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Sentenza

Sentenza del 24/06/2024 n. 17404 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 28 ottobre 2014, intestata a B.B. COSTRUZIONI Srl, cancellata dal registro delle imprese il 13 novembre 2012. L’atto preannunciava l’iscrizione per un debito complessivo di € 1.104.107,63, relativo principalmente a IVA 2010 (€ 49.730) e IVA 2011 (€ 644.475), oltre accessori e interessi. L’Agenzia contestava che l’estinzione della società rendesse inefficace la comunicazione notificata all’ex socio: sosteneva che il debito sociale si fosse trasferito ai soci per successione e deduceva anche un presunto svuotamento della società a favore di un’altra società familiare, volto a sottrarre beni alla riscossione. La Cassazione ha ritenuto quest’ultima circostanza non necessaria per decidere il principio giuridico.

La decisione

La Cassazione ha distinto le due qualità in cui A.A. aveva agito. Come ex liquidatore, il suo ricorso originario è stato dichiarato inammissibile: estinta la società, l’ex liquidatore non ne conserva la legittimazione processuale, che spetta eventualmente ai soci quali successori; la sentenza è stata cassata senza rinvio su questo punto e le spese di tutti i gradi sono state compensate. Quanto ad A.A. in proprio, il primo motivo dell’Agenzia (difetto assoluto di motivazione della CTR) è stato rigettato: la motivazione regionale era effettiva, anche se sintetica. È stato invece accolto il secondo motivo: il preavviso intestato alla società estinta e notificato all’ex socio può essere valido ed efficace, perché il debito sociale si trasferisce ai soci per successione. La sentenza della CTR è stata cassata sul punto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto per nuovo esame e per la decisione sulle spese. Non è quindi stata definitivamente accertata, in questa fase, la responsabilità concreta di A.A. né l’iscrizione ipotecaria.

Norme richiamate

  • Art. 110 c.p.c.

    i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente

    A seguito della cancellazione della società, i soci possono subentrare nel processo in quanto successori; l’ex liquidatore, invece, non è legittimato a rappresentare la società estinta.

  • Art. 382 c.p.c.

    con pronuncia su ricorso ex art. 382 c.p.c., deve dichiararsi inammissibile l'originario ricorso dal medesimo proposto in tale qualità

    Quando emerge un vizio originario insanabile del processo dovuto all’inesistenza della società e alla carenza di legittimazione processuale dell’ex liquidatore, la Cassazione può cassare senza rinvio e dichiarare inammissibile il ricorso originario.

  • Art. 65, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973

    l'atto intestato alla società estinta ben può essere notificato ai soci, anche collettivamente ed impersonalmente, presso l'ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, per il caso di morte del debitore

    La disposizione è richiamata come criterio analogo: l’atto intestato al soggetto estinto può essere notificato ai successori, anche collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio, senza dover emettere un atto separato intestato a ciascun socio.

  • Art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società determina, secondo la ricostruzione accolta dalla decisione, un fenomeno successorio: le obbligazioni sociali non si estinguono e si trasferiscono ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in liquidazione o illimitatamente secondo il regime di responsabilità applicabile.

  • Art. 53 Cost.

    La norma è inclusa nella rubrica del motivo accolto, ma la decisione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione: il principio concretamente enunciato riguarda la validità del preavviso notificato all’ex socio in conseguenza della successione nel debito sociale.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Tale affermazione, ben lungi dall'essere inesistente o meramente apparente, è invece effettiva, sia, come ovvio, dal punto di vista grafico che, però, anche dal punto di vista contenutistico.

    La motivazione non è assente o meramente apparente se il giudice espone una ragione comprensibile della decisione, anche sinteticamente; nel caso concreto la CTR aveva spiegato che, ritenuta decisiva l’inesistenza della notifica alla società estinta, considerava irrilevanti le ulteriori ragioni dell’Ufficio.

Massime di principio

  • La cancellazione della società estingue l’ente, ma non fa venir meno automaticamente i debiti sociali: questi si trasferiscono ai soci secondo le regole sulla loro responsabilità e nei limiti previsti per la liquidazione.
  • L’ex liquidatore non può agire o resistere in giudizio in nome della società ormai estinta. La legittimazione processuale, quando ne ricorrono i presupposti, spetta ai soci quali successori; l’ex liquidatore può eventualmente essere destinatario di un’autonoma azione risarcitoria, non della pretesa relativa al debito sociale.
  • Un atto di riscossione o un preavviso di iscrizione ipotecaria intestato alla società estinta può essere notificato a un ex socio ed essere valido ed efficace, poiché il socio è successore nell’obbligazione. Non è necessario che l’Amministrazione emetta sempre un atto distinto intestato al socio.
  • La validità della notifica non equivale all’accertamento definitivo dell’importo dovuto o della responsabilità concreta del singolo socio: tali profili possono restare da esaminare nel merito, come avvenuto con il rinvio disposto in questo caso.
  • Un motivo di cassazione per motivazione apparente non è fondato solo perché la motivazione è breve: occorre che manchi una ragione effettiva e comprensibile della decisione.

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