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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34068/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione del contribuente, confermando la legittimità della decisione della Commissione tributaria regionale che aveva respinto l'appello e, in sostanza, la correttezza degli avvisi di accertamento sintetico relativi al 2006 e 2007. Ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2006 e 2007, emessi con metodo sintetico ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, fondati su indici di capacità contributiva e su incrementi patrimoniali. Il contribuente impugnava gli atti sostenendo, in sintesi, che alcuni elementi posti a base dell'accertamento non fossero riferibili a redditi imponibili o non fossero stati correttamente valutati: 1) l'immobile di Pisticci non sarebbe stata un'abitazione secondaria ma un bene dell'impresa agricola riconducibile alla piccola proprietà contadina; 2) la somma di euro 65.000 ottenuta con mutuo nel 2005 avrebbe finanziato un acquisto successivo e non quello indicato dall'Ufficio; 3) le somme ricevute dal fratello e dalla moglie avrebbero costituito provvista da sottrarre alla capacità di investimento accertata; 4) le rate di mutuo pagate nel 2006 e 2007 non sarebbero espressive di capacità contributiva perché coperte da credito bancario; 5) l'Ufficio non avrebbe potuto applicare determinati indici e coefficienti per l'anno 2006; 6) vi sarebbero vizi motivazionali e processuali per omessa o apparente pronuncia e per mancato avvio del contraddittorio/accertamento con adesione. La Corte di cassazione ha esaminato tutti i motivi e li ha ritenuti infondati, osservando che le censure miravano in realtà a una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, e che il contribuente non aveva assolto all'onere di provare, con idonea documentazione, la diversa provenienza e destinazione delle somme e dei finanziamenti invocati. Ha inoltre ribadito che, nell'accertamento sintetico, il contribuente deve dimostrare la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, la loro entità e durata del possesso, non rilevando le intenzioni dei terzi che abbiano erogato somme; ha altresì richiamato il principio per cui il mutuo non esclude ma diluisce la capacità contributiva, rendendo rilevanti anche i ratei pagati. Quanto alla questione degli indici e coefficienti, la Corte ha corretto la motivazione del giudice di merito osservando che il metodo sintetico ha natura procedimentale e può applicarsi anche in relazione all'anno 2006.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    consente l'accertamento sintetico quando il reddito accertabile si discosta di almeno un quarto da quello dichiarato; la prova contraria del contribuente riguarda la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, la loro entità e la durata del possesso, documentati in modo idoneo; per le spese per incrementi patrimoniali la spesa si presume sostenuta nell'anno e nei cinque precedenti.

  • art. 115 c.p.c.

    non vi è violazione del principio di non contestazione quando il fatto non risulti allegato e provato in modo specifico e il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione fattuale.

  • art. 116 c.p.c.

    non è configurabile violazione per il solo fatto che il giudice di merito abbia valutato le prove in modo non favorevole alla parte ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di dimostrare la prova contraria all'accertamento sintetico grava sul contribuente; deve provare, con idonea documentazione, la diversa provenienza delle risorse e la loro disponibilità temporale.

  • art. 2735 c.c.

    la Corte esclude che i documenti invocati integrino confessione stragiudiziale, mancando riferimenti specifici all'immobile oggetto di causa.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    le censure sono state qualificate in parte come improprie richieste di rivalutazione del fatto; il vizio di motivazione nei limiti del nuovo n. 5 è stato ritenuto non sussistente.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione non è nulla quando la questione giuridica sia comunque infondata e la Corte possa correggere la motivazione senza rinvio.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    la dedotta nullità per motivazione apparente è esclusa perché la questione giuridica è comunque da respingere.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, giustificando la correzione della motivazione in cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte può correggere la motivazione e decidere senza rinvio quando la soluzione giuridica corretta non richieda ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    non trova applicazione la regola della doppia conforme perché il primo giudice aveva accolto solo parzialmente il ricorso.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 (versione vigente ratione temporis)

    la disciplina dell'accertamento sintetico è procedimentale e non pone problemi di retroattività quanto ai parametri applicativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull'accertamento sintetico, il contribuente non può limitarsi a contestare in modo astratto gli indici redditometrici o a proporre una lettura alternativa dei fatti: deve fornire prova documentale idonea della provenienza non reddituale delle somme e della loro effettiva disponibilità nel periodo rilevante.
  • La prova contraria ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 riguarda la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, la loro entità e la durata del possesso; non è sufficiente allegare che le somme siano transitate nella sfera del contribuente o che provengano da terzi, occorrendo dimostrarne la concreta idoneità a giustificare le spese contestate.
  • Ai fini dell'accertamento sintetico, non assume rilievo l'intento soggettivo del terzo che abbia effettuato versamenti o trasferimenti di denaro; rileva invece la prova oggettiva della disponibilità delle risorse e della loro destinazione a copertura delle spese o degli investimenti contestati.
  • Il mutuo non esclude la capacità contributiva, ma la distribuisce nel tempo: va detratto il capitale mutuato dalla spesa per investimento, mentre i ratei pagati annualmente restano elementi sintomatici di capacità contributiva se non adeguatamente giustificati.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di vizio di motivazione in richieste di nuova valutazione del materiale istruttorio già scrutinato dal giudice di merito.
  • La mancanza di pronuncia espressa su una questione di diritto non comporta cassazione quando la soluzione corretta del problema sia comunque negativa e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; in tali casi la Corte può correggere la motivazione e confermare il dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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