Cassazione Civile, Ordinanza n. 18216/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia riguarda quattro dipendenti della Regione Campania che, pur prestando servizio in distacco presso Comuni della Regione, chiedevano il riconoscimento dell’indennità di rischio ex art. 19 del CCDI 2001 e dell’indennità di disagio ex art. 25 del medesimo contratto, sostenendo di essere addetti all’uso del computer in condizioni ritenute contrattualmente rilevanti. La Corte d’appello aveva confermato l’accoglimento della domanda ritenendo illegittima l’esclusione del personale distaccato e accertata, sulla base dell’attestazione dell’ente distaccatario, l’adibizione al computer per almeno quattro ore al giorno. In cassazione la Regione ha proposto tre motivi: (1) omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione passiva della Regione, assumendo che la posizione fosse di comando e non di distacco, con conseguente diverso soggetto obbligato; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. e della disciplina collettiva, per avere la Corte posto a carico della Regione il risultato probatorio e per non avere richiesto alle lavoratrici la prova delle giornate effettive in condizioni di rischio e disagio; (3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per erronea applicazione del principio di non contestazione e per avere valorizzato un’attestazione e un conteggio ritenuti contestati e comunque errati perché calcolati su 26 giornate mensili e 12 mesi annui senza considerare assenze, ferie e festività.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Regione non aveva dimostrato che la questione della qualificazione del rapporto come distacco anziché comando fosse stata effettivamente devoluta al giudice di merito e, quindi, sottratta a giudicato interno; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in comando o distacco, il lavoratore può agire nei confronti dell’ente titolare del rapporto per il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto di provenienza. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a rimettere in discussione la valutazione delle prove e l’interpretazione della disciplina collettiva, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, da un lato, riproponeva la contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dalla Corte territoriale; dall’altro, non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la genericità delle contestazioni della Regione e il mancato assolvimento dell’onere di indicare i periodi o i giorni in cui la prestazione non era stata resa. La Regione è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 CCDI 2001
richiamato come base contrattuale per l’indennità di rischio
art. 25 CCDI 2001
richiamato come base contrattuale per l’indennità di disagio
invocato dalla ricorrente per sostenere che l’onere di provare i fatti costitutivi spettasse alle lavoratrici; la censura è stata però ritenuta inammissibile perché volta a contestare il merito dell’accertamento
artt. 37 CCNL 2000
richiamati dalla ricorrente nella censura sull’onere della prova e sulla disciplina del trattamento economico
artt. 41 CCNL 2004
richiamati dalla ricorrente nella censura sull’onere della prova e sulla disciplina del trattamento economico
artt. 9 e ss. CCDI 2001
richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle indennità rivendicate
invocato per censurare l’asserita erronea applicazione del principio di non contestazione; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché non confrontata con la motivazione di merito
art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001
richiamato per affermare che, anche in comando o distacco, il lavoratore ha azione verso l’ente titolare del rapporto per il trattamento economico del comparto di provenienza
richiamato implicitamente nella censura sulla violazione di legge, ma la Corte ha rilevato l’inammissibilità della richiesta di riesame diretto dell’interpretazione della contrattazione collettiva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La questione della qualificazione del rapporto di impiego come distacco o comando, se non devoluta al giudice di merito, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione; in difetto di specifica deduzione sul punto, la relativa censura è inammissibile e può operare il giudicato interno.
- In caso di comando o distacco del dipendente pubblico, la differenza tra le due figure non esclude di per sé la legittimazione del lavoratore ad agire nei confronti dell’ente titolare del rapporto per il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto di provenienza.
- Il motivo di ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o per contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, se la censura non denuncia un effettivo vizio di legittimità ma mira solo a una diversa ricostruzione dei fatti.
- La deduzione di violazione dell’art. 115 c.p.c. è inammissibile quando si traduce nella contestazione dell’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito e non si confronta con la specifica ratio decidendi fondata sulla genericità della contestazione e sul mancato assolvimento dell’onere di indicare i fatti non provati.
- Quando la sentenza di merito fonda la decisione sull’esistenza del fatto costitutivo della pretesa e sulla genericità delle contestazioni avversarie, il ricorso per cassazione deve misurarsi con tale autonoma ratio, altrimenti è inammissibile.
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