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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01750/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia di viaggio)

La controversia

Liti relative ai rapporti economici tra un vettore aereo e un’agenzia di viaggio abilitata all’emissione di biglietteria aerea nell’ambito di un accordo standardizzato internazionale (PSAA). Le attrici avevano contestato la riduzione unilaterale, comunicata nel 2015 e operativa dal 1 gennaio 2016, della commissione di vendita per l’attività di biglietteria dall’1% allo 0,1%, ritenendola contraria agli accordi contrattuali, alle Resolution IATA richiamate e ai principi di buona fede e correttezza. In primo grado e in appello era stata accolta la domanda di illegittimità della modifica e di ripristino della commissione all’1%, con condanna al pagamento delle differenze maturate. La società aerea ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che l’agenzia vendeva anche biglietti di vettori concorrenti che non riconoscevano alcuna commissione, fatto che avrebbe escluso la nullità della clausola 9 PSAA per indeterminatezza dell’oggetto; 2) violazione degli artt. 1322, 1346 e 1418 c.c., sostenendo che la Corte d’appello aveva erroneamente dichiarato nulla la clausola contrattuale senza verificarne la congruità sostanziale e comprimendo l’autonomia contrattuale; 3) violazione degli artt. 1322 e 1375 c.c. e motivazione apparente, contestando l’affermazione di abuso del diritto e la valutazione di antieconomicità del rapporto derivante dalla drastica riduzione della provvigione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per effetto della "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., poiché la ricorrente non ha indicato le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proponeva una diversa lettura della volontà contrattuale e della qualificazione del PSAA, censurando un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto sostanzialmente volto a rimettere in discussione il merito e la valutazione delle prove; la Corte ha comunque rilevato che la Corte d’appello aveva accertato che la riduzione della commissione aveva sostanzialmente azzerato la retribuzione provvigionale e reso il rapporto economicamente insostenibile, con conseguente correttezza della valutazione di illegittimità della modifica alla luce di buona fede e correttezza. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile nel caso di doppia conforme se il ricorrente non indica e confronta le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle sentenze di primo e secondo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge è ammissibile solo se attacca i criteri giuridici applicati; non se mira a sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella dei giudici di merito.

  • art. 1322 c.c.

    L’autonomia contrattuale non consente di sovvertire l’accertamento di merito sulla volontà delle parti o di trasformare in questione di diritto una contestazione di fatto sulla regolazione del rapporto.

  • art. 1346 c.c.

    La dedotta indeterminatezza dell’oggetto contrattuale non può essere fatta valere in cassazione quando la censura, in realtà, contesta l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità della clausola può essere scrutinata solo nei limiti in cui la censura investa effettivamente la violazione di norme di diritto e non una diversa valutazione del contenuto negoziale.

  • art. 1375 c.c.

    Il controllo di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto può sorreggere la valutazione di illegittimità di una modifica che renda il rapporto sostanzialmente antieconomico e azzeri la provvigione.

  • art. 1362 c.c. e segg. c.c.

    La ricerca della comune volontà contrattuale è attività di merito; in cassazione è sindacabile solo per vizi motivazionali o per violazione dei canoni legali di interpretazione, non per una lettura alternativa degli atti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del soccombente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se non vengono specificamente indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito.
  • La qualificazione e l’interpretazione del contratto sono attività in parte di fatto e in parte di diritto: la ricostruzione della comune volontà delle parti è riservata al giudice di merito, mentre in cassazione è censurabile solo l’uso dei criteri legali di ermeneutica o la sussunzione giuridica, non una diversa lettura del contenuto negoziale.
  • Le censure che, sotto il profilo della violazione di legge, tendono in realtà a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Una modifica contrattuale unilaterale che azzeri di fatto la remunerazione pattuita e renda il rapporto sostanzialmente antieconomico può essere ritenuta contraria a buona fede e correttezza, ferma la necessità che tale valutazione discenda da un accertamento di merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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