della carriera dei funzionari di Polizia.

    La valutazione conclusiva dei requisiti attitudinali compete alla Commissione appositamente costituita e non ai singoli soggetti che svolgono gli accertamenti istruttori.

  • art. 4, d.m. 30 giugno 2003, n. 198

    una volta superati gli accertamenti psico-fisici, i candidati sono sottoposti a quelli attitudinali, volti ad accertare il possesso degli specifici requisiti caratteriologici e funzionali necessari ad un positivo impegno nei compiti propri del ruolo dei funzionari della -OMISSIS- (D.M. 198/2003, art 4, tab. 2).

    Gli accertamenti attitudinali verificano requisiti caratteriologici e funzionali specifici, necessari allo svolgimento dei compiti del ruolo cui si aspira.

  • art. 13, comma 5, bando di concorso

    Il giudizio della Commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale è definitivo e la non idoneità del candidato comporta l’esclusione dal concorso, motivata nell’apposito verbale notificato contestualmente, come nel caso di specie, all’interessato ai sensi dell’art. 13, comma 5, del bando di concorso.

    Il giudizio attitudinale definitivo di non idoneità determina l’esclusione e deve essere motivato nel verbale, che va notificato contestualmente al candidato.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il giudizio di inidoneità risulta pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, sufficientemente e adeguatamente motivato e scevro da manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti che solo potrebbero inficiarlo (ma che del resto neppure sono stati indicati dalla ricorrente).

    La motivazione del giudizio è stata ritenuta adeguata in relazione agli elementi valutativi specificamente indicati dalla Commissione; il parere non ravvisa il denunciato difetto di motivazione.

  • art. 11 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è stato proposto mediante deposito diretto al Consiglio di Stato; il parere non sviluppa un’ulteriore interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • Nel concorso per l’accesso alle funzioni di polizia, il giudizio finale di idoneità attitudinale spetta alla Commissione competente, che valuta complessivamente gli elementi istruttori e gli esiti dell’ulteriore colloquio collegiale; le valutazioni dei singoli operatori istruttori non sono gerarchicamente sovraordinate alla decisione della Commissione.
  • Le valutazioni attitudinali concorsuali, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili soltanto quando risultino manifestamente illogiche, irragionevoli o arbitrarie, oppure fondate su un evidente travisamento dei fatti; la mera opinabilità della valutazione non ne determina l’illegittimità.
  • La positività di singoli test o una valutazione istruttoria favorevole non comportano necessariamente l’idoneità finale quando la Commissione, sulla base dell’intera istruttoria e del colloquio collegiale, rilevi carenze attitudinali pertinenti ai requisiti richiesti per il ruolo.
  • L’impugnazione della graduatoria fondata esclusivamente su vizi derivati dall’illegittimità di un precedente giudizio di esclusione non può essere accolta quando il giudizio presupposto risulti legittimo e non siano dedotti vizi propri della graduatoria.

Ricorsi contro l’esclusione da un concorso per allievi agenti

La Sezione I del Consiglio di Stato esamina due ricorsi straordinari proposti dalla stessa candidata contro il Ministero dell’interno: il primo avverso il giudizio di non idoneità attitudinale del 7 agosto 2025; il secondo avverso la graduatoria definitiva del concorso per 4.617 allievi agenti, approvata il 19 dicembre 2025, che ne confermava l’esclusione. I ricorsi sono riuniti perché riguardano la medesima vicenda e presentano, nella sostanza, censure coincidenti.

Censure e svolgimento del procedimento

La candidata aveva superato la prova scritta e gli accertamenti di efficienza fisica, ma era stata dichiarata non idonea dopo gli accertamenti attitudinali. Nel primo ricorso ha lamentato contraddittorietà e illogicità manifesta e violazione della proporzionalità, sostenendo che i test svolti il 4, 5 e 6 agosto 2025 erano positivi e che le schede riportavano la valutazione «compatibile», mentre il giudizio finale era generico e stereotipato.

Nel secondo ricorso ha impugnato la graduatoria definitiva, deducendo nuovamente la contraddittorietà del giudizio e, inoltre, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e inosservanza delle disposizioni procedurali richiamate, tra cui i decreti ministeriali n. 198/2003 e n. 168/2022. Il Ministero ha contestato nel merito le censure e ha eccepito l’inammissibilità delle richieste di ammissione con riserva, di accertamento del diritto a proseguire il concorso o a ripetere gli accertamenti, nonché delle domande risarcitorie. Il parere dà atto che è stato rispettato il contraddittorio e che alla ricorrente era stato assegnato un termine di 30 giorni per presentare osservazioni sulla relazione ministeriale.

Disciplina degli accertamenti attitudinali

La Sezione ricostruisce il quadro normativo richiamando gli artt. 25, comma 2, e 46, comma 1, della legge n. 121/1981, il d.P.R. n. 903/1983, come modificato dal d.P.R. n. 272/1990, il d.m. n. 198/2003 e il d.m. n. 168/2022. L’accesso ai ruoli di polizia richiede il possesso di requisiti fisici e attitudinali specifici, la cui verifica è affidata a organi competenti dell’Amministrazione.

Gli accertamenti attitudinali non si esauriscono nell’indagine di psicologia clinica: comprendono anche la valutazione del livello evolutivo della personalità, del controllo emotivo e della capacità intellettiva. Il procedimento si articola in una fase istruttoria, con test e colloqui condotti da personale qualificato, e in una fase costitutiva, nella quale la Commissione attitudinale valuta gli elementi raccolti e svolge un ulteriore colloquio collegiale. Il giudizio finale compete alla Commissione, è definitivo e, se negativo, comporta l’esclusione dal concorso con motivazione nell’apposito verbale, notificato all’interessato ai sensi dell’art. 13, comma 5, del bando.

Sindacato sulle valutazioni tecniche e applicazione al caso

Le valutazioni della Commissione sono espressione di discrezionalità tecnica e possono essere censurate soltanto se manifestamente illogiche, irragionevoli o arbitrarie, oppure viziate da evidente travisamento dei fatti. La loro mera opinabilità non costituisce un vizio di legittimità; non è quindi sufficiente contrapporre alla valutazione amministrativa un diverso giudizio, anch’esso opinabile.

Nel caso concreto la Sezione non ravvisa vizi procedurali. Esclude inoltre che tra il giudizio del perito selettore e quello del funzionario psicologo vi sia un rapporto gerarchico: le valutazioni hanno funzioni diverse e confluiscono nella documentazione istruttoria sottoposta alla Commissione, che decide autonomamente sulla base dell’insieme degli elementi e del colloquio collegiale. La Commissione ha rilevato carenza di assertività e determinazione operativa, considerate essenziali per il ruolo, nonché carenza di capacità autocritica, scarsa disinvoltura ed eloquio a tratti incerto. Il giudizio è pertanto ritenuto sufficientemente motivato e non affetto dalle manifeste anomalie necessarie per sindacarlo. I risultati positivi di singoli test non escludono una valutazione finale negativa fondata anche sugli ulteriori elementi emersi.

Esito dei ricorsi

La censura contro il giudizio attitudinale è respinta. È respinto anche il ricorso contro la graduatoria, poiché questa non è stata contestata per vizi propri, ma soltanto per vizi derivati dall’asserita illegittimità del giudizio di inidoneità, ritenuta insussistente. I ricorsi sono quindi riuniti e respinti; le domande cautelari sono assorbite.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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