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Sentenza

Sentenza del 11/03/2019 n. 654 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

PROCESSO - Notifica dell'appello - Prova - Elenco delle raccomandate - Validità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Bari che aveva annullato l'avviso di accertamento per asserito difetto di sottoscrizione, sostenendo che l'atto era stato validamente firmato da un funzionario delegato mediante ordine di servizio. Il contribuente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per mancato deposito della ricevuta postale di spedizione e, nel merito, ha contestato la validità della delega, la notificazione dell'accertamento, l'omesso contraddittorio preventivo, la determinazione della plusvalenza e la motivazione delle sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha ritenuto ammissibile l'appello dell'Agenzia, stabilendo che l'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro di accettazione delle Poste Italiane è idoneo a provare la spedizione dell'appello, anche in luogo delle singole ricevute postali. Ha inoltre ritenuto valida la delega di firma risultante dall'ordine di servizio, poiché erano individuabili il funzionario delegato, i limiti oggettivi, la decorrenza e le ragioni organizzative della delega. Sono state respinte anche le contestazioni sulla notificazione dell'accertamento, ritenuta validamente eseguibile direttamente dall'Agenzia tramite servizio postale, sull'assenza di contraddittorio preventivo negli accertamenti a tavolino, sulla determinazione della plusvalenza e sulla motivazione delle sanzioni. La sentenza di primo grado è stata riformata, l'avviso di accertamento è stato confermato e il contribuente è stato condannato al pagamento di 2.500 euro di spese di lite.

Norme richiamate

  • Articoli 22 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    "il ricorso in appello ... deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3"

    Ai fini della costituzione in giudizio dell'appellante tributario, la prova della spedizione dell'appello entro il termine di legge è necessaria a pena di inammissibilità. Tale prova può essere fornita anche mediante un elenco cumulativo di raccomandate con timbro di accettazione postale, purché siano identificabili destinatari, data e spedizione.

  • Articoli 51, comma 1, e 38, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992; articolo 327, comma 1, c.p.c.

    "l'appello deve essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza"

    Quando la sentenza non è stata notificata, l'impugnazione deve essere proposta entro il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione.

  • Articolo 42 del D.P.R. n. 600/1973

    L'avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario diverso dal titolare dell'ufficio è valido se l'Amministrazione dimostra l'esistenza di una delega adeguatamente individuata, con indicazione del delegato e dei limiti della delega.

  • Articolo 14, comma 1, della legge n. 890/1982

    "la notificazione degli atti tributari può ... eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari"

    Gli atti tributari possono essere notificati direttamente dall'ufficio finanziario tramite servizio postale, senza necessità dell'intermediazione di un messo comunale o di un messo speciale.

  • Articolo 29 del D.L. n. 78/2010

    La natura esecutiva dell'avviso di accertamento non elimina la possibilità di notificarlo direttamente per posta secondo le regole ordinarie previste dalla legge n. 890/1982.

  • Articolo 67 del D.P.R. n. 917/1986

    La plusvalenza derivante dalla cessione o permuta di determinati beni immobili può concorrere alla formazione del reddito imponibile.

  • Articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina i poteri e le modalità di accertamento delle imposte sui redditi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

  • Principi affermati da Cass. civ., sez. VI-5, ordinanza n. 29554/2017

    "la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta ... è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste"

    La distinta cumulativa di spedizione timbrata dall'ufficio postale è equiparabile, ai fini probatori, alle singole ricevute di spedizione quando contiene elementi sufficienti a identificare le raccomandate.

  • Principi affermati da Cass. civ., sez. VI-5, ordinanza n. 5200/2018

    "l'avviso di accertamento non sottoscritto dal titolare dell'Ufficio è valido ove l'Amministrazione produca ... l'ordine di servizio recante l'indicazione del nominativo del delegato e dei limiti oggettivi della delega"

    La delega di firma può risultare anche da un ordine di servizio prodotto in giudizio, purché consenta di individuare il funzionario delegato e l'ambito della delega.

  • Principi affermati da Cass. SS.UU. n. 24823/2015 e Cass. n. 6219/2018

    Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che sia previsto da una specifica disposizione. L'obbligo non opera ordinariamente negli accertamenti cosiddetti a tavolino.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la prova della spedizione tempestiva dell'appello può essere fornita da una distinta o elenco cumulativo delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, se il documento permette di collegare la spedizione ai destinatari e alla data.
  • La mancanza della singola ricevuta postale non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'appello quando esiste altra documentazione postale idonea a provare la consegna delle raccomandate all'ufficio postale.
  • Un avviso di accertamento firmato da un funzionario diverso dal dirigente è valido se l'Amministrazione produce una delega o un ordine di servizio che identifichi il delegato, l'ambito oggettivo, la decorrenza o durata e, in termini sostanziali, le ragioni organizzative della delega.
  • Gli avvisi di accertamento, anche quando hanno natura esecutiva, possono essere notificati direttamente dall'Agenzia delle Entrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di un messo notificatore.
  • Per gli accertamenti a tavolino relativi a tributi non armonizzati, il contribuente non può invocare in via generale l'obbligo di contraddittorio preventivo, salvo una specifica previsione normativa applicabile.
  • Le contestazioni sulla quantificazione della pretesa devono essere sostenute da prove concrete e complete; la semplice produzione di una fattura, soprattutto se non quietanzata e non collegata alla stima contestata, può non essere sufficiente.
  • La motivazione delle sanzioni è normalmente adeguata quando l'atto indica chiaramente la violazione contestata, come la presentazione di una dichiarazione infedele, e il relativo fondamento.

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