Cassazione Civile, Ordinanza n. 13830/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da copiose infiltrazioni d'acqua che avrebbero danneggiato un appartamento sito in un edificio condominiale. Le attrici, una usufruttuaria e una proprietaria dell'immobile, avevano convenuto il condominio chiedendo il risarcimento dei danni; avevano inoltre evocato in un separato giudizio il proprietario dell'appartamento sovrastante, poi riunito al primo processo. Il giudice di pace aveva rigettato le domande per impossibilità di accertare un nesso causale tra i danni lamentati e lo stato dei beni condominiali e dell'appartamento del vicino; il tribunale aveva confermato il rigetto. In Cassazione le ricorrenti articolano quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il tribunale avrebbe alterato il petitum e la causa petendi qualificando la domanda come risarcitoria extracontrattuale e non come domanda relativa al comportamento dell'amministratore nella gestione del rapporto assicurativo, o addirittura come rivalsa sull'indennizzo assicurativo; 2) vizio di motivazione e ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita motivazione apparente nella riqualificazione della domanda; 3) violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., limitatamente alla domanda contro il proprietario sovrastante, per avere il tribunale escluso la prova del nesso causale e della custodia, nonostante la dedotta fuoriuscita d'acqua dall'appartamento; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese, deducendo che una delle appellanti non sarebbe stata parte sostanziale e che la condanna alle spese in favore del terzo chiamato assicuratore sarebbe ingiustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il tribunale aveva motivatamente qualificato la domanda come azione risarcitoria extracontrattuale, rilevando che nell'atto introduttivo e nelle conclusioni non vi era alcuna domanda di attribuzione dell'indennizzo assicurativo incassato dal condominio, né una domanda di rivalsa; la domanda verso il vicino era formulata in termini identici e quindi coerentemente letta come domanda risarcitoria. Il secondo motivo è stato assorbito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere un riesame del fatto e dell'accertamento sulla mancanza del nesso causale, con richiamo anche a un preteso omesso esame non scrutinabile in presenza di doppia conforme. Il quarto motivo è stato respinto: la ricorrente che lamentava di essere mera litisconsorte necessaria era in realtà una delle appellanti; inoltre la condanna alle spese in favore dell'assicuratore era giustificata dalla soccombenza delle attrici nei suoi confronti, avendo esse chiesto la condanna solidale o alternativa di tutti i convenuti. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso del condominio perché tardivo, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice di merito non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando ha qualificato la domanda in base al suo contenuto effettivo, desumendolo dall'atto introduttivo e dalle conclusioni.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro evocato per denunciare la nullità della sentenza per ultrapetizione o motivazione apparente, ma il motivo è stato ritenuto infondato o assorbito.
La dedotta motivazione apparente è stata esclusa perché il tribunale ha seguito un iter logico argomentato e non meramente assertivo.
art. 111 Cost.
È stato evocato come parametro del vizio motivazionale, ma la censura non ha superato il vaglio di assorbimento o infondatezza.
Le norme sulla responsabilità aquiliana e da custodia sono richiamate per contestare il rigetto della domanda contro il proprietario sovrastante, ma il rilievo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a rivalutare il fatto.
Richiamati per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.
L'omesso esame del fatto decisivo non era scrutinabile per la presenza di doppia conforme di merito.
Le spese seguono la soccombenza; la condanna in favore dell'assicuratore è stata ritenuta corretta perché le attrici avevano chiesto la condanna anche nei suoi confronti.
Evocato per contestare la regolazione delle spese, ma senza esito favorevole alle ricorrenti.
Il controricorso è stato dichiarato inammissibile perché depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, secondo la disciplina applicabile ai giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2023.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 35, comma 5
La nuova disciplina del giudizio di legittimità si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1189, secondo comma, c.c.
Richiamato dalle ricorrenti come possibile base di una domanda di rivalsa sull'indennizzo assicurativo, ma la Corte ha rilevato che una tale domanda non era mai stata proposta.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione la domanda va qualificata in base al suo effettivo contenuto sostanziale, desumibile dall'atto introduttivo e dalle conclusioni, e non dal solo richiamo a fatti espositivi o a circostanze strumentali.
- Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito ricostruisce la causa petendi senza sostituire la domanda proposta, ma valorizzando il tenore complessivo delle allegazioni e delle conclusioni formulate.
- La censura di violazione degli artt. 2043 o 2051 c.c. non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del fatto e delle prove, poiché il sindacato di legittimità non consente una diversa valutazione del nesso causale o della custodia accertati in fatto dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme di merito, la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
- La condanna alle spese segue la soccombenza rispetto a tutte le parti nei cui confronti sia stata chiesta la condanna, anche quando una di esse sia stata evocata come terzo chiamato o assicuratore.
- Il tardivo deposito del controricorso ne determina l'inammissibilità secondo la disciplina del giudizio di cassazione applicabile ai ricorsi notificati dopo il 1° gennaio 2023.
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