Sentenza del 11/03/2019 n. 163 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
I.V.A. - liquidazione dell'imposta - detraibilità - pro-rata in relazione alle operazioni esenti effettuate - occasionalità dell'operazione - applicazione - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato l'IVA detraibile per l'anno 2009 applicando il pro-rata previsto dagli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. n. 633/1972, includendo nel calcolo gli interessi attivi derivanti da un finanziamento concesso dalla società controllata alla capogruppo. Secondo l'Ufficio, il finanziamento, modificato nel tempo e produttivo di interessi rilevanti, costituiva un'attività finanziaria non occasionale, con conseguente riduzione della percentuale di IVA detraibile. La contribuente sosteneva invece che si trattasse di un'unica operazione risalente al 2004, estranea all'attività ordinaria immobiliare e priva di impiego significativo di beni o servizi soggetti a IVA.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. Il finanziamento è stato qualificato come operazione occasionale in ragione della sua unicità, mentre gli interessi percepiti sono stati considerati il mero adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Pertanto, gli interessi attivi non devono essere inclusi nel denominatore del calcolo del pro-rata IVA e non possono ridurre l'IVA detraibile. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 19 del D.P.R. n. 633/1972
Disciplina la detrazione dell'IVA sugli acquisti e, al comma 5, il criterio del pro-rata per i soggetti che effettuano sia operazioni imponibili sia operazioni esenti. Nel caso esaminato, le operazioni finanziarie occasionali non incidono sulla percentuale di detrazione.
Art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972
Disciplina il calcolo della percentuale di detrazione proporzionale. Gli interessi derivanti da un finanziamento meramente occasionale possono essere esclusi dal calcolo, quando non rappresentano un'attività economica abituale e non implicano un significativo impiego di beni e servizi soggetti a IVA.
Massime di principio
- Un'operazione finanziaria isolata o meramente accessoria rispetto all'attività principale può essere considerata occasionale e, in tal caso, i relativi interessi attivi possono essere esclusi dal calcolo del pro-rata IVA.
- La continuità degli effetti economici di un contratto non determina automaticamente la non occasionalità: occorre valutare la natura e l'unicità dell'operazione originaria, nonché l'eventuale svolgimento abituale di attività finanziaria.
- L'entità degli interessi percepiti, la loro utilità per l'equilibrio economico della società e le modifiche contrattuali successive non sono, da sole, decisive per qualificare l'operazione come abituale.
- Per stabilire se un'operazione finanziaria incida sul pro-rata è rilevante verificare se abbia comportato un effettivo impiego di beni e servizi soggetti a IVA o se sia stata svolta come attività autonoma e organizzata.
- La valutazione deve essere concreta e documentata: l'assenza di precedenti o ulteriori finanziamenti, la prevalenza dell'attività ordinaria e l'unicità dell'operazione costituiscono elementi favorevoli alla qualificazione come occasionale.
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