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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02377/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento TARSU relativa agli anni 2006-2010 emessa dalla concessionaria per conto di un Comune e impugnata dalla società destinataria, la quale aveva ottenuto in appello l'annullamento dell'atto. La concessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione delle norme sulla notificazione degli atti processuali, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto valida la notifica del ricorso tributario eseguita tramite un operatore di posta privata (TNT poste private). Con il secondo ha denunciato la violazione delle norme in materia di sottoscrizione degli atti della riscossione, censurando la decisione di appello che aveva annullato l'ingiunzione per mancata allegazione della delega di firma al direttore generale della società emittente e, quindi, per asserita mancata prova del potere di rappresentanza esterna di colui che aveva sottoscritto l'atto.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo sanata e comunque tempestivamente provata la notificazione del ricorso grazie alla ricevuta di consegna rilasciata dal destinatario, che consentiva di stabilire con certezza legale la data di proposizione dell'impugnazione. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che, in mancanza di una sanzione espressa di nullità, opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo competente e che, nel caso di specie, la contribuente non aveva contestato la qualità di direttore generale del sottoscrittore, ma solo la fonte del potere rappresentativo; pertanto spettava alla contribuente dimostrare che lo statuto non attribuisse quel potere, e non alla concessionaria provare la delega. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese, per l'esame delle questioni rimaste assorbite.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 261/1999

    Richiamato per contestare la validità della notificazione tramite operatore di posta privata; la Corte ha ritenuto infondata la censura alla luce del principio delle Sezioni Unite sulla nullità, non inesistenza, della notifica eseguita da operatore privato privo di titolo nel periodo considerato.

  • art. 1 L. n. 890/1982

    Richiamato nel motivo sulla notificazione, ma la Corte ha escluso l'inesistenza della notifica e ha valorizzato la prova della data di consegna risultante dalla ricevuta del destinatario.

  • art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    Norma invocata in tema di notificazioni del processo tributario; la Corte ha ritenuto che la notifica fosse comunque provata e tempestiva.

  • art. 20 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato per la disciplina della proposizione del ricorso nel processo tributario; la Corte ha valorizzato la prova della tempestività dell'impugnazione.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla notificazione; la Corte ha applicato il principio per cui la prova della notifica richiede relata e, se del caso, avviso di ricevimento, salvo riconoscimento del destinatario.

  • art. 21 D.Lgs. n. 546/1992

    Utilizzato per verificare la tempestività dell'impugnazione, risultata rispettata in base alla data di consegna indicata nella ricevuta.

  • art. 25 D.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nel secondo motivo in tema di atti della riscossione; la Corte ha escluso la necessità, nel caso concreto, della prova documentale della delega di firma come condizione di validità dell'atto.

  • art. 42, comma 1, D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per sostenere il difetto di prova del potere di sottoscrizione; la Corte ha applicato il principio della riferibilità dell'atto all'organo competente in assenza di espressa nullità.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto giudiziario eseguita tramite operatore di posta privata privo del necessario titolo abilitativo non è inesistente, ma nulla; la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo, ma la tempestività dell'impugnazione deve essere provata con certezza legale della data di consegna, non potendo farsi affidamento su poteri certificativi inesistenti dell'operatore.
  • Nel processo tributario, quando il destinatario dell'atto notificato rilasci una ricevuta di consegna o comunque riconosca la data di ricezione, tale documento può integrare la prova della tempestività della notificazione o dell'impugnazione.
  • In mancanza di una sanzione espressa di nullità, gli atti dell'amministrazione o dell'ente titolare del potere si presumono riferibili all'organo competente che li ha emessi; non è necessario allegare o provare la fonte del potere di sottoscrizione se la controparte contesta solo la mancanza di prova della delega, salvo che dimostri specificamente i limiti statutari o organizzativi del potere rappresentativo.
  • Per gli atti della riscossione, anche ove sottoscritti dal direttore generale di una società di capitali, la validità non dipende necessariamente dall'allegazione documentale della delega di firma, essendo sufficiente la riconducibilità dell'atto all'organo societario competente, mentre l'onere di provare l'assenza del relativo potere può gravare su chi lo contesta.
  • L'errore del giudice di merito nel riparto dell'onere della prova sul potere rappresentativo del sottoscrittore dell'atto impositivo integra violazione di legge ed impone la cassazione con rinvio quando siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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