Cassazione Civile, Ordinanza n. 31325/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di sei aerogeneratori di un parco eolico. La società, dopo aver ottenuto in passato una rendita catastale più elevata per ciascun impianto, ha presentato nuove dichiarazioni DOCFA a seguito dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, escludendo dal valore catastale l'intero aerogeneratore e gli impianti/macchinari funzionali al processo produttivo, con conseguente drastica riduzione della rendita proposta. L'Ufficio ha rettificato la rendita con nuovo avviso, poi impugnato e confermato nei gradi di merito. In Cassazione la società ha dedotto: 1) motivazione contraddittoria/apparente della sentenza d'appello sulla natura e funzione della torre eolica; 2) e 4) violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, assumendo che la torre, pur stabilmente infissa al suolo, sia esclusa dalla stima catastale perché componente funzionale allo specifico processo produttivo; 3) omesso esame di fatti decisivi per non avere la CTR considerato tre pareri pro veritate che qualificavano torre, navicella e rotore come unico macchinario; 5) violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 per insufficiente dimostrazione del quantum della rendita accertata e per avere il giudice recepito calcoli e percentuali non documentati. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il quarto motivo, assorbiti gli altri.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente ai motivi n. 1 e n. 4, ha ritenuto assorbiti i motivi residui e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese. La cassazione è stata disposta perché la CTR aveva operato un distinguo non consentito tra funzione di sostegno della torre e funzione produttiva dell'impianto eolico, mentre la disciplina catastale di cui all'art. 1, comma 21, L. 208/2015 e l'orientamento di legittimità escludono dalla rendita gli impianti e macchinari funzionali allo specifico processo produttivo, anche se stabilmente infissi al suolo, imponendo di considerare unitariamente la torre, quando essa svolga una componente essenziale e attiva dell'impianto.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
È richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente o contraddittoria della sentenza tributaria impugnata.
È richiamato quale motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
È richiamato quale motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.
È richiamato quale motivo per omesso esame di fatti decisivi.
La norma catastale va interpretata nel senso che, per gli immobili a destinazione speciale e particolare, la rendita si determina considerando suolo, costruzioni e elementi strutturalmente connessi, ma escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se stabilmente fissati al suolo.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992
È invocato per censurare l'insufficiente dimostrazione della rendita accertata da parte dell'Amministrazione.
È richiamato nella motivazione della CTR, che aveva valorizzato l'immobilizzazione al suolo della torre.
art. 4 r.d.l. 652/1939
È menzionato nel ragionamento sulla rilevanza catastale degli immobili urbani.
art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28
È menzionato nel ragionamento sulla nozione di unità immobiliare ai fini catastali.
Massime di principio
- Ai fini della rendita catastale degli impianti eolici, la torre non va automaticamente considerata imponibile per il solo fatto di essere infissa al suolo: occorre verificare se essa sia un mero supporto statico oppure una componente essenziale e attiva del processo produttivo.
- L'art. 1, comma 21, L. 208/2015 esclude dalla stima catastale i macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo anche quando siano stabilmente ancorati al suolo; l'ancoraggio non è di per sé decisivo.
- Quando la funzione di sostegno della torre eolica è inscindibile dalla funzione produttiva dell'impianto, il giudice non può operare una separazione artificiosa tra elementi "strutturali" e elementi "produttivi", ma deve considerarli unitariamente nel contesto del medesimo processo produttivo.
- Se la sentenza di merito fonda la decisione su una qualificazione giuridica errata della componente impiantistica, la Cassazione può correggere la decisione in diritto senza rinvio istruttorio, quando i fatti materiali siano pacifici tra le parti.
- I motivi di ricorso relativi a omesso esame di documenti tecnici e alla quantificazione della rendita restano assorbiti se la decisione viene cassata per l'erronea interpretazione della norma catastale che regge l'intero accertamento.
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