Cassazione Civile, Ordinanza n. 01750/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia di viaggio)
La controversia
Liti relative ai rapporti economici tra un vettore aereo e un’agenzia di viaggio abilitata all’emissione di biglietteria aerea nell’ambito di un accordo standardizzato internazionale (PSAA). Le attrici avevano contestato la riduzione unilaterale, comunicata nel 2015 e operativa dal 1 gennaio 2016, della commissione di vendita per l’attività di biglietteria dall’1% allo 0,1%, ritenendola contraria agli accordi contrattuali, alle Resolution IATA richiamate e ai principi di buona fede e correttezza. In primo grado e in appello era stata accolta la domanda di illegittimità della modifica e di ripristino della commissione all’1%, con condanna al pagamento delle differenze maturate. La società aerea ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che l’agenzia vendeva anche biglietti di vettori concorrenti che non riconoscevano alcuna commissione, fatto che avrebbe escluso la nullità della clausola 9 PSAA per indeterminatezza dell’oggetto; 2) violazione degli artt. 1322, 1346 e 1418 c.c., sostenendo che la Corte d’appello aveva erroneamente dichiarato nulla la clausola contrattuale senza verificarne la congruità sostanziale e comprimendo l’autonomia contrattuale; 3) violazione degli artt. 1322 e 1375 c.c. e motivazione apparente, contestando l’affermazione di abuso del diritto e la valutazione di antieconomicità del rapporto derivante dalla drastica riduzione della provvigione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per effetto della "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., poiché la ricorrente non ha indicato le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proponeva una diversa lettura della volontà contrattuale e della qualificazione del PSAA, censurando un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto sostanzialmente volto a rimettere in discussione il merito e la valutazione delle prove; la Corte ha comunque rilevato che la Corte d’appello aveva accertato che la riduzione della commissione aveva sostanzialmente azzerato la retribuzione provvigionale e reso il rapporto economicamente insostenibile, con conseguente correttezza della valutazione di illegittimità della modifica alla luce di buona fede e correttezza. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile nel caso di doppia conforme se il ricorrente non indica e confronta le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle sentenze di primo e secondo grado.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge è ammissibile solo se attacca i criteri giuridici applicati; non se mira a sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella dei giudici di merito.
L’autonomia contrattuale non consente di sovvertire l’accertamento di merito sulla volontà delle parti o di trasformare in questione di diritto una contestazione di fatto sulla regolazione del rapporto.
La dedotta indeterminatezza dell’oggetto contrattuale non può essere fatta valere in cassazione quando la censura, in realtà, contesta l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
La nullità della clausola può essere scrutinata solo nei limiti in cui la censura investa effettivamente la violazione di norme di diritto e non una diversa valutazione del contenuto negoziale.
Il controllo di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto può sorreggere la valutazione di illegittimità di una modifica che renda il rapporto sostanzialmente antieconomico e azzeri la provvigione.
La ricerca della comune volontà contrattuale è attività di merito; in cassazione è sindacabile solo per vizi motivazionali o per violazione dei canoni legali di interpretazione, non per una lettura alternativa degli atti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del soccombente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se non vengono specificamente indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito.
- La qualificazione e l’interpretazione del contratto sono attività in parte di fatto e in parte di diritto: la ricostruzione della comune volontà delle parti è riservata al giudice di merito, mentre in cassazione è censurabile solo l’uso dei criteri legali di ermeneutica o la sussunzione giuridica, non una diversa lettura del contenuto negoziale.
- Le censure che, sotto il profilo della violazione di legge, tendono in realtà a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
- Una modifica contrattuale unilaterale che azzeri di fatto la remunerazione pattuita e renda il rapporto sostanzialmente antieconomico può essere ritenuta contraria a buona fede e correttezza, ferma la necessità che tale valutazione discenda da un accertamento di merito.
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