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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35378/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente dell'ex ente autonomo poi trasformato in società per azioni aveva agito per ottenere le differenze retributive tra la qualifica formalmente rivestita e le qualifiche superiori asseritamente spettanti, sostenendo in sostanza che la trasformazione dell'ente non avrebbe potuto incidere sulla permanenza del rapporto nel pubblico impiego e sulla disciplina contrattuale applicabile. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda. In cassazione il lavoratore ha proposto più censure: richiesta di rimessione alla Corte costituzionale per asserita illegittimità della disciplina sulla trasformazione dell'ente; doglianze sul valore delle prove testimoniali, sulla mancata lettura in udienza del dispositivo e della motivazione, sulla mancata riunione di procedimenti, sull'obbligo di astensione dei giudici, sulla dedotta violazione dell'art. 2112 c.c. e della disciplina contrattuale del parastato/Federgasacqua, su vizi di motivazione, sulla gestione del rito camerale e sull'asserita omessa pronuncia su varie questioni; inoltre lamentava che non fosse stata considerata correttamente la propria posizione individuale e il preteso giudicato in altri procedimenti. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso: il motivo sulla mancata lettura del dispositivo è stato considerato non dimostrato; le ulteriori doglianze processuali e di merito sono state disattese richiamando la precedente sentenza della stessa Corte sul medesimo contenzioso; è stato ribadito che la trasformazione dell'ente in S.p.A. non ha determinato estinzione del soggetto né trasferimento d'azienda, ma solo mutamento della veste giuridica, con applicazione della disciplina privatistica e della contrattazione collettiva, senza bisogno di un'opzione individuale del lavoratore per restare nel pubblico impiego; inoltre è stato rilevato un ulteriore profilo di inammissibilità perché la sentenza di merito si fondava anche su una autonoma ratio decidendi non censurata, ossia la mancata specifica contestazione, da parte del lavoratore, dei criteri contrattuali e del raffronto tra declaratorie per dimostrare il diritto alla qualifica superiore.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la fondatezza delle censure processuali e sostanziali, richiamando la precedente decisione sullo stesso rapporto e ribadendo che la trasformazione dell'ex ente in S.p.A. non integra trasferimento d'azienda né impone un meccanismo di opzione individuale per la permanenza nel pubblico impiego. Ha inoltre rilevato una autonoma ratio decidendi della sentenza di merito non attinta da specifico motivo di ricorso, relativa alla carenza di allegazione e di confronto tra le declaratorie contrattuali necessarie per il riconoscimento della qualifica superiore. Nessuna spesa è stata liquidata perché la resistente non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    consente la trattazione in camera di consiglio con motivazione riservata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per recepire integralmente la motivazione di precedente decisione sul medesimo contenzioso

  • art. 51 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per dedotta mancata astensione dei giudici

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato implicitamente nel tema dell'omessa pronuncia, esclusa perché la decisione impugnata ha comunque risolto i punti decisivi

  • art. 115 c.p.c.

    invocato tra le norme processuali asseritamente violate nella valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    invocato tra le norme sulla valutazione della prova

  • art. 257 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di istruzione probatoria

  • art. 258 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di istruzione e riunione dei procedimenti

  • art. 261 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di verbalizzazione e istruttoria

  • art. 262 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di istruzione probatoria

  • art. 421 c.p.c.

    riconosce al giudice del lavoro poteri istruttori officiosi discrezionali, non sindacabili in cassazione se esercitati o non esercitati in modo logicamente motivato

  • art. 429 c.p.c.

    richiamato in relazione alla lettura del dispositivo e alla disciplina del rito lavoro

  • art. 437 c.p.c.

    nel rito lavoro non attribuisce all'appellante un diritto soggettivo assoluto al deposito di note scritte; il relativo potere è discrezionale del giudice

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno di vizi processuali

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno di vizi della sentenza

  • art. 306 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente senza incidenza decisiva sulla ratio

  • art. 348-ter c.p.c.

    consente l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme

  • art. 360 c.p.c.

    commi 3, 4 e 5; n. 4; n. 5

    delimita i vizi deducibili in cassazione; il n. 5 non consente una nuova valutazione del merito e, nella doppia conforme, è inammissibile sui fatti

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 2112 c.c.

    escluso che trovi applicazione perché la trasformazione dell'ente in S.p.A. non ha determinato trasferimento d'azienda in senso tecnico

  • artt. 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1427, 1429, 1434 c.c.

    invocati dal ricorrente in modo generico, senza rilievo decisivo nella soluzione della controversia

  • art. 36 Cost.

    richiamato dal ricorrente per sostenere pretese retributive e differenze di trattamento

  • art. 97 Cost.

    richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati

  • art. 101 Cost.

    richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno di vizi processuali e di motivazione

  • art. 3 Cost.

    esclusa la violazione del principio di eguaglianza, poiché la disciplina è stata ritenuta ragionevole e non discriminatoria

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati

  • art. 28 Cost.

    richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati

  • art. 35 Cost.

    richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati

  • art. 1 d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141

    ha trasformato l'ente autonomo in società per azioni senza dar luogo a un nuovo soggetto, ma a una mera variazione di veste giuridica

  • art. 5 d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141

    disciplina il rapporto di lavoro del personale della società secondo diritto privato e contrattazione collettiva; il richiamo alle norme sulla mobilità non implica un'opzione individuale per permanere nel pubblico impiego

  • art. 34 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29

    richiamato come norma di raccordo per la tutela dei diritti dei dipendenti nella privatizzazione

  • art. 35 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29

    richiamato dall'art. 5 del d.lgs. n. 141/1999

  • art. 35-bis d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29

    richiamato dall'art. 5 del d.lgs. n. 141/1999

  • art. 31 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    richiamato come norma successivamente sostitutiva dell'art. 34 del d.lgs. n. 29/1993

  • art. 47 L. 29 dicembre 1990, n. 428

    le procedure di informazione e consultazione sindacale sono state valorizzate come strumento di tutela dei lavoratori nella trasformazione

  • art. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87

    richiamato sulla deduzione dell'incostituzionalità su impulso di parte

  • art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro il potere del giudice di ammettere repliche scritte, integrare l'istruttoria o invitare alla produzione di documenti è discrezionale; il suo mancato esercizio è censurabile in cassazione solo se motivato in modo palesemente incongruo o contraddittorio.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata, pur senza esprimersi analiticamente su ogni singolo motivo, comporta necessariamente il rigetto della domanda o dell'impugnazione sui punti decisivi della controversia.
  • In presenza di 'doppia conforme' il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile sui fatti, salvo specifiche ipotesi non ricorrenti nel caso esaminato.
  • La trasformazione di un ente pubblico economico o non economico in società per azioni può integrare una mera modifica della veste giuridica del medesimo soggetto, senza estinzione del precedente ente né trasferimento d'azienda in senso tecnico.
  • Quando la legge di trasformazione richiama la disciplina di tutela dei lavoratori, la salvaguardia dei diritti dei dipendenti è assicurata dalla continuità del rapporto e dalle procedure di informazione e consultazione collettiva, non da una scelta individuale di permanenza nel pubblico impiego se tale opzione non è prevista espressamente.
  • La domanda di riconoscimento di una qualifica superiore richiede allegazione e prova specifica delle mansioni svolte e un raffronto tra le declaratorie contrattuali applicabili; la mancata specifica contestazione di tali presupposti integra autonoma ragione di rigetto o inammissibilità del ricorso per cassazione se non impugnata.
  • Se la sentenza di merito si fonda su più autonome rationes decidendi, ciascuna sufficiente a sorreggere il decisum, il ricorrente deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola rationes comporta l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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