Cassazione Civile, Ordinanza n. 32036/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, notificato a una socia accomandataria di una società in accomandita semplice, con recupero a tassazione di un maggior reddito da partecipazione derivante da accertamento emesso nei confronti della società. La contribuente sosteneva di non aver ricevuto il PVC presupposto e impugnava l’atto per difetto di motivazione e violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000. Dopo un primo rigetto, un primo appello accolto e una cassazione con rinvio che aveva valorizzato la conoscenza dell’accertamento societario e la sua definitività, nel giudizio di rinvio la CTR respingeva l’appello ritenendo inammissibili nuove censure. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva nullità della sentenza per violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente qualificato come nuove, e quindi inammissibili, ulteriori doglianze sulla motivazione dell’avviso, mentre esse sarebbero state già prospettate in primo grado.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sul divieto di nova fosse solo parzialmente fondata nella critica alla motivazione della sentenza impugnata, ma non tale da comportarne la cassazione, perché la decisione poteva essere comunque confermata con correzione della motivazione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c. La Corte ha infatti affermato che, anche prescindendo dalla questione dell’inammissibilità delle nuove censure, le ulteriori doglianze della contribuente erano comunque infondate, essendo l’avviso sufficientemente motivato per relationem, poiché la contribuente era stata posta in grado di conoscere la pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali e l’accertamento societario era stato notificato e non impugnato, divenendo definitivo. Sono state quindi confermate la decisione di merito e la condanna della ricorrente alle spese, con applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Nel giudizio tributario le questioni e censure nuove non possono essere introdotte per la prima volta in appello o nel grado di rinvio, ma la Corte ha osservato che, nel caso concreto, anche a prescindere dal divieto di nova, le ulteriori doglianze erano comunque infondate.
Richiamato in relazione al divieto di nuove eccezioni e domande in appello; la Corte lo menziona come norma evocata dalla ricorrente, ma la decisione si fonda sulla non decisività della questione della novità delle censure.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza impugnata per violazione di norme processuali.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Consente alla Corte di confermare la decisione corretta nel risultato ma fondata su motivazione in parte erronea, procedendo alla correzione della motivazione senza cassazione.
Richiamato dalla contribuente come norma sulla motivazione degli atti tributari; la Corte ribadisce che la motivazione è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere la pretesa e difendersi efficacemente.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per affermare che gli atti posti a base della motivazione per relationem possono essere prodotti nel giudizio tributario anche in grado di appello, secondo la disciplina ratione temporis applicabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato in dispositivo.
Massime di principio
- L’avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando il contribuente sia posto in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente an e quantum, senza necessità di una motivazione analitica di tutti i fatti posti a base della ripresa.
- La motivazione per relationem è legittima se l’atto richiamato è conosciuto dal contribuente o comunque nella sua disponibilità sostanziale, così da non pregiudicare il diritto di difesa e il contraddittorio.
- La mancata allegazione dell’atto richiamato incide sul piano della prova dei fatti posti a fondamento dell’accertamento e non determina automaticamente la nullità per difetto di motivazione.
- Nel giudizio di legittimità la Corte può confermare la decisione impugnata correggendone la motivazione, quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.
- Chi contesta un avviso di accertamento per vizi motivazionali deve allegare e, quando necessario, dimostrare quali specifici elementi sostanziali avrebbero potuto condurre a un diverso esito della pretesa fiscale.
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