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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21060/2026 del 21/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguarda un’ingiunzione di pagamento emessa dalla Regione Lombardia nei confronti della società concessionaria per il pagamento dei canoni relativi a una concessione di derivazione di acque pubbliche a uso idroelettrico per l’anno 2018. I giudici di merito avevano accolto l’opposizione della società, revocando l’ingiunzione, sul rilievo che nel periodo considerato la concessionaria non aveva potuto utilizzare effettivamente la risorsa idrica, perché l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto era stata annullata in sede giudiziaria, con conseguente impossibilità concreta di derivare l’acqua. La Regione ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 37 del r.d. n. 1775/1933 e dell’art. 6 l.r. Lombardia n. 10/2009, sostenendo che il canone decorre comunque dalla concessione o dall’autorizzazione provvisoria e che, per ragioni di pubblico interesse e art. 97 Cost., il pagamento sarebbe dovuto anche in assenza di effettivo godimento; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 1322 c.c. e mancata applicazione dell’art. 13 del disciplinare del 24 ottobre 2016, assumendo che le parti avevano previsto l’obbligo di pagamento dei canoni anche se il concessionario non potesse o non volesse usare la concessione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha confermato che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, non è esigibile il pagamento del canone, dell’addizionale e degli accessori quando la concessione di derivazione non sia stata effettivamente fruibile per impossibilità di funzionamento dell’impianto dovuta a fatti non imputabili al concessionario, compreso l’impedimento derivante da condotte ostative di altra amministrazione. Ha inoltre ribadito che è nulla, per difetto di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c., la clausola del disciplinare che pretenda il pagamento anche in caso di mancato uso della concessione per causa non imputabile al concessionario, perché contraria ai principi di economicità e ai principi generali dell’ordinamento in materia di energia. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata confermata e la Regione è stata condannata alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 37 r.d. n. 1775/1933

    La Corte non segue la lettura assolutizzante proposta dalla ricorrente: la decorrenza del canone non consente di pretendere il pagamento quando la concessione non sia stata effettivamente fruibile per causa non imputabile al concessionario.

  • art. 6 l.r. Lombardia n. 10/2009

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della debenza del canone, ma la Corte lo ritiene recessivo rispetto al principio, desunto dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, della non esigibilità in caso di mancata effettiva fruizione non imputabile.

  • art. 1322 c.c.

    La clausola che imponga il pagamento del canone anche quando il concessionario non possa usare la concessione per causa a lui non imputabile è nulla per difetto di meritevolezza dell'interesse perseguito.

  • art. 1419 c.c.

    La clausola nulla è separabile dal resto del regolamento contrattuale: opera come clausola "viziata ma non travolgente" l'intero rapporto.

  • art. 41 Cost.

    È richiamato come parametro dei principi generali dell'ordinamento in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, incompatibili con una locupletazione dell'ente concedente sganciata da una reale utilità della concessione.

  • art. 97 Cost.

    È evocato dalla ricorrente, ma la Corte non lo utilizza per affermare la debenza del canone in assenza di effettiva fruizione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13 del disciplinare del 24 ottobre 2016

    La previsione contrattuale che impone il pagamento anche senza uso della concessione non può essere fatta valere perché nulla per difetto di meritevolezza.

  • art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento della condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • r.d. n. 1775/1933

    È la disciplina di riferimento delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, letta alla luce dei principi sull'onerosità e proporzionalità del canone.

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Richiamato quale evoluzione della disciplina statale sui corrispettivi delle concessioni idriche, interpretata in chiave di economicità e ragionevolezza.

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con mod. in l. 7 agosto 2012, n. 134

    La Corte lo cita come espressione del principio di economicità e ragionevolezza nel settore energetico.

Massime di principio

  • Nei rapporti di concessione di derivazione di acque pubbliche a fini energetici, il canone, l'addizionale e gli accessori non sono esigibili quando il concessionario non abbia potuto fruire effettivamente della risorsa per impossibilità di funzionamento dell'impianto dovuta a fatti non imputabili.
  • La mera titolarità formale della concessione non basta, di per sé, a giustificare la pretesa economica dell'ente concedente se manca una reale o potenziale utilità ritraibile dalla risorsa pubblica.
  • Le clausole del disciplinare che impongano il pagamento del canone anche in caso di mancato uso della concessione per causa non imputabile al concessionario sono nulle per difetto di meritevolezza dell'interesse perseguito, quando contrastino con i principi generali dell'ordinamento e con quelli di economicità del settore energetico.
  • In presenza di una clausola nulla ma separabile, opera il principio per cui la nullità della pattuizione non travolge necessariamente l'intero regolamento negoziale, ma impedisce soltanto di fondare su quella clausola la pretesa di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàBuona fede e correttezza

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