Cassazione Civile, Sentenza n. 29009/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (enti pubblici)
La controversia
La ricorrente, agendo quale genitore di una minore affetta da autismo e bisognosa di prestazioni assistenziali, aveva proposto ricorso ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 150 del 2011 contro il Comune, l'azienda sanitaria locale e la Regione. Chiedeva l'accertamento della natura discriminatoria delle omissioni degli enti nell'attuazione del progetto individuale di assistenza previsto dall'art. 14 della L. n. 328 del 2000, nel mancato riconoscimento dell'assegno di cura e nelle modalità di erogazione degli interventi; chiedeva inoltre che gli enti fossero obbligati ad adempiere e condannati al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva respinto le domande, rilevando che il giudice ordinario poteva accertare la discriminazione e le relative conseguenze, ma non imporre alla pubblica amministrazione l'attuazione di piani di assistenza sociale o economica; aveva inoltre ritenuto provati un piano attuativo e un intervento di sostegno economico, senza prova della discriminazione. La Corte d'appello di Bologna, con ordinanza depositata il 20 febbraio 2019, aveva confermato la decisione, compreso il difetto di legittimazione passiva della Regione, anche perché le ragioni della pronuncia di primo grado non erano state adeguatamente censurate. Con sei motivi la ricorrente ha denunciato: 1) motivazione apparente, in particolare sul difetto di legittimazione passiva della Regione; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la normativa in materia di disabilità comportasse un'attenuazione o inversione dell'onere della prova; 3) e 4) violazione dell'obbligo di interpretazione conforme ai principi europei e costituzionali e richiesta di enunciazione d'ufficio di un principio di diritto ai sensi dell'art. 363 c.p.c., contestando anche la valutazione di una dichiarazione del Garante regionale dell'infanzia; 5) violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese, in ragione della pretesa novità della questione; 6) richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme sull'assistenza sociale alle persone disabili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 3, rilevando preliminarmente che l'esposizione dei fatti e della vicenda processuale era insufficiente e che i motivi erano formulati in modo poco chiaro. Ha comunque esaminato le censure: il primo motivo è inammissibile per assoluta mancanza di specificità, non individuando la motivazione concretamente criticata, ed è anche infondato perché la Corte d'appello aveva spiegato il difetto di legittimazione passiva regionale e rilevato l'inadeguata censura in appello. Il secondo motivo è inammissibile: non indica concretamente come l'onere probatorio sarebbe stato posto a carico della ricorrente e non coglie la ratio della decisione d'appello, fondata sull'insufficiente impugnazione della decisione di primo grado; la prova della natura discriminatoria della condotta gravava comunque sull'attrice. Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili: non risulta che la Corte d'appello abbia applicato una regola probatoria difforme da quella invocata, mentre la contestazione della valutazione della lettera del Garante riguarda l'apprezzamento del valore probatorio del documento, riservato al giudice di merito, e non l'interpretazione conforme di norme. Il quinto motivo è infondato: la compensazione delle spese è facoltà discrezionale del giudice e la controversia non era stata decisa in ragione della novità della questione, bensì del difetto di prova della discriminazione. Il sesto motivo non può essere accolto: le norme la cui costituzionalità si contestava non erano individuate con chiarezza e la questione era comunque priva di rilevanza, poiché il rigetto dipendeva da un accertamento di fatto sull'assenza di condotte discriminatorie, non dall'applicazione di una legge incostituzionale. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.050, oltre euro 200 per spese legali, ed è stato dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è dichiarato inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 3.
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non espone sufficientemente i fatti sostanziali e la vicenda processuale, impedendo la comprensione delle questioni sottoposte alla Corte.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invece, scorrendo l’illustrazione non si coglie alcunché né in via diretta né in via indiretta che la individui.
La denuncia di motivazione apparente richiede che il ricorrente individui la motivazione censurata; il vizio ricorre quando la motivazione, pur graficamente esistente, non contiene le ragioni che giustificano la decisione.
art. 2697 c.c.
