Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00024/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 16.530,90 oltre accessori, quale saldo del corrispettivo preteso per lavori eseguiti in esecuzione di un contratto di subappalto. La società ingiunta proponeva opposizione e, in via pregiudiziale, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Forlì, indicando come foro competente quello di Pesaro. Il tribunale accoglieva l'eccezione, declinava la competenza, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'istante monitorio alle spese. La società ricorrente proponeva quindi regolamento di competenza deducendo la violazione degli artt. 20, 29 e 42 c.p.c., dell'art. 1341, comma 2, c.c., ancora dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 91 c.p.c. Tuttavia, prima dell'adunanza camerale, la ricorrente rinunciava all'istanza di regolamento di competenza, con adesione della resistente e richiesta congiunta di compensazione integrale delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia tempestiva all'istanza di regolamento di competenza, effettuata prima dell'inizio dell'adunanza camerale e quindi ammissibile ai sensi dell'art. 390 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Poiché la resistente ha aderito alla rinuncia nel modo previsto dall'art. 391, ultimo comma, c.p.c., la Corte ha dichiarato estinto il giudizio senza porre spese a carico della ricorrente. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, non ricorrendo i presupposti di legge, che riguardano soltanto rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 20 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come norma sulla competenza territoriale, ma la Corte non ne ha esaminato il merito per intervenuta rinuncia

  • art. 29 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come parametro di competenza, senza decisione nel merito per effetto della rinuncia

  • art. 42 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso nell'ambito dell'istanza di regolamento di competenza, ma non esaminato per estinzione del giudizio

  • art. 1341, comma 2, c.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza scrutinio di merito a causa della rinuncia

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo di ricorso con riferimento alle spese di lite, ma la Corte non è entrata nel merito della censura

  • art. 47, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria difensiva della resistente nel procedimento di regolamento di competenza

  • art. 380-ter c.p.c.

    indicato come rito camerale applicabile alla trattazione dell'istanza

  • art. 390, comma 1, c.p.c.

    consente la rinuncia al ricorso principale o incidentale fino all'inizio della relazione all'udienza o sino alla data dell'adunanza camerale; la Corte lo applica nel testo novellato dal d.lgs. n. 149/2022

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    richiamato come forma della rinuncia, sottoscritta anche dal difensore e dal legale rappresentante

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    in presenza di adesione della controparte alla rinuncia, esclude la condanna alle spese a carico del rinunciante

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    non applicabile perché il raddoppio del contributo unificato opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

  • d.lgs. n. 149 del 2022, art. 3, comma 28, lett. m), n. 1

    ha modificato l'art. 390, comma 1, c.p.c., sopprimendo il riferimento alle conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'art. 380-ter c.p.c.

  • Cass. Sez. Un. n. 16768/2022

    richiamata per affermare che il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è tempestiva se interviene prima dell'inizio della relazione all'udienza o, nel procedimento camerale, sino alla data dell'adunanza camerale, secondo il testo vigente dell'art. 390 c.p.c.
  • Se la controparte aderisce alla rinuncia nelle forme di legge, il giudizio si estingue e non può essere pronunciata condanna alle spese a carico del rinunciante.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e si applica solo nei casi espressamente previsti dalla legge; non opera nell'ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia.
  • Quando interviene una rinuncia rituale al ricorso per cassazione, la Corte non esamina i motivi dedotti nel merito e si limita a dichiarare l'estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.