Cassazione Civile, Ordinanza n. 33195/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da alcuni atti di contestazione notificati a un soggetto indicato come amministratore di fatto di una società, con irrogazione di sanzioni amministrative tributarie. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo nullo l’atto per difetto di potere di firma del funzionario che lo aveva sottoscritto, alla luce della giurisprudenza costituzionale e della disciplina sulle deleghe. La Commissione tributaria regionale aveva confermato tale impostazione, affermando che per la validità della delega ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973 occorressero indicazione nominativa del delegato, ragioni e durata della delega, e che la mancanza di tali elementi rendesse nullo anche l’atto sottoscritto. L’Agenzia delle Entrate ricorre in cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che si trattasse di delega di firma e non di funzioni, con conseguente non necessità di indicazione nominativa né di un termine di durata; in via subordinata, afferma che dagli atti prodotti risultava comunque individuato il funzionario delegato. Il controricorrente eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per notifica al procuratore domiciliatario del primo grado, e nel merito insiste sulla nullità degli atti per difetto di valida sottoscrizione e per illegittima attribuzione di poteri a funzionari non dirigenziali.
La decisione
La Corte rigetta l’eccezione preliminare di inammissibilità della notifica del ricorso in cassazione, ritenendo valida la notificazione presso il domicilio eletto nel giudizio tributario di primo grado anche per il giudizio di legittimità quando la parte sia rimasta contumace in appello. Nel merito accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate: afferma che la delega prevista dall’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni, e che non è necessaria l’indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dal funzionario. Ritiene quindi erronea la decisione della CTR che aveva annullato gli atti per asserita invalidità della delega. La sentenza impugnata viene cassata senza rinvio, perché nel giudizio di appello il contribuente non si era costituito e non aveva reiterato le questioni non accolte, con conseguente rinuncia ex art. 56 d.lgs. n. 546/1992. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del controricorrente.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La delega prevista per la sottoscrizione degli atti dell’amministrazione finanziaria è una delega di firma e non di funzioni; non è necessaria l’indicazione nominativa del funzionario delegato, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 17 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
La Corte esclude l’applicabilità di tale disciplina alle deleghe di firma, ritenendola riferita alle deleghe di funzioni dirigenziali.
art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario le notificazioni si eseguono nel domicilio eletto e l’indicazione del domicilio ha effetto anche per i successivi gradi di giudizio.
art. 17 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Conferma il regime delle notificazioni nel processo tributario e il rilievo del domicilio eletto.
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le questioni ed eccezioni non accolte e non riproposte in appello si intendono rinunciate; la regola vale anche se la parte rimane contumace in appello.
art. 63, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio di rinvio le parti mantengono la stessa posizione processuale e non possono formulare richieste diverse da quelle già proposte, salvi gli adeguamenti imposti dalla cassazione.
È richiamato come norma sostanzialmente riprodotta dall’art. 56 d.lgs. n. 546/1992 in tema di rinuncia alle questioni non riproposte in appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado è valida anche se la parte è rimasta contumace in appello, poiché il regime delle notificazioni tributario attribuisce efficacia ultrattiva al domicilio dichiarato/eletto.
- La delega alla sottoscrizione degli atti dell’amministrazione finanziaria ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973 è una delega di firma e non una delega di funzioni: l’atto resta imputato all’organo titolare del potere e la validità della sottoscrizione non richiede l’indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente la sua identificazione per qualifica.
- Nel processo tributario, le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello; se non lo sono, si intendono rinunciate anche quando l’appellato non si costituisca nel grado successivo.
- Quando la decisione di merito si fonda esclusivamente su una questione assorbente e le ulteriori censure restano assorbite e non vengono reiterate, la cassazione può avvenire senza rinvio se non residuano questioni da riesaminare nel giudizio di merito.
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