Cassazione Civile, Ordinanza n. 35378/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente dell'ex ente autonomo poi trasformato in società per azioni aveva agito per ottenere le differenze retributive tra la qualifica formalmente rivestita e le qualifiche superiori asseritamente spettanti, sostenendo in sostanza che la trasformazione dell'ente non avrebbe potuto incidere sulla permanenza del rapporto nel pubblico impiego e sulla disciplina contrattuale applicabile. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda. In cassazione il lavoratore ha proposto più censure: richiesta di rimessione alla Corte costituzionale per asserita illegittimità della disciplina sulla trasformazione dell'ente; doglianze sul valore delle prove testimoniali, sulla mancata lettura in udienza del dispositivo e della motivazione, sulla mancata riunione di procedimenti, sull'obbligo di astensione dei giudici, sulla dedotta violazione dell'art. 2112 c.c. e della disciplina contrattuale del parastato/Federgasacqua, su vizi di motivazione, sulla gestione del rito camerale e sull'asserita omessa pronuncia su varie questioni; inoltre lamentava che non fosse stata considerata correttamente la propria posizione individuale e il preteso giudicato in altri procedimenti. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso: il motivo sulla mancata lettura del dispositivo è stato considerato non dimostrato; le ulteriori doglianze processuali e di merito sono state disattese richiamando la precedente sentenza della stessa Corte sul medesimo contenzioso; è stato ribadito che la trasformazione dell'ente in S.p.A. non ha determinato estinzione del soggetto né trasferimento d'azienda, ma solo mutamento della veste giuridica, con applicazione della disciplina privatistica e della contrattazione collettiva, senza bisogno di un'opzione individuale del lavoratore per restare nel pubblico impiego; inoltre è stato rilevato un ulteriore profilo di inammissibilità perché la sentenza di merito si fondava anche su una autonoma ratio decidendi non censurata, ossia la mancata specifica contestazione, da parte del lavoratore, dei criteri contrattuali e del raffronto tra declaratorie per dimostrare il diritto alla qualifica superiore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la fondatezza delle censure processuali e sostanziali, richiamando la precedente decisione sullo stesso rapporto e ribadendo che la trasformazione dell'ex ente in S.p.A. non integra trasferimento d'azienda né impone un meccanismo di opzione individuale per la permanenza nel pubblico impiego. Ha inoltre rilevato una autonoma ratio decidendi della sentenza di merito non attinta da specifico motivo di ricorso, relativa alla carenza di allegazione e di confronto tra le declaratorie contrattuali necessarie per il riconoscimento della qualifica superiore. Nessuna spesa è stata liquidata perché la resistente non ha svolto difese.
Norme richiamate
secondo comma, ult. parte
consente la trattazione in camera di consiglio con motivazione riservata
richiamato per recepire integralmente la motivazione di precedente decisione sul medesimo contenzioso
invocato dal ricorrente per dedotta mancata astensione dei giudici
richiamato implicitamente nel tema dell'omessa pronuncia, esclusa perché la decisione impugnata ha comunque risolto i punti decisivi
invocato tra le norme processuali asseritamente violate nella valutazione delle prove
invocato tra le norme sulla valutazione della prova
richiamato dal ricorrente in tema di istruzione probatoria
richiamato dal ricorrente in tema di istruzione e riunione dei procedimenti
richiamato dal ricorrente in tema di verbalizzazione e istruttoria
richiamato dal ricorrente in tema di istruzione probatoria
riconosce al giudice del lavoro poteri istruttori officiosi discrezionali, non sindacabili in cassazione se esercitati o non esercitati in modo logicamente motivato
richiamato in relazione alla lettura del dispositivo e alla disciplina del rito lavoro
nel rito lavoro non attribuisce all'appellante un diritto soggettivo assoluto al deposito di note scritte; il relativo potere è discrezionale del giudice
richiamato dal ricorrente a sostegno di vizi processuali
richiamato dal ricorrente a sostegno di vizi della sentenza
richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate
richiamato dal ricorrente senza incidenza decisiva sulla ratio
consente l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme
commi 3, 4 e 5; n. 4; n. 5
delimita i vizi deducibili in cassazione; il n. 5 non consente una nuova valutazione del merito e, nella doppia conforme, è inammissibile sui fatti
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
escluso che trovi applicazione perché la trasformazione dell'ente in S.p.A. non ha determinato trasferimento d'azienda in senso tecnico
artt. 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1427, 1429, 1434 c.c.
invocati dal ricorrente in modo generico, senza rilievo decisivo nella soluzione della controversia
art. 36 Cost.
richiamato dal ricorrente per sostenere pretese retributive e differenze di trattamento
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati
art. 101 Cost.
richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno di vizi processuali e di motivazione
art. 3 Cost.
esclusa la violazione del principio di eguaglianza, poiché la disciplina è stata ritenuta ragionevole e non discriminatoria
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati
art. 28 Cost.
richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati
art. 35 Cost.
richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati
art. 1 d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141
ha trasformato l'ente autonomo in società per azioni senza dar luogo a un nuovo soggetto, ma a una mera variazione di veste giuridica
art. 5 d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141
disciplina il rapporto di lavoro del personale della società secondo diritto privato e contrattazione collettiva; il richiamo alle norme sulla mobilità non implica un'opzione individuale per permanere nel pubblico impiego
art. 34 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
richiamato come norma di raccordo per la tutela dei diritti dei dipendenti nella privatizzazione
art. 35 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
richiamato dall'art. 5 del d.lgs. n. 141/1999
art. 35-bis d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
richiamato dall'art. 5 del d.lgs. n. 141/1999
art. 31 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
richiamato come norma successivamente sostitutiva dell'art. 34 del d.lgs. n. 29/1993
art. 47 L. 29 dicembre 1990, n. 428
le procedure di informazione e consultazione sindacale sono state valorizzate come strumento di tutela dei lavoratori nella trasformazione
art. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87
richiamato sulla deduzione dell'incostituzionalità su impulso di parte
art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- Nel rito del lavoro il potere del giudice di ammettere repliche scritte, integrare l'istruttoria o invitare alla produzione di documenti è discrezionale; il suo mancato esercizio è censurabile in cassazione solo se motivato in modo palesemente incongruo o contraddittorio.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata, pur senza esprimersi analiticamente su ogni singolo motivo, comporta necessariamente il rigetto della domanda o dell'impugnazione sui punti decisivi della controversia.
- In presenza di 'doppia conforme' il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile sui fatti, salvo specifiche ipotesi non ricorrenti nel caso esaminato.
- La trasformazione di un ente pubblico economico o non economico in società per azioni può integrare una mera modifica della veste giuridica del medesimo soggetto, senza estinzione del precedente ente né trasferimento d'azienda in senso tecnico.
- Quando la legge di trasformazione richiama la disciplina di tutela dei lavoratori, la salvaguardia dei diritti dei dipendenti è assicurata dalla continuità del rapporto e dalle procedure di informazione e consultazione collettiva, non da una scelta individuale di permanenza nel pubblico impiego se tale opzione non è prevista espressamente.
- La domanda di riconoscimento di una qualifica superiore richiede allegazione e prova specifica delle mansioni svolte e un raffronto tra le declaratorie contrattuali applicabili; la mancata specifica contestazione di tali presupposti integra autonoma ragione di rigetto o inammissibilità del ricorso per cassazione se non impugnata.
- Se la sentenza di merito si fonda su più autonome rationes decidendi, ciascuna sufficiente a sorreggere il decisum, il ricorrente deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola rationes comporta l'inammissibilità del ricorso.
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