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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19306/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'iscrizione ipotecaria su beni immobili della contribuente in relazione a tre cartelle di pagamento: due riferite a IVA, sanzioni e interessi per gli anni 1986 e 1987, e una per contributi INPS relativi agli anni dal 1977 al 1985. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo prescritta la pretesa, poiché l'iscrizione ipotecaria era stata notificata nel 2013 mentre le cartelle sarebbero state notificate nel 2000. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto dell'appello dell'ente riscossore, rilevando, tra l'altro, che le cartelle non risultavano provate come validamente notificate, che la notifica sarebbe dovuta avvenire al curatore fallimentare nel periodo di fallimento della debitrice, e che non vi erano atti interruttivi idonei a impedire la prescrizione decennale. Con il ricorso per cassazione la società di riscossione ha dedotto cinque motivi: (1) violazione delle norme sulla prova della notifica e sull'efficacia probatoria dell'estratto di ruolo, sostenendo che produzione dell'estratto e degli avvisi di ricevimento era sufficiente; (2) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, sostenendo la validità della notifica diretta della cartella a mezzo posta da parte dell'agente della riscossione; (3) violazione delle norme fallimentari e dell'art. 25 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la notifica al fallito fosse comunque legittima in relazione ai crediti anteriori al fallimento e alla legittimazione del fallito a difendersi personalmente; (4) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato un atto di pignoramento presso terzi notificato nel 2005 che, secondo la ricorrente, interrompeva la prescrizione; (5) violazione degli artt. 2943 e 2946 c.c., sempre in relazione all'effetto interruttivo del pignoramento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché il ricorso non trascriveva integralmente gli atti e le relate di notifica necessari a verificare la doglianza sulla sola base del ricorso, e perché il motivo mirava in sostanza a una rivalutazione del fatto e delle prove. Ha quindi assorbito gli altri motivi, non esaminandoli nel merito, e ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la prova della valida notifica delle cartelle e, conseguentemente, la possibilità di fondare l'iscrizione ipotecaria su un credito non adeguatamente comprovato. Non sono state liquidate spese per mancata difesa delle parti intimate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando si contesta la rituale notifica di una cartella di pagamento, il ricorso deve riportare in modo completo gli atti e le relate rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo della doglianza sulla sola base del ricorso, secondo il principio di autosufficienza.
  • La produzione dell'estratto di ruolo non basta, di per sé, a fondare il superamento di una contestazione sulla notifica se il ricorso non consente di verificare con precisione il contenuto degli atti notificatori e la loro corrispondenza alla pretesa azionata.
  • È inammissibile, in sede di legittimità, un motivo che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a contestare la ricognizione del fatto compiuta dal giudice di merito mediante diversa valutazione del materiale probatorio.
  • Quando il primo motivo di ricorso è dichiarato inammissibile, i motivi logicamente dipendenti o comunque assorbiti non vengono esaminati nel merito.
  • In tema di prescrizione del credito riscosso coattivamente, l'eventuale deduzione di atti interruttivi richiede che tali atti risultino ritualmente allegati e apprezzabili nel processo, non potendo la Corte di cassazione sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del loro effettivo rilievo probatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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