Cassazione Civile, Ordinanza n. 08281/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti di due promittenti acquirenti per il pagamento di euro 900.000 a titolo di penale pattuita per la mancata stipula del contratto definitivo di compravendita di un immobile entro il termine indicato nel preliminare. L'opponente chiedeva di far valere che il termine non fosse essenziale o che, comunque, la clausola dovesse essere interpretata diversamente, sostenendo inoltre che la penale fosse ingiustificata o quantomeno eccessiva, anche alla luce della situazione concreta dell'immobile, dell'asserito mancato danno della società e di presunti vantaggi economici da questa conseguiti. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: con il primo e il secondo denunciava violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi in tema di interpretazione del contratto preliminare, di termine essenziale/condizione e di disciplina vincolistica immobiliare; con il terzo lamentava la mancata ammissione di mezzi istruttori ulteriori, come CTU e ordine di esibizione, per dimostrare l'asserita insussistenza o riduzione del danno e quindi della penale; con il quarto deduceva omesso esame della persistenza dell'intestazione del bene alla società e dell'arricchimento da essa derivato dalla disponibilità dell'immobile, per escludere o ridurre la penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero, sotto la veste di violazioni di legge e vizi motivazionali, a ottenere una diversa ricostruzione della volontà contrattuale e una rivalutazione del merito, trasformando il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Ha reputato inammissibili anche il terzo e il quarto motivo, perché diretti sostanzialmente a contestare la valutazione delle prove e l'esito dell'istruttoria, nonché a ottenere un diverso apprezzamento sul danno e sulla penale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
non può essere utilizzato per sollecitare una nuova interpretazione dei fatti o del contratto riservata al giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il vizio è inammissibile quando la censura mira in realtà a una diversa valutazione del merito e delle prove, anziché a un effettivo omesso esame di un fatto decisivo.
richiamato dal ricorrente in tema di contratto preliminare e forma del vincolo, senza accoglimento della censura.
richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina del preliminare e della esecuzione in forma specifica, senza incidere sull'esito.
richiamato in relazione al termine essenziale; la Corte ritiene che la doglianza fosse in realtà una diversa lettura del contratto.
richiamato dal ricorrente in tema di condizione; la censura è stata qualificata come richiesta di rivalutazione del merito.
richiamato come norma interpretativa connessa alla lettura della clausola contrattuale.
richiamati come canoni ermeneutici, ma la Corte ha rilevato che la doglianza perseguiva una ricostruzione alternativa del contratto.
invocato dal ricorrente come criterio interpretativo di buona fede.
invocato dal ricorrente come criterio interpretativo sistematico.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'interpretazione conforme a buona fede.
richiamato dal ricorrente in relazione al regime vincolistico immobiliare.
richiamato dal ricorrente in relazione al regime vincolistico immobiliare.
richiamato nella censura sulle prove, ma senza accoglimento.
richiamato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio.
richiamato in tema di consulenza tecnica d'ufficio.
richiamato per sostenere l'ordine di esibizione di documenti.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge o omesso esame, miri in sostanza a ottenere una diversa interpretazione della volontà contrattuale o una nuova valutazione del merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per criticare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito o per proporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
- Le doglianze sulla essenzialità del termine, sulla natura di condizione o sulla debenza di una penale devono confrontarsi con l'accertamento di merito già compiuto e non possono tradursi in una richiesta di riesame del contratto e delle prove.
- La mancata ammissione di ulteriori mezzi istruttori è censurabile in cassazione solo se si prospetta un effettivo vizio di legittimità; non è ammesso utilizzarla come strumento per riaprire l'apprezzamento del danno o della misura della penale.
- Quando le censure investono la quantificazione della penale e l'asserita insussistenza del danno, la Corte di cassazione respinge i motivi che sollecitano una rivalutazione fattuale dei benefici o degli svantaggi economici derivanti dal contratto.
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