Si badi che solo la decisione di primo grado ha una ratio basata sul difetto di prova, che peraltro è corretta, in quanto riferita ad un presupposto- quello che le condotte contestate fossero discriminatorie- la cui prova gravava sull’attore.
L'onere di provare il carattere discriminatorio delle condotte contestate grava su chi agisce per ottenerne l'accertamento; la censura sulla ripartizione dell'onere deve inoltre confrontarsi con la concreta ratio della decisione impugnata.
art. 92 c.p.c.
Quel motivo di compensazione presuppone che la questione di diritto – e, per certi versi, la fattispecie concreta – siano del tutto nuove, mai poste all’attenzione della giurisprudenza; e dove l’esito del giudizio è determinato proprio, in tutto o in parte, dall’assenza di precedenti utili: non è il caso che ci occupa, che invece è simile ad altri casi, e dove l’esito del giudizio non è stato condizionato dalla novità, ma dal difetto della prova di quanto si asseriva, ossia dal difetto di prova di una condotta discriminatrice.
La novità della questione può giustificare la compensazione delle spese quando la questione e, se del caso, la fattispecie siano del tutto nuove e l'esito dipenda anche dall'assenza di precedenti utili; la compensazione resta comunque una facoltà discrezionale del giudice di merito.
art. 363, comma 3, c.p.c.
Ritiene inoltre che il principio di diritto volto ad affermare questa interpretazione conforme possa essere espresso d’ufficio da questa Corte.
La norma è richiamata nel motivo della ricorrente, ma la Corte non enuncia un principio di diritto ai sensi di tale disposizione; il testo non offre un'interpretazione sostanziale della norma.
art. 28 D.Lgs. n. 150/2011
Ha agito in giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28, in qualità di genitore della minore A.A., ragazza affetta da autismo, e dunque bisognosa di prestazioni assistenziali, ed ha convenuto in giudizio il Comune di Modena, la USL di Modena e la Regione Emilia-Romagna.
La disposizione individua il rito utilizzato per chiedere l'accertamento della condotta discriminatoria e le conseguenti tutele; la pronuncia non ne sviluppa ulteriormente l'interpretazione.
art. 14 L. n. 328/2000
Ha chiesto che venisse accertato il comportamento discriminatorio di questi enti, i quali non avrebbero attuato un idoneo progetto individuale (di assistenza della minore) previsto dalla L. n. 328 del 2000, art. 14;
La disposizione è indicata quale fonte del progetto individuale di assistenza invocato dalla ricorrente; la Corte non ne interpreta il contenuto, poiché la controversia in Cassazione viene decisa per ragioni processuali e per la mancata adeguata censura della decisione di merito.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La declaratoria d'inammissibilità comporta che la Corte dia atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto e nella misura dovuta.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, l'esposizione dei fatti sostanziali e della vicenda processuale deve consentire di comprendere le domande, le ragioni della legittimazione delle parti, le difese e il contenuto delle decisioni di merito; la sua insufficienza può determinare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c.
- La censura di motivazione apparente deve individuare in modo specifico la motivazione contestata e il vizio che la inficia; non è sufficiente richiamare in astratto il quadro normativo o i principi di tutela rilevanti.
- Chi domanda l'accertamento della natura discriminatoria di una condotta deve provarne il carattere discriminatorio. La contestazione della regola sull'onere della prova deve indicare come essa sia stata concretamente applicata e confrontarsi con la ratio decidendi della pronuncia impugnata.
- La censura in cassazione deve investire la ragione effettiva della decisione: se la pronuncia d'appello conferma quella di primo grado perché i relativi motivi di impugnazione erano inadeguati, non è pertinente una critica che discuta soltanto la regola probatoria applicata in primo grado.
- L'interpretazione conforme riguarda le disposizioni normative; la valutazione del valore probatorio di un documento è invece apprezzamento di merito e non può essere trasformata, di per sé, in una questione di interpretazione conforme.
- La compensazione delle spese per novità della questione presuppone che la questione giuridica e, se del caso, la fattispecie siano del tutto nuove e che l'esito dipenda anche dall'assenza di precedenti utili; la scelta di compensare resta una facoltà discrezionale del giudice di merito.
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