Sentenza del 11/03/2019 n. 15 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Riscossione - Fermo amministrativo - Beni mobili registrati - Autovettura - Avviso di intimazione - Obbligo di preavviso - Illegittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. Il fermo amministrativo è stato ritenuto nullo perché non preceduto dalla notifica del necessario preavviso di 30 giorni. L’avviso costituisce una garanzia essenziale per consentire al contribuente di pagare o contestare la pretesa prima dell’adozione della misura cautelare.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità del fermo amministrativo dell’autovettura, sostenendo che il provvedimento fosse stato adottato senza la preventiva notifica di un avviso di intimazione. Tale avviso deve informare il contribuente che, trascorsi inutilmente ulteriori 30 giorni per il pagamento, si procederà al fermo, quando siano già decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 50
La disposizione è interpretata nel senso che, dopo il decorso del termine previsto dalla cartella di pagamento, l’Agente della riscossione deve notificare un’intimazione ad adempiere, assegnando un ulteriore termine di 30 giorni prima di procedere all’esecuzione o all’adozione del fermo amministrativo.
Cassazione n. 4917/2015
Ha affermato la necessità del preavviso di fermo e la conseguente nullità del fermo adottato senza tale comunicazione preventiva.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 19667/2014
Ha valorizzato il principio del contraddittorio e della preventiva comunicazione al contribuente prima dell’adozione di misure cautelari o esecutive da parte dell’amministrazione.
Massime di principio
- Il fermo amministrativo di un veicolo non può essere adottato validamente senza una preventiva comunicazione al contribuente.
- Quando sono decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella senza pagamento, l’Agente della riscossione deve notificare un avviso di intimazione e concedere ulteriori 30 giorni.
- L’assenza del preavviso può comportare la nullità del fermo, che può essere contestata dal contribuente.
- La preventiva comunicazione consente al contribuente di pagare, chiedere una rateizzazione o contestare il debito prima che il veicolo venga sottoposto a fermo.
- In casi analoghi è necessario verificare la sequenza delle notifiche e il rispetto dei termini, nonché l’eventuale esistenza di una valida intimazione preventiva.
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