Cassazione Civile, Ordinanza n. 01363/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia trae origine da un rapporto di locazione ad uso diverso, già cessato a seguito di sfratto. La società conduttrice aveva chiesto la condanna dei proprietari al pagamento dell'indennità per i miglioramenti apportati al complesso immobiliare detenuto in locazione; la domanda era stata accolta solo in parte in primo grado e la Corte d'appello aveva confermato tale esito. Avverso la sentenza di appello la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione degli artt. 1592, 1593 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse disatteso la prova documentale e la c.t.u.; il secondo per violazione degli artt. 1592 e 1593 c.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo. La Corte di cassazione ha però rilevato in via preliminare che il ricorso era inammissibile per difetto di procura speciale ex art. 365 c.p.c., poiché la procura depositata era anteriore sia alla sentenza impugnata sia all'inizio del giudizio di appello, dunque non riferibile al ricorso per cassazione. In via assorbita e incidentale, ha osservato anche che i motivi miravano comunque a una rivalutazione del fatto e che il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. era precluso dalla doppia conforme.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto decisivo il difetto di procura speciale per il giudizio di cassazione, poiché l'atto prodotto risultava conferito in data anteriore alla sentenza impugnata e persino all'inizio dell'appello, quindi non idoneo a dimostrare la volontà di proporre quel specifico ricorso. Ha inoltre rilevato che non era stato depositato in modo verificabile il file informatico eventualmente contenente una diversa procura. Di conseguenza ha condannato l'avvocato che aveva proposto il ricorso al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei confronti del medesimo difensore.
Norme richiamate
Nel giudizio di cassazione è indispensabile una procura speciale, che consenta di avere certezza che il mandato sia stato conferito per impugnare una determinata sentenza con ricorso per cassazione.
riforma disposta dalla legge n. 141 del 1997
La specialità della procura può risultare dalla collocazione topografica anche se il contenuto non richiama espressamente sentenza e ricorso, purché non emerga in modo evidente la non riferibilità al giudizio di cassazione.
È richiamato come criterio di conservazione dell'atto: nei casi dubbi la procura va interpretata nel senso che ne consenta la produzione di effetti.
È richiamato, insieme all'art. 1367 c.c., per affermare il principio di conservazione dell'atto processuale.
È richiamato nei motivi del ricorso, che miravano a contestare il mancato riconoscimento dell'indennità per i miglioramenti apportati dal conduttore.
È richiamato nei motivi del ricorso, in relazione alla disciplina delle addizioni/miglioramenti nel rapporto di locazione.
È richiamato nel primo motivo come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, deducendosi che il giudice avrebbe ignorato la prova documentale e la c.t.u.
È il parametro invocato per denunciare violazione di legge sostanziale.
È il parametro invocato per vizio motivazionale; la Corte osserva che il motivo è comunque non attuale e, in presenza di doppia conforme, non deducibile senza specifiche indicazioni sulle divergenze tra primo e secondo grado.
In caso di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del difensore che ha proposto il ricorso senza valida procura.
È richiamato con riferimento alla notificazione telematica del ricorso e degli allegati.
art. 4, comma 3, D.Lgs. 28/2010
Richiamato nella formula della procura in relazione all'informazione sulla mediazione.
Richiamati nella formula della procura quanto ai benefici fiscali della mediazione.
art. 10 L. 675/1996
Richiamato nella formula della procura in tema di trattamento dei dati personali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura alle liti deve essere speciale e deve consentire di verificare che il mandato sia stato conferito per impugnare proprio quella sentenza con ricorso per cassazione.
- La specialità della procura può risultare anche dalla sua collocazione materiale in calce o a margine dell'atto, ma ciò non basta se dal testo o dalla data dell'atto emerge con certezza la sua non riferibilità al ricorso per cassazione.
- La procura rilasciata in data anteriore alla sentenza impugnata non soddisfa il requisito di specialità, perché l'interesse ad impugnare sorge solo dopo la pubblicazione della decisione.
- In presenza di una "doppia conforme", il vizio motivazionale di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e le differenze rispetto a quelle della sentenza di appello.
- Quando manca la valida procura speciale per il ricorso per cassazione, la soccombenza per le spese può gravare sul difensore che ha sottoscritto e notificato il ricorso, e non sulla parte asseritamente rappresentata.
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