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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29644/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia trae origine da un episodio del 2000, nel quale la ricorrente aveva denunciato di essere stata colpita alla testa con una pala durante un diverbio. In sede penale l'altra parte era stata inizialmente condannata, con statuizione civile di rinvio al giudice civile per la liquidazione del danno; successivamente la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza penale limitatamente alle statuizioni civili, rimettendo la causa al giudice civile competente per valore ai sensi dell'art. 622 c.p.p. Riassunto il giudizio davanti alla Corte d'appello, la domanda risarcitoria era stata rigettata perché il fatto era ritenuto non provato. La ricorrente ha impugnato la sentenza civile deducendo, in sintesi: 1) violazione delle norme su onere della prova e valutazione delle prove, per motivazione apparente e mancato riesame dell'intero compendio istruttorio; 2) violazione dell'art. 622 c.p.p. e omessa/apparente motivazione, per non aver il giudice civile rispettato il principio enunciato dalla cassazione penale di rinvio e per aver riprodotto il vizio motivazionale già censurato; 3) violazione dell'art. 246 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe valorizzato come testimonianza le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel processo penale, oltre a male interpretarne il contenuto; 4) violazione delle regole civilistiche di prova e omesso esame di fatti decisivi, per aver privilegiato le deposizioni della difesa e non considerato certificazioni mediche e cartella clinica, applicando secondo la ricorrente un criterio di prova più rigoroso di quello civilistico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il quarto motivo perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito e non emergente alcuna vera mancanza o illogicità radicale della motivazione. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, chiarendo che nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. opera una piena translatio iudicii e si applicano le regole processuali e probatorie del processo civile; le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel procedimento penale non sono state utilizzate come prova testimoniale in senso tecnico, ma solo liberamente apprezzate come fonte di convincimento. La Corte ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata si confrontava con il precedente vizio motivazionale ed esponeva, sia pure selettivamente, le ragioni della preferenza accordata ad alcune deposizioni rispetto ad altre. Spese compensate per la particolarità della fattispecie; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sull'onere della prova; la Corte ha ribadito che l'eventuale incertezza probatoria grava sulla parte che deve dimostrare il fatto costitutivo della domanda risarcitoria

  • art. 115 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte non ha ravvisato violazione tale da consentire il sindacato di legittimità

  • art. 116 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente in tema di libero convincimento e valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia esercitato correttamente il potere di apprezzamento

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per denunciare asserita motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato in relazione ai poteri del giudice di rinvio e alla conformazione al dictum rescindente

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di riassunzione dopo cassazione

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato in tema di giudizio di rinvio e limiti del giudice rinviato; la Corte ha escluso la violazione

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    evocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto la censura in realtà diretta a una rivalutazione del merito

  • art. 622 c.p.p.

    norma decisiva del caso: il rinvio del giudizio alle competenti sedi civili produce piena translatio iudicii ai soli effetti civili, con applicazione delle regole probatorie civili

  • art. 246 c.p.c.

    richiamato per escludere l'assunzione come testimone di chi abbia interesse diretto nella causa; la Corte ha precisato che le dichiarazioni della persona offesa del processo penale non sono state utilizzate come testimonianza in senso tecnico ma come materiale liberamente valutabile

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni; non è stata riconosciuta alcuna violazione

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni semplici; non è stata ravvisata violazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo, in caso di rigetto del ricorso, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio civile di rinvio conseguente ad annullamento della sentenza penale limitatamente agli effetti civili, il giudice civile opera una piena translatio iudicii e applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile.
  • Le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel processo penale, quando la causa prosegue in sede civile, non possono essere trattate come testimonianza in senso tecnico se ricorre il divieto di cui all'art. 246 c.p.c.; tuttavia possono essere liberamente valutate come elementi di prova nel complesso del materiale istruttorio.
  • La censura di motivazione apparente o di vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito, se la sentenza impugnata espone comunque le ragioni del proprio convincimento e seleziona, tra le prove raccolte, quelle ritenute più attendibili.
  • In tema di responsabilità civile da fatto illecito, l'incertezza sull'an debeatur o sulla riferibilità del fatto al convenuto si risolve a sfavore della parte che ha l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda risarcitoria.
  • Il giudice di merito, quando vi siano deposizioni contrastanti, deve confrontare gli elementi raccolti e motivare la preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre; è sufficiente, ai fini della legittimità, che il percorso logico sia comprensibile e controllabile, senza necessità di riportare integralmente tutte le deposizioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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