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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13592/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (soci)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di responsabilità proposta da una società contro due soggetti che erano stati soci di altra società e che, secondo l'attrice, avrebbero agito come amministratori di fatto. In fatto, la società avrebbe ceduto il proprio unico immobile e, lo stesso giorno, avrebbe erogato un finanziamento a un'altra società; il giorno successivo, il ricavato sarebbe stato utilizzato per acquistare le quote dei convenuti, asseritamente prive di valore. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, ma la Corte d'appello ha riformato e rigettato la pretesa, escludendo sia la qualità di amministratori di fatto dei convenuti sia un effettivo depauperamento del patrimonio sociale. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: tardiva/mancata valutazione di documenti prodotti; omessa o insufficiente motivazione e violazione dei criteri ermeneutici nella valutazione delle prove; errata esclusione della qualifica di amministratori di fatto; erronea qualificazione come neutrale della vendita dell'immobile e del successivo finanziamento; erronea esclusione di una distrazione patrimoniale; erronea mancata attribuzione di efficacia vincolante al giudicato penale; violazione delle regole sull'interpretazione della sentenza nel suo complesso; omesso esame della domanda subordinata fondata sulla responsabilità dei soci ex art. 2476, comma 7, c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura non si confrontava con la ratio della sentenza d'appello, che aveva rilevato l'omessa impugnazione della decisione di primo grado sul punto della tardività dei documenti. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo, perché tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, non consentita in cassazione, oppure erano formulati come censure di insufficienza motivazionale non più ammissibili nella forma prospettata; ha inoltre osservato che la doglianza sulla neutralità dell'operazione non era sorretta da un reale vizio motivazionale e che la questione delle regole ermeneutiche era impropriamente costruita. Il settimo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il giudice civile può autonomamente valutare le prove raccolte in sede penale e, comunque, la censura non colpiva la decisività della motivazione d'appello. Anche il nono motivo è stato dichiarato inammissibile: la statuizione sul rigetto della domanda principale rendeva incompatibile la domanda alternativa fondata sulla responsabilità dei soci, e comunque mancava il presupposto dell'atto dannoso intenzionalmente deciso o autorizzato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore di ciascun controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2476 c.c.

    primo, terzo e settimo comma; comma 7

    La responsabilità ex art. 2476, comma 7, presuppone atti dannosi intenzionalmente decisi o autorizzati dai soci; nel caso concreto la fattispecie è stata ritenuta incompatibile con l'accertata insussistenza di atti distrattivi riferibili ai convenuti.

  • art. 2478-bis c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza relativa alla distribuzione degli utili nelle s.r.l., ma non decisivo ai fini dell'esito perché la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 329 c.p.c.

    Invocato per contestare la presunta acquiescenza sulle produzioni documentali; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancato confronto con la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 345 c.p.c.

    Nel giudizio di appello sono ammissibili prove nuove, ma non si possono riproporre istanze istruttorie già respinte senza impugnare specificamente le ragioni del rigetto o la mancata pronuncia.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La dedotta insufficienza o contraddittorietà motivazionale non era ammissibile nella formulazione proposta; il vizio motivazionale oggi rilevante è solo quello estremo della motivazione mancante, apparente o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La censura deve indicare il fatto storico decisivo omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione e la sua decisività; non basta lamentare l'omesso esame di elementi istruttori o la mera insufficienza della motivazione.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato in modo non pertinente per contestare la valutazione delle prove e l'interpretazione della vicenda; non consente una rivalutazione del merito in cassazione.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1362 c.c., ma ritenuto non pertinente alla censura proposta, che mirava in realtà a sovvertire l'apprezzamento di fatto.

  • art. 651 c.p.p.

    La Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per attribuire efficacia vincolante al giudicato penale nel processo civile, anche perché i convenuti non erano stati citati o intervenuti come responsabili civili nel processo penale.

  • art. 652 c.p.p.

    Richiamato per negare il valore di giudicato del processo penale, ma la Corte ha ribadito che il giudice civile può autonomamente valutare gli elementi probatori acquisiti in sede penale.

  • art. 2424 c.c.

    Invocato per sostenere l'irriducibile diversità tra liquidità e credito; la Corte ha osservato che entrambe le voci appartengono all'attivo circolante, sicché il rilievo non esclude la neutralità contabile dell'operazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o delle prove: restano riservati al giudice di merito l'apprezzamento dell'attendibilità delle prove, la loro concludenza e la scelta di quelle ritenute decisive.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo omesso, del dato da cui esso risulta, del momento e del modo in cui è stato discusso e della sua decisività; non basta lamentare insufficienza o contraddittorietà della motivazione, né l'omesso esame di singoli elementi istruttori.
  • La deduzione di un vizio di motivazione è ammissibile solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è più proponibile una censura fondata sul mero difetto di sufficienza della motivazione.
  • Nel giudizio di appello, la parte che intenda riproporre una questione o un'istanza istruttoria già disattesa dal primo giudice deve censurare specificamente le ragioni del rigetto o l'omessa pronuncia; altrimenti la questione resta inammissibile.
  • Il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento gli esiti istruttori acquisiti in sede penale, purché siano ritualmente introdotti nel processo civile e possano essere liberamente contestati dalla controparte; non esiste un automatico vincolo di giudicato al di fuori dei casi tipici previsti dagli artt. 651 e 652 c.p.p.
  • La responsabilità dei soci per atti dannosi ex art. 2476, comma 7, c.c. presuppone una decisione o autorizzazione intenzionale di atti dannosi; se manca l'accertamento dell'atto distrattivo o del nesso con l'operazione contestata, la domanda non può trovare accoglimento.
  • Ai fini della valutazione della neutralità patrimoniale di un'operazione, la sostituzione di un cespite immobiliare con liquidità o con un credito può non integrare di per sé un depauperamento, se il valore dell'attivo rimane equivalente e non è provata sin dall'origine la destinazione fraudolenta o dissipativa dell'operazione.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriPartecipazioni socialiImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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