Cassazione Civile, Ordinanza n. 17495/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento e cartelle di pagamento emessi per gli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006, a seguito di contestazione di un maggior reddito d'impresa della società e del conseguente maggior reddito di partecipazione dei soci. La CTP aveva rigettato i ricorsi dei contribuenti; la CTR della Toscana aveva respinto l'appello con motivazione molto sintetica, limitandosi a richiamare la correttezza della decisione di primo grado in relazione alla movimentazione bancaria dei soci e alla mancanza di altre entrate. In cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 564/1992, per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente della sentenza d'appello; 2) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973; 3) omessa pronuncia su fatti controversi e decisivi. Nel corso del giudizio di legittimità è emerso che alcuni carichi erano stati definiti tramite procedura di condono/definizione agevolata, con conseguente richiesta di estinzione parziale del giudizio per quei titoli.
La decisione
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente agli avvisi di accertamento e alle cartelle per i quali risulta perfezionata la definizione agevolata; per il resto accoglie il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Toscana in diversa composizione, anche per le spese. La cassazione è fondata sul vizio di motivazione apparente, perché la sentenza regionale si è sostanzialmente limitata a condividere la decisione di primo grado senza spiegare le ragioni del rigetto dell'appello e senza dare conto delle specifiche deduzioni dei contribuenti, incluse le giustificazioni dei movimenti bancari.
Norme richiamate
È richiamato come parametro per censurare la mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione della sentenza.
art. 36 d.lgs. n. 564/1992
È evocato tra le norme la cui violazione viene dedotta per il difetto di motivazione della decisione tributaria.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il vizio processuale fatto valere per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
È richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina delle presunzioni e dell'utilizzo dei movimenti bancari.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di violazione di legge dedotto sul trattamento dei dati bancari.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È il parametro del motivo di omessa pronuncia su fatti decisivi.
art. 111, comma 6 Cost.
È richiamato per affermare che la motivazione deve superare la soglia del "minimo costituzionale".
È richiamato per la definizione agevolata della lite fiscale e per la sospensione/estinzione parziale del giudizio.
d.P.R. n. 602/1973, art. 15-bis
È indicato come base dei ruoli straordinari relativi alle cartelle oggetto di definizione agevolata.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice di merito si limiti a formule adesive o tautologiche senza indicare il percorso logico-giuridico seguito e senza confrontarsi con i motivi di gravame.
- Nel processo tributario la sentenza d'appello deve consentire il controllo sulla decisione: non è sufficiente il mero rinvio alla correttezza della pronuncia di primo grado se mancano le ragioni autonome del rigetto delle censure dedotte.
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, risulti perfezionata una definizione agevolata solo per alcuni atti impugnati, il giudizio va dichiarato estinto limitatamente a tali posizioni e prosegue per i restanti capi.
- Le censure sui movimenti bancari e sulle presunzioni tributarie devono essere esaminate dal giudice di merito in modo specifico, dando conto delle eventuali giustificazioni offerte dal contribuente.
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