Sentenza del 11/03/2019 n. 48 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a un debito complessivo di circa 220.200,48 euro, sostenendo l'insussistenza della propria responsabilità personale e solidale per i debiti tributari dell'associazione. In particolare, ha affermato che la sola qualità di presidente e legale rappresentante non fosse sufficiente ai sensi dell'art. 38, comma 2, c.c., poiché la gestione concreta dell'associazione e dei rapporti negoziali sarebbe stata svolta dal General Manager CB. L'Agenzia delle Entrate ha invece sostenuto che LD, oltre a rivestire la carica formale, aveva sottoscritto dichiarazioni fiscali, presentato istanze di accertamento con adesione, gestito i rapporti con l'Amministrazione finanziaria e omesso gli adempimenti fiscali necessari, assumendo quindi una responsabilità concreta per gli omessi versamenti IVA e per le ritenute IRPEF non operate o non versate.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo non provata una concreta attività negoziale di LD e considerando insufficiente la sola carica di legale rappresentante. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la decisione. Ha ritenuto che la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta possa derivare anche dal mancato corretto adempimento degli obblighi tributari, non soltanto dall'attività negoziale. Nel caso concreto, LD aveva sottoscritto dichiarazioni fiscali, curato i rapporti con l'Amministrazione finanziaria e presentato istanze di accertamento con adesione; pertanto, gli inadempimenti fiscali dell'associazione erano a lui imputabili. Il ricorso del contribuente è stato respinto, mentre le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 38, comma 2, codice civile
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
La responsabilità personale e solidale non deriva automaticamente dalla mera titolarità della carica, ma può essere riconosciuta quando il rappresentante abbia concretamente gestito l'ente oppure abbia omesso gli adempimenti tributari che rientravano nelle sue competenze quale rappresentante nei rapporti fiscali.
Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 18188 del 25 agosto 2014
La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, comma 2, c.c. non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa.
Il soggetto che invoca la responsabilità deve provare l'attività concretamente svolta in nome e nell'interesse dell'associazione; la sola carica rivestita non è normalmente sufficiente.
Cassazione civile, sezione VI, sentenza n. 22861 del 26 settembre 2018
La responsabilità personale e solidale del legale rappresentante per i debiti tributari di un'associazione non riconosciuta si ricollega non solo all'effettività dell'ingerenza esercitata nell'attività gestoria dell'ente, ma anche al corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti.
Anche se il legale rappresentante non ha svolto direttamente l'attività negoziale dell'associazione, può essere responsabile per i debiti tributari se non ha adempiuto agli obblighi fiscali, come la presentazione delle dichiarazioni, il controllo della loro correttezza o il versamento delle imposte e delle ritenute.
Cassazione civile, sezione V, sentenza n. 5746 del 12 marzo 2007
Per i debiti d'imposta di un'associazione non riconosciuta può rispondere solidalmente il soggetto che, in ragione del ruolo ricoperto, abbia diretto la gestione associativa nel periodo cui si riferisce l'accertamento.
Massime di principio
- La sola carica formale di presidente o legale rappresentante non comporta automaticamente la responsabilità personale per tutti i debiti dell'associazione: occorre verificare l'effettivo esercizio di poteri gestori o fiscali.
- Il legale rappresentante può tuttavia essere ritenuto responsabile anche senza aver concluso direttamente i contratti, se era il soggetto competente nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria e non ha presentato le dichiarazioni, controllato quelle presentate o versato le imposte e le ritenute dovute.
- La delega operativa a un manager, a un commercialista o ad altri collaboratori non esonera necessariamente il rappresentante legale: questi deve dimostrare di aver vigilato sull'adempimento degli obblighi tributari e di essersi attivato in caso di irregolarità.
- La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, la presentazione di istanze di accertamento con adesione e la gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate costituiscono elementi concreti che possono dimostrare l'assunzione della responsabilità fiscale dell'associazione.
- Quando gli avvisi di accertamento non vengono impugnati, diventano definitivi nei confronti dell'associazione; la successiva contestazione della responsabilità personale del rappresentante deve quindi concentrarsi sulla prova dell'assenza di effettiva gestione o di competenza negli adempimenti fiscali, non sulla ridiscussione del merito delle imposte accertate.
- Per valutare casi analoghi è necessario distinguere tra gestione negoziale dell'associazione e gestione degli obblighi tributari: anche se la prima è affidata a un terzo, la seconda può rimanere imputabile al presidente o legale rappresentante.
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