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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26307/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite riguarda un avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio al 50% di una società di persone per maggior Irpef da reddito di partecipazione, in conseguenza di un presupposto accertamento emesso nei confronti della società per maggiori ricavi ai fini Irap e Iva per l'anno 2008. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto nei confronti del socio richiamando il passaggio in giudicato di una sentenza che aveva annullato l'accertamento presupposto verso la società. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario originario e degli artt. 101 e 331 c.p.c., poiché il giudizio non si era svolto sin dal primo grado con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari; 2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per avere la CTR ritenuto esistente un giudicato esterno sulla sentenza relativa alla società, non ancora passata in giudicato alla data della decisione impugnata; 3) violazione dell'art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 per motivazione solo per relationem alla sentenza relativa alla società, senza autonoma valutazione dei motivi d'appello dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri. Ha rilevato che, trattandosi di accertamento unitario relativo a società di persone e soci, sussisteva litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, incluso l'altro socio indicato in sentenza. Poiché il giudizio di merito si era svolto senza l'integrazione del contraddittorio sin dal primo grado, la nullità era assoluta e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso gli atti alla Commissione tributaria provinciale di Taranto per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, con ordine di integrazione del contraddittorio e regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    È richiamato come base dell'automatica imputazione ai soci del reddito di partecipazione derivante dalla società di persone.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza per violazione di norme sul contraddittorio e sul giudicato.

  • artt. 101 e 331 c.p.c.

    Sono evocati per la dedotta violazione del principio del contraddittorio e del litisconsorzio necessario.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato nel secondo motivo in tema di efficacia del giudicato esterno.

  • art. 324 c.p.c.

    È richiamato nel secondo motivo per definire il passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato nel terzo motivo per censurare la motivazione per relationem della decisione tributaria.

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    Impone l'integrazione del contraddittorio nel processo tributario quando vi siano litisconsorti necessari.

  • art. 29 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato come norma che consente la riunione dei processi in ipotesi di giudizi instaurati dai litisconsorti necessari.

  • art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992

    È indicato come base per la rimessione della causa al primo giudice in caso di mancata integrazione del contraddittorio.

  • art. 383, ultimo comma, c.p.c.

    È la norma che consente la cassazione con rinvio al primo giudice quando il contraddittorio non è integro.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    È richiamato insieme alla CEDU per il principio di ragionevole durata del processo.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    Sono richiamati per valorizzare la ragionevole durata del processo e l'effettività della tutela.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari relativi alla rettifica dei redditi delle società di persone e dei redditi imputati per trasparenza ai soci, la controversia investe un rapporto inscindibile e impone la partecipazione della società e di tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali di singoli litisconsorti.
  • L'omessa partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina una nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, con necessità di cassare le decisioni di merito e rimettere la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
  • Nel processo tributario, se il vizio di litisconsorzio necessario originario non è stato sanato nei gradi di merito, la riunione di eventuali giudizi paralleli non basta a eliminare la nullità quando il contraddittorio avrebbe dovuto essere integro sin dal primo grado.
  • La regola del simultaneus processus può evitare inutili regressioni processuali solo quando i giudizi separati presentino una piena coincidenza oggettiva e soggettiva e la complessiva fattispecie consenta di ricomporre l'unità della causa senza sacrificare il contraddittorio effettivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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