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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14704/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2005, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva tassato come plusvalenza la vendita di un terreno edificabile avvenuta nel 2005, effettuata da eredi di un precedente proprietario. Dopo il ricorso amministrativo e l'istanza di autotutela, l'Ufficio aveva emesso un provvedimento di autotutela parziale, riducendo l'importo della plusvalenza e della correlata imposta. I contribuenti impugnavano sia l'avviso originario sia l'atto di autotutela parziale; in primo grado il ricorso veniva accolto, mentre in appello l'Ufficio otteneva riforma della decisione. In cassazione il contribuente deduceva tre censure: 1) violazione delle norme sull'accertamento tributario e sull'autotutela, sostenendo che l'atto di autotutela parziale fosse in realtà un nuovo atto impositivo in diminuzione, soggetto ai termini decadenziali dell'accertamento; 2) violazione dell'art. 68 TUIR, contestando che la CTR avesse individuato il costo di acquisto del terreno, acquistato per successione, nel valore catastale rivalutato alla data di cessione invece che nel valore dichiarato nella denuncia di successione; 3) violazione delle norme sull'onere della prova e sul divieto di richiedere al contribuente documenti già in possesso dell'Amministrazione, poiché la CTR aveva ritenuto necessario che la denuncia di successione fosse allegata dal contribuente, nonostante fosse già nella disponibilità dell'Ufficio.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo che l'atto di autotutela parziale che riduce la pretesa originaria non integri un nuovo avviso di accertamento e non sia soggetto, come tale, alla disciplina dell'integrazione in aumento ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973. Accoglie invece il secondo e il terzo motivo: afferma che, per i terreni acquisiti per successione, l'art. 68 TUIR impone di assumere come prezzo di acquisto il valore dichiarato nella denuncia di successione, eventualmente aumentato dei costi inerenti successivi, e non il valore catastale rivalutato; inoltre rileva che la denuncia di successione risultava già nella disponibilità dell'Amministrazione, sicché la CTR non poteva pretendere che fosse nuovamente prodotta dal contribuente. La sentenza impugnata viene quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    commi precedenti; comma terzo

    l'integrazione o modificazione in aumento dell'accertamento originario richiede nuovi elementi sopravvenuti ed è soggetta al termine decadenziale; la mera riduzione in autotutela non integra una nuova pretesa tributaria.

  • art. 2-quater D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in L. 30 novembre 1994, n. 656

    richiamato dal ricorrente come base del potere di autotutela tributaria; la Corte lo considera nel quadro dell'autotutela che può portare a mera riduzione della pretesa originaria.

  • art. 68, commi 1 e 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    "Le plusvalenze... sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti... e il prezzo di acquisto..."; "per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati"

    per i terreni acquisiti per successione il costo iniziale va determinato sul valore dichiarato nella denuncia di successione, non su criteri diversi come il valore catastale rivalutato alla data di cessione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare l'erronea ripartizione dell'onere della prova operata dalla CTR, che aveva preteso dal contribuente la produzione di documenti già nella disponibilità dell'Amministrazione.

  • art. 6, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212

    "al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni pubbliche"

    l'Ufficio non può richiedere al contribuente documenti che risultino già in suo possesso; la CTR ha quindi errato nel pretendere la produzione della denuncia di successione.

Massime di principio

  • Nel sistema dell'autotutela tributaria, la riduzione della pretesa originaria non integra un nuovo atto impositivo: si tratta di una revoca parziale dell'atto precedente, che non richiede i presupposti e la motivazione propri dell'integrazione in aumento.
  • L'integrazione o modificazione in aumento di un accertamento tributario è ammessa solo entro i limiti temporali di legge e in presenza di nuovi elementi sopravvenuti; tale disciplina non si applica alle rettifiche in diminuzione.
  • Per la determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno pervenuto per successione, il prezzo di acquisto deve essere quello dichiarato nella denuncia di successione, maggiorato degli eventuali costi inerenti successivi, senza ricorso a criteri sostitutivi estranei alla norma.
  • In materia tributaria, il giudice non può addossare al contribuente l'onere di produrre documenti già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, poiché ciò contrasta con la regola di cui allo Statuto del contribuente e con il corretto riparto dell'onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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