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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13756/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex legge Pinto relativo alla durata irragionevole di una procedura fallimentare presupposta. La Corte d'appello di Napoli, in sede di opposizione al decreto monitorio, aveva confermato il diritto della società istante all'indennizzo di euro 1.680,00, ritenendo non operante la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, perché la pretesa azionata nel processo presupposto (euro 6.352,16) non era bagatellare; aveva inoltre compensato le spese dell'opposizione per la peculiarità della materia e per la mancanza di precedenti univoci di merito. La società ha proposto ricorso principale per cassazione contro la compensazione delle spese, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 2233 c.c. e del d.m. n. 55/2014, sostenendo che la motivazione sulla compensazione fosse meramente apparente e priva dei presupposti di legge. Il Ministero ha proposto ricorso incidentale, lamentando violazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse considerato solo l'importo oggettivo della pretesa e non anche le condizioni patrimoniali della società, che erano invece consistenti, e che l'inciso sulle condizioni personali non potesse operare solo a favore del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Sul ricorso incidentale ha affermato che l'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001 introduce una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio nei casi di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte, ma che tale criterio non consente di escludere automaticamente l'indennizzo per le società di capitali in ragione della loro patrimonializzazione; inoltre, la previsione opera sul piano probatorio e non esclude in sé il diritto all'equa riparazione, potendo il ricorrente provare il danno. Sul ricorso principale ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sulla compensazione delle spese non fosse apparente, poiché chiariva che la decisione era fondata sulla peculiarità della materia e sulla mancanza di precedenti univoci di merito; ha quindi giudicato legittima la compensazione ex art. 92 c.p.c., in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, rappresentate dall'incertezza giurisprudenziale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti. Non è stata resa l'attestazione per l'ulteriore contributo unificato perché la causa è esente.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001

    "si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di ... irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte"

    La disposizione introduce una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio nei casi di irrisorietà della pretesa o del valore della causa; il riferimento alle condizioni personali della parte è un correttivo per valutare l'effettiva irrisorietà e non un autonomo criterio per negare automaticamente l'indennizzo alle parti economicamente forti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova: nei casi di presunzione di insussistenza del pregiudizio, spetta al ricorrente provare positivamente la sussistenza del danno.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma di legittimità invocata per denunciare la violazione di legge nei ricorsi principale e incidentale.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale base della regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    Consente la compensazione delle spese nei casi previsti dalla legge e, dopo la declaratoria di incostituzionalità parziale, anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, tra cui l'incertezza giurisprudenziale sulla questione trattata.

  • art. 2233 c.c.

    Citat o dalla ricorrente nel motivo sulle spese, senza che la Corte ne ricavi una specifica questione decisiva autonoma.

  • d.m. n. 55/2014

    Richiamato dalla ricorrente in tema di liquidazione delle spese.

  • art. 6 CEDU

    Costituisce il parametro convenzionale del diritto alla ragionevole durata del processo cui si collega il rimedio interno dell'equa riparazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l'attestazione per l'ulteriore contributo unificato perché la causa è esente.

  • art. 10, comma 1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come base dell'esenzione dal contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Citato in relazione all'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista per la irrisorietà della pretesa o del valore della causa opera come presunzione iuris tantum e sposta sul richiedente l'onere di provare il danno.
  • La locuzione "valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte" non introduce un criterio di esclusione automatica o una proporzionalità diretta tra valore della domanda e situazione economica del ricorrente; serve piuttosto a verificare in concreto se la pretesa, pur modesta, sia davvero irrisoria per quel soggetto.
  • L'irrisorietà della posta in gioco va intesa secondo la giurisprudenza CEDU: il giudizio è bagatellare solo quando la somma o l'interesse azionato sono manifestamente privi di reale rilievo rispetto agli interessi legittimi del richiedente.
  • La patrimonializzazione di una società di capitali non basta, di per sé, a escluderla dall'accesso all'indennizzo ex legge Pinto; occorre verificare concretamente la natura e l'importo della pretesa fatta valere nel processo presupposto.
  • La compensazione delle spese è legittima quando il giudice espliciti, anche sinteticamente, le ragioni che la sorreggono e tali ragioni integrino gravi ed eccezionali circostanze, come l'incertezza giurisprudenziale o la mancanza di precedenti univoci sulla questione decisa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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