Cassazione Civile, Ordinanza n. 35412/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per il recupero della TARI relativa all'anno 2014 emesso dal Comune nei confronti della società contribuente. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello la CTR aveva confermato l'annullamento ritenendo che l'area tassata, essendo stata sottoposta a sequestro preventivo penale, fosse divenuta inutilizzabile e quindi non assoggettabile al tributo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'omessa impugnazione del sollecito di pagamento non impedisse la contestazione del successivo avviso solo per vizi propri; la Corte ha ritenuto il motivo infondato, affermando che il sollecito è un atto autonomamente impugnabile ma la sua mancata impugnazione non preclude l'impugnazione dell'atto successivo anche nel merito; (2) e (3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 62, 70, 72 d.lgs. 507/1993, deducendo che la CTR avesse errato nel considerare il sequestro preventivo sufficiente a escludere in toto la tassabilità dell'area e nel non considerare l'onere della contribuente di denunciare la variazione e provare la non utilizzabilità; (4) nullità della sentenza per motivazione solo per relationem e omessa pronuncia sulle censure di appello. La Corte ha reputato fondati il secondo e il terzo motivo, osservando che, in tema di TARSU/TARI, il sequestro preventivo non determina automaticamente la perdita della disponibilità dell'area né l'esclusione automatica del presupposto impositivo: il contribuente deve provare l'effettiva esecuzione del sequestro, le sue modalità, la coincidenza tra area sequestrata e area tassata e la concreta perdita di disponibilità, nonché aver presentato la denuncia di variazione ove necessario. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, accolto il secondo e il terzo, dichiarato assorbito il quarto, cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR, che aveva escluso la debenza del tributo per la sola esistenza del sequestro preventivo, è stata quindi annullata per erronea ripartizione dell'onere probatorio e per applicazione non corretta della disciplina sulla TARSU/TARI in caso di indisponibilità dell'area.
Norme richiamate
Gli atti impugnabili sono quelli espressamente elencati; il sollecito di pagamento, se atipico, può essere autonomamente impugnato se ha contenuto e funzione equivalenti a un atto tipizzato, ma la mancata impugnazione non preclude la contestazione dell'atto successivo.
Richiamato per sostenere la censura sulla tempestività e proponibilità delle impugnazioni nel processo tributario.
L'onere di provare i fatti che escludono o riducono il presupposto impositivo grava sul contribuente che li allega.
La tassa è dovuta per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti; le deroghe e le esclusioni non operano automaticamente ma devono essere dedotte e provate dal contribuente.
I temperamenti della imposizione per situazioni di oggettiva minore utilizzazione non sono automatici; operano come presunzioni superabili con prova contraria del detentore.
Le circostanze escludenti la produttività o la tassabilità dell'area devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e riscontrate con elementi obiettivi o documentazione idonea.
La contribuente avrebbe dovuto adempiere agli obblighi dichiarativi in caso di variazione delle condizioni rilevanti ai fini del tributo.
Il sequestro preventivo ha la sola finalità di limitare la libera disponibilità del bene, ma la sua incidenza concreta sull'utilizzabilità dipende dalle modalità di esecuzione e non produce automaticamente l'immediata perdita della facoltà di detenzione o occupazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Norma invocata per censurare la motivazione della sentenza d'appello, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
Norma invocata per dedurre la nullità della motivazione della sentenza, motivo assorbito.
Norma invocata per omessa pronuncia su un motivo di appello, motivo assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro di ricorso per le censure di violazione di legge sollevate dal Comune.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro di ricorso per la censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione e omessa pronuncia.
Massime di principio
- In materia di tributi sui rifiuti, il presupposto impositivo è la disponibilità dell'area potenzialmente produttrice di rifiuti; l'esenzione, riduzione o non debenza non si presumono ma devono essere dimostrate dal contribuente.
- Il sequestro preventivo di un bene non esclude automaticamente la tassazione: occorre verificare in concreto se il provvedimento abbia comportato la perdita effettiva della disponibilità del bene e con quali modalità sia stato eseguito.
- Quando la legge prevede presunzioni di produttività o di tassabilità dell'area, l'onere della prova contraria grava sul contribuente che invochi la non utilizzabilità o la minore utilizzazione.
- Le circostanze che incidono sul tributo devono essere tempestivamente denunciate nell'apposita denuncia originaria o di variazione; in difetto, è preclusa la deduzione meramente processuale di fatti non dichiarati.
- L'omessa impugnazione di un atto presupposto o atipico impugnabile non impedisce, di regola, di contestare il successivo atto impositivo o esecutivo anche nel merito, salvo specifiche preclusioni di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35345/2022 del 01/12/2022
- ordinanza_civile · 1 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35348/2022 del 01/12/2022
- ordinanza_civile · 1 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35349/2022 del 01/12/2022
- ordinanza_civile · 1 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35350/2022 del 01/12/2022
- ordinanza_civile · 1 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35351/2022 del 01/12/2022
- ordinanza_civile · 1 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35352/2022 del 01/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →