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Legge

L.R. Lombardia 10/2009

Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale

Normativa regionaleL.R. Lombardia 10/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Lombardia 29 giugno 2009, n. 10 contiene un collegato ordinamentale in materia ambientale, con norme su demanio idrico e canoni delle utenze di acqua pubblica, sanzioni per polizia idraulica, convenzioni con consorzi di bonifica, parchi regionali e proroghe di interventi su aree protette. Molte misure hanno efficacia solo per annualità determinate o sono già superate da riforme successive.

Disposizioni su ambiente, demanio idrico, canoni di concessione e modifiche ordinamentali regionali

Disposizioni in materia di ambiente, demanio idrico e servizi di interesse economico generale

La legge regionale Lombardia n. 10 del 29 giugno 2009 reca un collegato ordinamentale con interventi eterogenei in materia ambientale, idraulica, canoni concessori, aree protette e parchi regionali. La disciplina è riferita esclusivamente al territorio lombardo e, per varie previsioni, opera in relazione a annualità o termini ormai conclusi.

Demanio idrico e sanzioni per polizia idraulica

La disciplina individua i soggetti competenti all’ispezione, all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di polizia idraulica, attribuendoli ai dirigenti e al personale delle strutture regionali competenti e, per quanto di competenza, alle altre autorità idrauliche previste dalla rispettiva organizzazione.

Sono previste sanzioni per:

  • occupazione o uso di aree del demanio idrico senza concessione, con importi differenziati secondo che l’occupazione possa ostacolare o ostacoli il regolare deflusso idrico;
  • violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, per le quali è prevista anche la segnalazione all’autorità giudiziaria e la possibilità di riduzione in pristino;
  • esecuzione d’ufficio dei lavori di ripristino in caso di urgenza o inadempienza, con addebito delle spese al trasgressore.

Le attività di contestazione, accertamento e applicazione delle sanzioni sono regolate dalla legge n. 689/1981 e dalla legge regionale n. 1/2012. La Giunta regionale deve definire criteri e modalità operative per l’attuazione delle sanzioni.

Canoni di concessione e utenze di acqua pubblica

La legge disciplina i canoni relativi all’occupazione e all’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, compresi i canoni per le utenze di acqua pubblica.

I canoni:

  • sono dovuti per anno solare;
  • si versano anticipatamente entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, salvo la diversa disciplina per le grandi derivazioni idroelettriche;
  • in caso di rilascio o scadenza della concessione in corso d’anno, sono dovuti pro quota mensile;
  • al subentro nella concessione di polizia idraulica i diritti e gli obblighi passano al nuovo titolare, compresi eventuali canoni insoluti;
  • non possono essere inferiori ai minimi annualmente stabiliti per tipologia d’uso.

Sono inoltre previsti: aggiornamento annuale della misura dei canoni con delibera di Giunta; applicazione automatica delle nuove misure ai rapporti in essere; interessi moratori del 2% semestrale per pagamenti tardivi; decadenza dalla concessione dopo due annualità di mancato pagamento; cauzioni minime e regole specifiche per enti pubblici, nonché possibilità di sottoscrivere convenzioni con i consorzi di bonifica per interventi sul reticolo idrico e sulle risorse idriche.

Regole specifiche per alcune utenze idriche e grandi derivazioni

La legge introduce e modifica nel tempo diversi regimi tariffari speciali, tra cui:

  • canoni unitari per grandi derivazioni idroelettriche;
  • canoni per derivazioni industriali sopra una certa portata;
  • incremento dei canoni vigenti per usi diversi da quelli espressamente tariffati;
  • canoni speciali per derivazioni destinate al raffreddamento di impianti termoelettrici, con quota fissa e quota variabile legata all’effettivo utilizzo;
  • regime agevolato/definitorio per la regolarizzazione di pregresse posizioni debitorie, con termini e condizioni ormai scaduti.

Molte di queste misure si applicano anche ai rapporti concessori in essere, con effetto di adeguamento automatico dalla successiva annualità indicata dalla legge; altre decorrono dal 2012, dal 2015, dal 2021 o dal 2023. Le previsioni transitorie relative alla regolarizzazione dei canoni 2003-2014 avevano termini perentori nel 2014 e risultano oggi esaurite.

Riparto di quota dei canoni alle province e Provincia di Sondrio

A partire dal 2013 la Regione trasferisce alle province una quota dei canoni per l’uso delle acque pubbliche introitati nell’anno precedente, secondo criteri definiti dalla Giunta. Le province, salvo la Provincia di Sondrio, possono destinare fino al 50% delle risorse a spese correnti, destinando il resto a interventi ambientali e sulle risorse idriche. Dal 2016 l’intero incremento dei canoni introdotto dalla legge è destinato annualmente alla Provincia di Sondrio.

Convenzioni con i consorzi di bonifica

Dal 2018 la Regione può stipulare convenzioni con singoli consorzi di bonifica per misure e interventi di riqualificazione, miglioramento ambientale e difesa idraulica su reticolo principale e canali demaniali, nonché per l’attuazione del programma di tutela e uso delle acque. Le convenzioni:

  • hanno durata massima triennale e sono rinnovabili;
  • sono finanziate entro un tetto massimo annuo complessivo di 10 milioni di euro;
  • richiedono programmi di intervento approvati da un comitato tecnico regionale;
  • prevedono relazioni annuali sullo stato di avanzamento e sull’uso delle risorse.

La Regione conserva la propria qualità di autorità idraulica e i relativi poteri su autorizzazioni, concessioni, vigilanza, riscossione canoni e altri atti di assenso. Sono fatti salvi gli effetti della convenzione con il Consorzio Est Ticino Villoresi e la successiva nuova convenzione prevista per il triennio 2018-2020.

Modifiche alla disciplina dei parchi regionali e delle aree protette

La legge modifica la legge regionale n. 16/2007 sui parchi, aggiornando in particolare i riferimenti territoriali del Parco Nord Milano e del Parco dei Colli di Bergamo e introducendo una disciplina transitoria sulle aree di ampliamento del Parco Nord Milano, con divieti edilizi fino all’adozione della proposta di piano territoriale di coordinamento.

Per le aree protette e Rete Natura 2000, i termini di realizzazione di alcuni interventi finanziati con benefici assegnati ai sensi della normativa regionale sono prorogati di 18 mesi, senza applicare la procedura ordinaria di proroga prevista dalla legge contabile regionale.

Disposizioni finanziarie e riconoscimento di debito

La legge reca le coperture finanziarie delle misure introdotte e dispone l’iscrizione a bilancio delle entrate derivanti da alcuni canoni e sanzioni. Inoltre riconosce un debito fuori bilancio di 9.756 euro in esecuzione di una sentenza della Corte d’Appello di Milano relativa a RFI S.p.A., con copertura sull’esercizio 2019.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

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