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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22117/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di presa in carico emesso dall’agente della riscossione dopo un avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA relativo al periodo d’imposta 2011. L’accertamento era stato emesso nei confronti di una società di fatto che l’Ufficio riteneva esistente e dedita al contrabbando internazionale di tabacchi, con il resistente indicato come legale rappresentante e socio illimitatamente responsabile. Il contribuente aveva contestato la nullità derivata dell’atto successivo per mancata rituale notificazione dell’avviso di accertamento presupposto. I giudici di merito avevano accolto il ricorso, ritenendo invalida la notifica dell’atto impositivo perché eseguita con la procedura degli irreperibili senza che nella relata o altrove fosse dato conto delle ricerche svolte per verificare l’irreperibilità assoluta della società. In cassazione l’Agenzia articolava due motivi: con il primo deduceva violazione degli artt. 160 c.p.c. e 145 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse valorizzato indebitamente la mancata indicazione dell’indirizzo di residenza del rappresentante; con il secondo deduceva violazione degli artt. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 e 140 c.p.c., contestando la nullità della notifica dell’accertamento e sostenendo che la notifica dovesse ritenersi correttamente eseguita o comunque che, trattandosi di società di fatto non iscritta nel registro imprese, non sarebbero state possibili ulteriori ricerche.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto contro una mera argomentazione della motivazione e non contro l’effettiva ratio decidendi, individuata nella insufficienza della relata di notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, priva di indicazione delle ricerche effettuate. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo: da un lato perché la ricorrente proponeva una diversa qualificazione della notificazione senza riprodurre la relata nel motivo, dall’altro perché non censurava l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa l’assenza di tracce delle ricerche svolte dal messo notificatore. Nel merito, la Corte ha ribadito che per la notifica ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), è necessario e sufficiente che risulti svolta un’attività di ricerca del destinatario; tale principio vale anche quando il destinatario sia una società di fatto, poiché essa, pur non iscritta nel registro delle imprese, è comunque soggetto economicamente e giuridicamente identificabile e concretamente rintracciabile. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del vizio denunciato, ma la Corte rileva che le censure non colpiscono la vera ratio decidendi.

  • art. 160 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione della notificazione, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 145 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla notificazione degli atti a soggetti collettivi, ma non rilevante per la ratio effettiva della decisione.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973

    la notifica è valida solo se il messo notificatore dà conto delle ricerche svolte per verificare l’irreperibilità assoluta del destinatario; il principio si applica anche alla società di fatto.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere una diversa qualificazione della procedura notificatoria, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 29 del d.l. n. 78/2010

    indicato come base dell’avviso di presa in carico impugnato, ma la relativa questione non è stata oggetto di gravame ed è coperta da giudicato interno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato, esclusi per la soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile quando colpisce una mera argomentazione della sentenza e non la sua autonoma ratio decidendi.
  • La notificazione dell’avviso di accertamento ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 richiede che dalla relata o dagli atti risulti l’attività di ricerca compiuta dal messo notificatore per verificare l’irreperibilità assoluta del destinatario.
  • L’onere di dar conto delle ricerche non viene meno per il solo fatto che il destinatario sia una società di fatto non iscritta nel registro delle imprese, poiché essa resta un soggetto giuridicamente ed economicamente individuabile e quindi notificabile.
  • In cassazione non è sufficiente proporre una diversa qualificazione giuridica della notificazione se non si confronta specificamente con l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito e con gli atti rilevanti, come la relata di notifica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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