Cassazione Civile, Ordinanza n. 00024/2024 del 02/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 16.530,90 oltre accessori, quale saldo del corrispettivo preteso per lavori eseguiti in esecuzione di un contratto di subappalto. La società ingiunta proponeva opposizione e, in via pregiudiziale, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Forlì, indicando come foro competente quello di Pesaro. Il tribunale accoglieva l'eccezione, declinava la competenza, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'istante monitorio alle spese. La società ricorrente proponeva quindi regolamento di competenza deducendo la violazione degli artt. 20, 29 e 42 c.p.c., dell'art. 1341, comma 2, c.c., ancora dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 91 c.p.c. Tuttavia, prima dell'adunanza camerale, la ricorrente rinunciava all'istanza di regolamento di competenza, con adesione della resistente e richiesta congiunta di compensazione integrale delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia tempestiva all'istanza di regolamento di competenza, effettuata prima dell'inizio dell'adunanza camerale e quindi ammissibile ai sensi dell'art. 390 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Poiché la resistente ha aderito alla rinuncia nel modo previsto dall'art. 391, ultimo comma, c.p.c., la Corte ha dichiarato estinto il giudizio senza porre spese a carico della ricorrente. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, non ricorrendo i presupposti di legge, che riguardano soltanto rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
richiamato nei motivi di ricorso come norma sulla competenza territoriale, ma la Corte non ne ha esaminato il merito per intervenuta rinuncia
richiamato nei motivi di ricorso come parametro di competenza, senza decisione nel merito per effetto della rinuncia
richiamato nei motivi di ricorso nell'ambito dell'istanza di regolamento di competenza, ma non esaminato per estinzione del giudizio
richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza scrutinio di merito a causa della rinuncia
richiamato nel quarto motivo di ricorso con riferimento alle spese di lite, ma la Corte non è entrata nel merito della censura
richiamato per il deposito della memoria difensiva della resistente nel procedimento di regolamento di competenza
indicato come rito camerale applicabile alla trattazione dell'istanza
consente la rinuncia al ricorso principale o incidentale fino all'inizio della relazione all'udienza o sino alla data dell'adunanza camerale; la Corte lo applica nel testo novellato dal d.lgs. n. 149/2022
richiamato come forma della rinuncia, sottoscritta anche dal difensore e dal legale rappresentante
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
in presenza di adesione della controparte alla rinuncia, esclude la condanna alle spese a carico del rinunciante
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
non applicabile perché il raddoppio del contributo unificato opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
d.lgs. n. 149 del 2022, art. 3, comma 28, lett. m), n. 1
ha modificato l'art. 390, comma 1, c.p.c., sopprimendo il riferimento alle conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'art. 380-ter c.p.c.
Cass. Sez. Un. n. 16768/2022
richiamata per affermare che il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è tempestiva se interviene prima dell'inizio della relazione all'udienza o, nel procedimento camerale, sino alla data dell'adunanza camerale, secondo il testo vigente dell'art. 390 c.p.c.
- Se la controparte aderisce alla rinuncia nelle forme di legge, il giudizio si estingue e non può essere pronunciata condanna alle spese a carico del rinunciante.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e si applica solo nei casi espressamente previsti dalla legge; non opera nell'ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia.
- Quando interviene una rinuncia rituale al ricorso per cassazione, la Corte non esamina i motivi dedotti nel merito e si limita a dichiarare l'estinzione del processo.
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