Cassazione Civile, Sentenza n. 29214/2021 del 20/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale (Brescia) che aveva rigettato i ricorsi della società avverso avvisi di accertamento per imposte dirette, IVA (e con questioni connesse di IRAP) relativi agli anni 2002-2003. La controversia verteva su più profili: decadenza dell'azione accertatrice e applicazione del "raddoppio dei termini", qualificazione delle operazioni come oggettivamente inesistenti (accertamento analitico-induttivo ex art. 39 d.P.R. 600/1973 vs applicazione dell'art. 37-bis), omessa pronuncia su specifiche eccezioni (in particolare sulla decadenza per IRAP), validità motivazionale degli atti, inerenza e deducibilità dei costi, detraibilità dell'IVA e questioni processuali relative all'onere della prova e al contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto 13 dei 14 motivi di ricorso proposti da Piatto srl; ha invece accolto il terzo motivo relativo all'omessa pronuncia da parte della CTR sull'eccezione di decadenza dell'azione accertatrice in relazione all'IRAP. Per tale motivo la sentenza della CTR è stata cassata limitatamente a quel profilo e, ritenendo la questione risolvibile in diritto senza necessità di nuovi accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo i ricorsi introduttivi solo nella parte relativa all'IRAP. Pertanto, la posizione del contribuente è stata favorevolmente decisa sul punto IRAP; per il resto le pretese erariali (IRPEF/IVA e qualificazione delle fatture come inesistenti) sono state confermate. Le spese sono state compensate in ragione della parziale reciproca soccombenza.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis
Norma che disciplina il contraddittorio endoprocedimentale; la CTR ha ritenuto non applicabile l'art. 37-bis perché ha qualificato l'accertamento come analitico-induttivo ex art. 39, decisione ritenuta di merito non sindacabile in cassazione
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
Fondamento giuridico dell'accertamento "analitico-induttivo" utilizzato dall'Agenzia per contestare fatture riconosciute come operazioni oggettivamente inesistenti; la CTR ha confermato l'applicazione di tale articolo
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
Previsione collegata al cosiddetto "raddoppio dei termini" per l'accertamento IRPEF: la giurisprudenza richiede il riscontro di elementi che impongono l'obbligo di denuncia penale per far scattare il raddoppio; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione giurisprudenziale applicata dalla CTR
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57
Analogo riferimento per l'IVA rispetto al "raddoppio dei termini"; la Corte richiama l'orientamento secondo cui il raddoppio presuppone l'obbligo di denuncia penale per specifiche fattispecie
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109
Norma sulle deduzioni dei costi: la Corte conferma che i costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti non soddisfano i requisiti di certezza e inerenza e quindi non sono deducibili
Legge 23 dicembre 1993, n. 537, art. 14 (come modificato dall'art. 8 del d.l. 16/2012)
Principio secondo cui l'acquirente può in taluni casi dedurre costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti ma non quelli relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti; la Corte ha ritenuto applicabile questo principio per escludere la deducibilità dei costi contestati
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21
Richiamato per il principio che, quando sono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'IVA relativa è dovuta e non può essere compensata mediante meccanismi di detrazione ex art. 19, isolando l'obbligazione tributaria relativa alle fatture inesistenti
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
Norma sulla detrazione dell'IVA: la Corte conferma che la detrazione non può operare in presenza di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti
Codice di procedura civile, art. 112
Principio dell'obbligo per il giudice di pronunciarsi su tutte le eccezioni: la Corte ha rilevato omessa pronuncia della CTR sull'eccezione relativa all'IRAP e ha deciso che, trattandosi di questione di diritto, poteva decidere nel merito senza rinvio
Regola sull'onere della prova: la Corte ha ritenuto che non si fosse verificata una errata attribuzione dell'onere della prova da parte della CTR e che le contestazioni in fatto rientrassero nel sindacato di merito
Massime di principio
- Il "raddoppio dei termini" per l'accertamento (art. 43 DPR 600/1973 e art. 57 DPR 633/1972) scatta in presenza dei presupposti che impongono l'obbligo di denuncia penale: non si tratta di una semplice proroga automatica dei termini e la sua applicazione va valutata caso per caso secondo la giurisprudenza consolidata
- L'art. 37-bis (contraddittorio endoprocedimentale) non si applica automaticamente: se l'accertamento è qualificato dal giudice come analitico-induttivo ex art. 39 (es. fatture per operazioni oggettivamente inesistenti), l'obbligo del contraddittorio specifico può essere escluso; tale qualificazione è valutazione di merito
- Per le fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti sono escluse la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA: l'amministrazione può recuperare imposte e l'onere di provare inerenza, certezza e sussistenza dei costi grava sul contribuente
- Se il giudice d'appello omette di pronunciare su un'eccezione, la Corte di cassazione può, in presenza di una questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, decidere direttamente nel merito evitando il rinvio
- Le censurazioni che mirano a rimettere in discussione valutazioni probatorie e di fatto della CTR sono in genere inammissibili in cassazione e vanno soggette al limite del sindacato sul vizio di motivazione
- In caso di parziale successo reciproco tra contribuente e Erario le spese possono essere compensate; le questioni processuali (omessa pronuncia, violazione del principio del contraddittorio, articolazione dell'onere della prova) vanno attentamente valorizzate nella strategia processuale
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