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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19568/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da due avvisi di accertamento emessi a carico di una società cooperativa per gli anni d'imposta 2008 e 2009. Sul primo avviso, relativo a Irap e Ires, l'Ufficio contestava irregolarità contabili, costi non di competenza o non adeguatamente documentati e, soprattutto, l'indebita variazione in diminuzione operata dalla società a titolo di ristorni ai soci, ritenuta eccedente i limiti applicabili alle cooperative non agricole. Dopo un primo rigetto nei gradi di merito, la Cassazione aveva cassato con rinvio per omesso esame di un fatto decisivo: se le somme portate in diminuzione comprendessero o meno Irap e Ires. Il giudice di rinvio accolse la tesi della società, ritenendo che gli importi fossero legittimi ristorni e non restituzioni di imposte, con conseguente inapplicabilità dei limiti di deducibilità invocati dall'Ufficio. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non si era attenuto al principio di diritto enunciato, avendo trattato come già accertato un fatto che invece doveva essere verificato. Sul secondo avviso, riferito al 2009 e fondato sulla perdita derivante dalla deduzione delle componenti negative dell'anno precedente, l'Agenzia censurava la sentenza d'appello che aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo automaticamente caducato l'atto successivo per effetto dell'annullamento del primo, senza motivare adeguatamente e senza verificare il concreto contenuto della decisione sul presupposto, nonostante l'autonomia dei periodi d'imposta.

La decisione

La Corte riunisce i due ricorsi. Accoglie l'unico motivo del ricorso relativo al primo avviso e il terzo motivo del ricorso relativo al secondo avviso, reputando assorbiti gli altri motivi. La cassazione rileva che il giudice di rinvio, sul primo avviso, aveva erroneamente considerato già accertato un fatto che invece la precedente sentenza di legittimità aveva soltanto rimesso al suo esame, ossia la composizione delle somme indicate in diminuzione. Quanto al secondo avviso, la Corte censura la decisione d'appello per avere recepito senza verifica l'annullamento dell'atto presupposto, omettendo di accertarne le ragioni e gli effetti sull'accertamento relativo al 2009. Le sentenze impugnate sono quindi cassate con rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, perché riesamini il primo avviso e poi valuti le ricadute di tale esito sul secondo avviso; al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e, sui punti decisivi non congruamente valutati, può riesaminare i fatti acquisiti e quelli da acquisire, ma non può considerare già accertato ciò che era stato invece rimesso al suo esame.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Richiamato come parametro della nullità per difetto di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come parametro della motivazione necessaria delle sentenze tributarie.

  • art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato per contestare la decisione resa prima del passaggio in giudicato della sentenza sul presupposto e, quindi, prima del venir meno della ragione di sospensione.

  • art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato in relazione al rapporto tra avviso di accertamento successivo e atto impositivo presupposto.

  • art. 99 TUIR

    Le limitazioni alla deducibilità degli oneri fiscali sono ritenute inapplicabili ove le somme indicate come ristorni non includano imposte restituite ma costituiscano legittimi ristorni ai soci.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione sui punti decisivi non congruamente valutati, ma conserva il potere-dovere di accertare in fatto la circostanza rimessa al suo esame e di rivalutare i fatti già acquisiti nei limiti tracciati dalla sentenza rescindente.
  • Non è conforme al vincolo del rinvio considerare come già accertato un fatto che la Cassazione ha soltanto indicato come oggetto di verifica demandata al giudice di merito.
  • In materia tributaria, l'autonomia dei periodi d'imposta non esclude che la sorte dell'atto presupposto possa incidere sull'atto successivo, ma tale incidenza va verificata con riguardo al contenuto concreto della pronuncia sull'atto precedente e alle ragioni effettive della pretesa fiscale successiva.
  • La motivazione della sentenza che fa derivare automaticamente l'annullamento di un avviso successivo dall'esito del giudizio sul precedente avviso è censurabile se non spiega il nesso logico-giuridico tra i due atti e non esamina il fondamento specifico della ripresa a tassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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