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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26484/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La lite nasce dall'insinuazione al passivo di un credito di euro 324.689,91, comprensivo di T.F.R., che una persona fisica assumeva di vantare nei confronti del fallimento di una società della quale era stato socio unico e amministratore unico in plurimi periodi. Il credito era dedotto come derivante da un rapporto di lavoro subordinato con qualifica di quadro, protrattosi dall'1 giugno 1990 all'1 giugno 2015. La domanda era stata respinta in sede di verifica; l'opposizione ex art. 98 l.fall. era stata rigettata dal Tribunale di Napoli. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 95 e 99 l.fall., sostenendo che il tribunale avesse illegittimamente accolto in opposizione eccezioni nuove della curatela (nullità/inesistenza del rapporto e, subordinatamente, annullabilità per conflitto di interessi), nonostante in verifica la curatela avesse contestato il credito solo con eccezione di compensazione; 2) violazione degli artt. 2709, 2710 e 2735 c.c., dell'art. 115 c.p.c., del d.l. 112/2008 e della l. 4/1953, assumendo che buste paga, CU ed estratto contributivo facessero piena prova del rapporto e del credito; 3) e 4) omesso esame di fatti decisivi, rispettivamente la sussistenza del rapporto alla luce della documentazione prodotta e la sussistenza del rapporto subordinato nel periodo in cui il ricorrente sarebbe stato sottoposto al potere di controllo del consiglio di amministrazione e non amministratore unico. La curatela ha proposto ricorso incidentale lamentando omessa pronuncia sulle eccezioni di nullità del contratto di lavoro per mancanza/impossibilità della causa e di annullabilità per conflitto di interessi nell'autocontrattazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto che nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore possa introdurre nuove eccezioni, senza che operi la preclusione dell'art. 345 c.p.c., perché il giudizio è un riesame a cognizione piena della pretesa ma resta devoluto nei limiti della domanda. Ha poi escluso che la censura del ricorrente potesse essere accolta, poiché il rapporto controverso era rimasto quello dedotto in opposizione e le eccezioni della curatela investivano i fatti costitutivi del medesimo credito. Quanto al valore probatorio delle buste paga, la Corte ha ricordato che esse possono avere efficacia probatoria nel passivo fallimentare, ma restano contestabili con mezzi contrari; nel caso concreto il tribunale aveva motivatamente ritenuto insufficiente la documentazione, valorizzando la qualità di socio unico e amministratore unico del ricorrente, la firma della lettera di licenziamento da lui stesso apposta come amministratore e l'assenza di prova di concrete mansioni subordinate, di soggetti gerarchicamente sovraordinati e dell'orario di lavoro. I motivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito e perché la documentazione prodotta non integra, di per sé, un 'fatto' omesso se il fatto storico è stato comunque esaminato. Il ricorso incidentale è stato respinto perché il rigetto della domanda per difetto di prova dell'esistenza del rapporto è logicamente incompatibile con una pronuncia espressa sulle eccezioni di nullità/annullabilità; inoltre, l'accertamento del passivo ha efficacia solo endofallimentare e non fa stato al di fuori del fallimento. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, per entrambe le parti, di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    opposizione ex art. 98 l.fall.

    L'opposizione allo stato passivo introduce un riesame a cognizione piena della pretesa insinuata, nel quale il curatore può proporre eccezioni nuove.

  • art. 99 l.fall.

    Nel giudizio di opposizione il thema disputandum resta quello già devoluto dalla domanda di ammissione, ma la difesa del curatore non è limitata alle sole eccezioni svolte in sede di verifica.

  • art. 2751-bis, n. 1, c.c.

    privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, cod. civ.

    Norma invocata per il privilegio del credito da lavoro dipendente insinuato al passivo.

  • art. 2697 c.c.

    gravato dell'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa (art. 2697 c.c.)

    L'onere di provare l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro subordinato e dei fatti costitutivi del credito incombe sul soggetto che lo insinua.

  • art. 2709 c.c.

    Le scritture contabili e documenti aziendali non sono automaticamente opponibili al curatore, che opera quale terzo rispetto all'imprenditore fallito nella verifica del passivo.

  • art. 2710 c.c.

    Le risultanze contabili possono avere efficacia probatoria nei rapporti tra imprenditori, ma non vincolano il curatore come rappresentante della massa.

  • art. 2735 c.c.

    La parte ricorrente invocava la natura confessoria delle buste paga; la Corte ha però ribadito che tali documenti restano contestabili con prova contraria.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice di merito può valutare liberamente il materiale istruttorio e le contestazioni della controparte, senza che i documenti prodotti impongano ex se l'accoglimento della domanda.

  • d.l. n. 112/2008

    Richiamato dal ricorrente in relazione al libro unico del lavoro e alla documentazione retributiva.

  • l. n. 4/1953, art. 5

    art. 5 legge 25 gennaio 1953 n. 4

    Le buste paga firmate, siglate o timbrate dal datore hanno efficacia probatoria del rapporto e del credito, ma la loro attendibilità può essere contestata con mezzi contrari.

  • art. 345 c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione alle nuove eccezioni tipica dell'appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o una diversa valutazione delle prove.

  • art. 1394 c.c.

    Richiamato quale possibile fondamento dell'eccezione di annullabilità per conflitto di interessi nell'instaurazione del rapporto di lavoro.

  • art. 1395 c.c.

    Richiamato quale possibile fondamento dell'eccezione di annullabilità per autocontrattazione/conflitto di interessi.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato dalla curatela incidentale per contestare la configurabilità del rapporto di lavoro subordinato.

  • art. 2380-bis c.c.

    Richiamato in relazione ai poteri gestori dell'amministratore e alla compatibilità con la subordinazione.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per la dedotta nullità del contratto di lavoro per mancanza o impossibilità della causa.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato per i requisiti essenziali del contratto rispetto alla prospettata nullità.

  • art. 96, comma 6, l.fall.

    Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso

    L'accertamento del credito in sede fallimentare ha efficacia solo endofallimentare e non fa stato al di fuori del concorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può proporre eccezioni nuove rispetto a quelle svolte in sede di verifica, perché il giudizio è un riesame a cognizione piena della pretesa ma resta circoscritto al thema decidendum introdotto dalla domanda di ammissione.
  • Chi insinua al passivo un credito fondato su un asserito rapporto di lavoro subordinato deve provare in modo specifico l'effettiva esistenza della subordinazione, indicando mansioni, modalità di svolgimento, soggetti gerarchicamente sovraordinati e concrete condizioni di orario e inserimento nell'organizzazione.
  • Le buste paga e la documentazione retributiva possono costituire prova del rapporto e del credito, ma non hanno efficacia vincolante assoluta nei confronti del curatore fallimentare, che può contestarne le risultanze con elementi contrari e il cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito.
  • L'amministratore unico di società di capitali è normalmente legato alla società da un rapporto di tipo societario e non subordinato; un autonomo rapporto di lavoro può esistere solo se il richiedente dimostra mansioni effettivamente distinte e non interferenti con i poteri gestori.
  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, ma solo per denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente trascurato dal giudice.
  • L'accertamento del credito nello stato passivo produce effetti soltanto ai fini del concorso e non fa stato tra le parti al di fuori della procedura fallimentare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoLicenziamento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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