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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17037/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Due soggetti operanti come agenti assicurativi di una compagnia hanno agito deducendo che, dopo la revoca del mandato per giusta causa, la compagnia assicuratrice e una nuova agenzia mandataria avrebbero posto in essere condotte di concorrenza sleale ai loro danni. In particolare, hanno allegato: lo storno illecito di due dipendenti e di un subagente; l’invio di missive ai clienti volte a sviare la clientela; la diffusione di notizie allarmistiche e screditanti; l’utilizzo di dati sensibili; la mancata accettazione tempestiva delle disdette di numerosi clienti, asseritamente per ostacolare il passaggio ad altra compagnia; la pubblicazione di notizie sulla chiusura dell’agenzia. In primo grado le domande inibitorie e risarcitorie sono state rigettate. In appello è stata confermata la reiezione e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, è stata dichiarata la carenza di legittimazione ad agire dell’agente persona fisica e, per la domanda di inibitoria, anche della società di agenzia. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: omesso esame di un provvedimento AGCM relativo a pratica commerciale scorretta; violazione dell’art. 2598 c.c. per la ritenuta insussistenza della concorrenza sleale e per la mancata considerazione del plurimandato; violazione dell’art. 2598 c.c. e dell’art. 59 del CCNL per lo storno dei dipendenti; violazione dell’art. 100 c.p.c. sulla legittimazione attiva dell’agente persona fisica; analogo vizio sulla legittimazione della società.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, nel contesto del giudizio di appello respinto, non erano state illustrate le diverse rationes decidendi richieste per superare la preclusione di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; inoltre ha osservato che la sentenza impugnata aveva comunque esaminato il provvedimento AGCM e correttamente escluso che esso facesse stato nel giudizio civile sulla concorrenza sleale, trattandosi di accertamenti diversi rispetto alle pratiche commerciali scorrette. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché risolventesi in una richiesta di nuovo esame del merito e del materiale probatorio: la Corte d’appello aveva già ricostruito i fatti e applicato correttamente i principi in tema di concorrenza sleale e storno di dipendenti, accertando che non era stata provata una condotta illecita né l’animus nocendi richiesto. Quanto all’art. 59 del CCNL, la Corte ha precisato che la norma non era dirimente e che, secondo la sentenza impugnata, in caso di revoca o trasferimento del portafoglio agenziale il rapporto dei dipendenti prosegue con il successore. I motivi quarto e quinto sono stati ritenuti assorbiti dalla reiezione dei precedenti. Sono state poste le spese del giudizio di legittimità a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    "il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse"

    Nel giudizio di cassazione avverso sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e confronta le diverse rationes decidendi delle due sentenze di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è scrutinabile solo nei limiti rigorosi previsti per il giudizio di legittimità.

  • art. 2598 c.c.

    La concorrenza sleale richiede un accertamento fattuale sulla sussistenza di atti contrari alla correttezza professionale e, nel caso di storno di dipendenti, la prova di una condotta idonea a disgregare l’organizzazione del concorrente e dell’intento di nuocere.

  • art. 59 del CCNL

    "nel caso in cui l'agenzia operi in regime di plurimandato i suoi dipendenti non transitano presso la nuova agenzia della mandante revocante"

    La disposizione contrattuale collettiva non è stata ritenuta decisiva nel caso concreto; la Corte ha richiamato la lettura della sentenza d’appello secondo cui, in caso di revoca o trasferimento del portafoglio agenziale, il rapporto dei dipendenti prosegue con il successore.

  • art. 100 c.p.c.

    La doglianza sulla legittimazione ad agire è stata assorbita; il suo esame è rimasto privo di rilevanza dopo il rigetto dei motivi centrali sulla concorrenza sleale.

  • art. 20, comma 2, Codice del Consumo

    Il provvedimento AGCM richiamato dai ricorrenti attiene alle pratiche commerciali scorrette verso i consumatori e non coincide, per oggetto e finalità, con l’illecito concorrenziale tra imprenditori.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se la decisione di primo grado e quella d’appello coincidono nelle ragioni di fatto poste a fondamento del rigetto e il ricorrente non dimostra la diversità delle rationes decidendi.
  • Il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di pratiche commerciali scorrette non fa automaticamente stato nel giudizio civile per concorrenza sleale, poiché i due accertamenti hanno oggetto e finalità differenti.
  • Per configurare lo storno di dipendenti come atto di concorrenza sleale non basta l’avvenuto passaggio del personale a un concorrente: occorrono modalità non giustificabili secondo correttezza professionale, idoneità a danneggiare l’organizzazione altrui e intenzione di nuocere o di conseguire un vantaggio competitivo indebito.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • La legittimazione ad agire per concorrenza sleale va verificata in concreto alla luce del pregiudizio allegato, ma le questioni correlate restano assorbite quando sia esclusa in radice la sussistenza dell’illecito dedotto.

Come è indicizzato

MaterieConcorrenza slealeImpugnazioni
RamiCommercialeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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