Cassazione Civile, Ordinanza n. 30841/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento IRAP per l'anno 2010 emesso nei confronti di un titolare di ditta individuale. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo nullo l'accertamento perché l'Agenzia non avrebbe dimostrato il rilascio della delega di firma da parte del Direttore a favore del sottoscrittore dell'atto, qualificandola come una delega "in bianco". L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 24 d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato alla delega di firma i requisiti propri della delega di funzioni. Il contribuente è rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, e trattabili unitariamente, i due motivi. Ha affermato continuità con il proprio orientamento secondo cui, per la valida sottoscrizione dell'avviso di accertamento, non è necessaria l'indicazione nominativa del delegante né la temporaneità della delega, potendo la delega di firma risultare anche da ordini di servizio interni che individuino il delegato tramite la qualifica rivestita. Ha inoltre precisato che l'art. 42, primo comma, d.P.R. 600/1973 riguarda la delega per la sottoscrizione e non può essere sovrapposto alla disciplina della delega di funzioni di cui all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001. Poiché la CTR non si è conformata a tali principi, il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR della Liguria, anche per le spese.
Norme richiamate
È invocato come vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.
È richiamato quale parametro violato per asserita ultrapetizione/mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
È richiamato nel motivo relativo alla motivazione della sentenza tributaria.
È richiamato per denunciare la violazione di legge in relazione all'art. 42 d.P.R. 600/1973.
Riguarda la sottoscrizione dell'avviso di accertamento; la Corte chiarisce che disciplina la delega di firma/sottoscrizione e non la delega di funzioni.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
La norma disciplina la delega di funzioni, con atto scritto e motivato, per periodo determinato; la Corte afferma che non è applicabile alla delega di firma dell'atto tributario.
Massime di principio
- Ai fini della validità della sottoscrizione di un avviso di accertamento, non è necessario che la delega di firma rechi l'indicazione nominativa del delegato o sia espressamente temporalmente limitata, purché sia comunque desumibile da atti organizzativi interni idonei a identificare il soggetto abilitato alla firma.
- La disciplina della delega di firma degli avvisi di accertamento tributari non coincide con quella della delega di funzioni prevista per i dirigenti pubblici: i requisiti di atto scritto, motivato e temporalmente determinato propri della delega di funzioni non si estendono automaticamente alla diversa ipotesi della sottoscrizione dell'atto.
- Quando la sentenza di merito fonda la nullità dell'avviso su un errato inquadramento della delega di firma e non si conforma ai principi di legittimità consolidati, la decisione è cassata con rinvio per nuovo esame conforme ai criteri indicati dalla Corte.
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