Cassazione Penale, Sentenza n. 4556/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione n. 203/2020 emesso dal PM di Lecce per reati ex art. 73 e 80 T.U. Stup. Sosteneva che, sebbene fosse stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 80 T.U. Stup., questa era stata sostanzialmente elisa dal giudice di merito tramite il bilanciamento con le circostanze attenuanti (prevalenza delle attenuanti), sicché l'ordine di carcerazione avrebbe dovuto essere emesso con decreto di sospensione ex art. 656, commi 5 e 9 c.p.p., in relazione all'art. 4-bis L. n. 354/1975. Il ricorrente richiamava precedenti giurisprudenziali (tra cui Sez. U. Grassi) per sostenere che un'aggravante «riconosciuta ma non applicata» per effetto del bilanciamento non dovrebbe produrre effetti ostativi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto consolidato l'orientamento secondo cui il semplice riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 80 T.U. Stup. è sufficiente a determinare l'ostatività prevista ex art. 4-bis L. n. 354/1975 e a escludere la sospensione dell'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 656, comma 9, c.p.p., indipendentemente dal giudizio di bilanciamento quoad poenam effettuato dal giudice di merito (anche se le attenuanti sono risultate prevalenti ai fini della pena). La Corte ha richiamato e confermato la giurisprudenza (tra cui Sez.1 n. 20796/2019, Sez.1 n. 44168/2016 e la Sez. U. n. 3585/2020) che esclude rilievo al bilanciamento quando la rilevanza dell'aggravante produce conseguenze speciali (ostative). Di conseguenza il rigetto della sospensione è stato ritenuto legittimo; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 T.U. Stup. (d.p.r. n. 309/1990)
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che disciplina il delitto relativo alla illecita detenzione/spaccio di stupefacenti; qui è il fatto-base del reato contestato.
art. 80 T.U. Stup. (aggravanti)
Circostanza aggravante rilevante ai fini dell'ostatività prevista dall'art. 4-bis L. n. 354/1975: il suo riconoscimento, anche se poi bilanciato quoad poenam dalle attenuanti, è sufficiente a determinare l'effetto ostativo.
Norma sulle recidive e relative qualificazioni menzionata a supporto della discussione su circostanze aggravanti che producono effetti speciali; la valutazione di bilanciamento non elide l'esistenza della circostanza.
Disciplina il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti (bilanciamento) ai fini della determinazione della pena; la Corte ha precisato che questo giudizio incide solo quoad poenam e non toglie l'esistenza fattuale della circostanza aggravante.
art. 656, commi 5 e 9 cod. proc. pen.
art. 656, comma 5 e comma 9 c.p.p.
Prevedono la possibilità di sospendere l'ordine di esecuzione per consentire istanze di misure alternative; il comma 9 stabilisce limiti connessi all'ostatività (se ricorre ostatività la sospensione non è concessa).
art. 4-bis legge n. 354 del 1975
Prevede l'esclusione di determinati benefici (e di sospensione dell'ordine di esecuzione) se sussistono circostanze ostative, come le aggravanti specifiche; qui è la norma che rende 'ostativa' la circostanza aggravante riconosciuta.
Richiamato nella giurisprudenza citata (SU Li Trenta) in tema di rilevanza delle aggravanti speciali ai fini della procedibilità: il riferimento alle aggravanti speciali comprende anche recidiva qualificata.
art. 99, commi 2-4 cod. pen.
Disciplina la recidiva (qualificata, aggravata, pluriaggravata, reiterata); la sua esistenza, pur se bilanciata con attenuanti, può produrre effetti speciali rilevanti (procedibilità/ostatività).
Prevede la condanna del ricorrente alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per le spese processuali.
Massime di principio
- Il riconoscimento di una circostanza aggravante prevista come "ad effetto speciale" (es. art. 80 T.U. Stup. in relazione all'art. 4-bis L. 354/1975) è di per sé sufficiente a determinare l'ostatività ai benefici o alla sospensione dell'ordine di esecuzione, anche se il giudice di merito ha operato un bilanciamento che ha dato prevalenza alle attenuanti ai fini della pena.
- Il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. incide solo sulla determinazione della pena (quoad poenam) e non elimina la sussistenza fattuale della circostanza aggravante né i suoi effetti giuridici speciali.
- Nella fase esecutiva (valutazione di sospensione dell'ordine di esecuzione o di ammissione a benefici), il titolo giudiziale va esaminato nella sua configurazione formale: se vi è riconoscimento dell'aggravante ostativa, la sospensione o i benefici vanno esclusi, salvo che l'aggravante non sia assente.
- Chi intende ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione in presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale dovrebbe concentrare gli sforzi difensivi sulla contestazione del riconoscimento stesso dell'aggravante (dimostrare l'assenza fattuale o giuridica), non sul solo bilanciamento quoad poenam.
- Le decisioni della Corte Suprema (in particolare le Sezioni Unite citate) hanno chiarito e consolidato la regola secondo cui appare irrilevante per l'ostatività la mera prevalenza delle attenuanti in sede di determinazione della pena.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4451/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4454/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4456/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4458/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4459/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4460/2022 del 09/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →