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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22976/2025 del 09/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

Un'autovettura, mentre percorreva una strada attraversante un comune dell'Appennino modenese, veniva investita da un cinghiale uscito dalla boscaglia a margine della carreggiata, con ribaltamento e distruzione del mezzo. Il proprietario del veicolo agiva per il risarcimento dei danni contro comune, provincia e regione. Il tribunale rigettava la domanda. La corte d'appello, invece, dichiarava carente la legittimazione passiva della provincia e affermava la concorrente responsabilità della regione, ai sensi dell'art. 2052 c.c., e del comune, ai sensi dell'art. 2043 c.c., condannandoli in solido. La regione ricorreva per cassazione con tre motivi: primo, deduceva violazione degli artt. 2043, 2052 e 2907 c.c. e degli artt. 99 e 112 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello non potesse applicare l'art. 2052 c.c. perché l'attore aveva fondato la domanda solo sull'art. 2043 c.c. e su tale qualificazione si sarebbe formato giudicato interno; secondo, denunciava violazione della legge regionale Emilia-Romagna n. 8/1994 e della legge n. 157/1992, sostenendo che la regione fosse priva di poteri di concreta gestione e controllo della fauna selvatica, essendo tali funzioni trasferite alle province; terzo, lamentava violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., assumendo che il danneggiato non avesse provato gli elementi della responsabilità né la riferibilità del fatto e del danno alla regione. La Corte rilevava preliminarmente la procedibilità del ricorso, superando il rilievo di improcedibilità sulla copia della sentenza impugnata, alla luce dell'orientamento nomofilattico sui depositi telematici e dopo richiesta di informazioni alla cancelleria della corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della regione. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la scelta tra art. 2043 c.c. e art. 2052 c.c. attiene all'individuazione della norma applicabile e non alla qualificazione della domanda: il giudice può applicare d'ufficio la disciplina corretta secondo il principio iura novit curia, senza violare il giudicato interno. Ha respinto il secondo motivo confermando il principio consolidato secondo cui, per i danni cagionati da fauna selvatica, la responsabilità verso il danneggiato ricade ex art. 2052 c.c. sulla regione, quale ente titolare della competenza normativa e delle funzioni di programmazione, coordinamento e controllo del patrimonio faunistico, restando salva l'eventuale rivalsa verso gli enti che in concreto avrebbero dovuto adottare le misure di prevenzione. Ha respinto anche il terzo motivo perché la ricorrente aveva erroneamente impostato la censura sull'art. 2043 c.c., mentre il titolo corretto era l'art. 2052 c.c., con conseguente correttezza dell'accertamento compiuto dalla corte territoriale sui presupposti della responsabilità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    non è il criterio di imputazione corretto per i danni da fauna selvatica quando trovi applicazione la disciplina speciale dell'art. 2052 c.c.; il giudice può comunque considerarlo solo se rilevante rispetto ai fatti accertati

  • art. 2052 c.c.

    costituisce il corretto titolo di responsabilità per i danni cagionati da fauna selvatica; la responsabilità si fonda sulla proprietà o utilizzazione dell'animale e opera anche nei confronti della pubblica amministrazione competente alla gestione del patrimonio faunistico

  • art. 2907 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel censurare l'asserita violazione del giudicato interno, ma non decisivo nella soluzione adottata

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il superamento del thema decidendum, ma la Corte esclude la violazione perché l'applicazione della norma corretta rientra nel potere del giudice

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per ultrapetizione; la Corte afferma che non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice seleziona la norma applicabile ai fatti allegati

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    regola il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato; nel regime telematico l'onere può essere assolto anche mediante duplicato informatico

  • art. 369, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per la richiesta di attestazione dei dati della sentenza impugnata nella disciplina anteriore alla riforma del d.lgs. n. 149/2022

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale e il deposito dell'ordinanza

  • art. 137-bis disp. att. c.p.c.

    consente, per i giudizi introdotti dal 1° gennaio 2023, l'acquisizione d'ufficio del fascicolo di merito ai fini della verifica dei dati del provvedimento impugnato

  • art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla giurisprudenza consolidata quale diritto vivente

  • legge 11 febbraio 1992, n. 157

    disciplina la fauna selvatica e il suo regime di tutela; richiamata per affermare che le specie protette rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura di soggetti pubblici

  • legge regionale Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8

    invocata dalla ricorrente per sostenere il trasferimento delle funzioni alle province, ma non idonea a escludere la legittimazione passiva della regione verso il danneggiato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte rileva che il danneggiato non doveva provare gli elementi dell'art. 2043 c.c. ma quelli della responsabilità ex art. 2052 c.c.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove, ma la doglianza è respinta perché basata su un titolo di responsabilità errato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso, comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto

Massime di principio

  • Nei giudizi risarcitori, la scelta tra diverse norme di responsabilità che regolano il medesimo fatto illecito non integra, di per sé, una questione di mutamento della domanda: il giudice può individuare d'ufficio la disciplina corretta in applicazione del principio iura novit curia, senza violare il giudicato interno o il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Per i danni cagionati da fauna selvatica, il criterio di imputazione applicabile è quello dell'art. 2052 c.c.; il danneggiato non deve costruire la domanda sull'art. 2043 c.c., né provare la colpa dell'ente nei termini propri della responsabilità aquiliana generale.
  • La responsabilità verso il danneggiato da fauna selvatica grava sulla regione, quale ente titolare delle competenze normative e amministrative di programmazione, coordinamento e controllo del patrimonio faunistico, anche se la gestione operativa sia svolta da altri enti pubblici o sia stata oggetto di delega.
  • L'eventuale riparto interno delle funzioni tra enti pubblici non incide sulla legittimazione passiva esterna della regione verso il danneggiato, restando impregiudicata la possibilità di rivalsa nei confronti degli enti concretamente competenti ad adottare le misure preventive.
  • In tema di responsabilità ex art. 2052 c.c., l'accertamento probatorio deve essere calibrato sul titolo speciale di responsabilità e non sui presupposti dell'art. 2043 c.c.; una censura che muova da un titolo sbagliato è infondata.
  • Nel regime del deposito telematico, l'onere di deposito della copia autentica del provvedimento impugnato può essere assolto anche mediante duplicato informatico; la verifica dei dati di pubblicazione può essere effettuata attraverso le informazioni del fascicolo di merito o della cancelleria competente, secondo la disciplina applicabile al momento di introduzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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