Cassazione Civile, Ordinanza n. 25346/2021 del 20/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione proposta avverso un'esecuzione forzata collegata a un fermo amministrativo disposto in relazione a cartelle di pagamento per crediti comunali derivanti da violazioni del codice della strada. La parte opponente deduceva l'inesistenza o nullità della notifica delle cartelle e la mancata ricezione dei verbali di accertamento presupposti. In primo grado, il giudice di pace accoglieva l'opposizione ritenendo non provata la rituale notifica delle cartelle per mancato invio della raccomandata informativa e non provata la riferibilità dei verbali prodotti alle cartelle. In appello, il Tribunale accoglieva invece l'impugnazione dell'agente della riscossione, ritenendo validamente notificate le cartelle ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e qualificando la domanda come opposizione recuperatoria tardiva, quindi inammissibile. In cassazione la ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava la violazione degli artt. 23 L. n. 689/1981 e 615 c.p.c., sostenendo che era stata dedotta anche l'estinzione del credito e quindi la mancata formazione del titolo esecutivo, con conseguente proponibilità sempre dell'opposizione all'esecuzione; con il secondo denunciava la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che il Tribunale avesse trascurato che il primo giudice aveva accolto la domanda di nullità dei titoli esecutivi senza appello sul punto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, quando si contesti una cartella di pagamento per sanzione amministrativa stradale deducendo che essa sia il primo atto conoscitivo della pretesa a causa della nullità o omissione della notifica del verbale di accertamento, l'azione va proposta come opposizione recuperatoria ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, entro trenta giorni dalla notifica della cartella; non può essere aggirato tale termine qualificando la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. La Corte ha inoltre rilevato che l'opposizione all'esecuzione resta possibile solo per fatti successivi o per prescrizione non interrotta da valida notifica, ipotesi non dedotta. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretto che il Tribunale verificasse officiosamente la tardività dell'azione, trattandosi di verifica logicamente preliminare e idonea ad assorbire ogni altro esame, senza che potesse operare il preteso giudicato interno sulla diversa statuizione di primo grado.
Norme richiamate
Richiamato per ribadire che l'opposizione avverso sanzioni amministrative per violazioni stradali segue il rito speciale quando si contesti la mancata o invalida notificazione del verbale presupposto.
Esclusa la sua utilizzabilità quando la doglianza riguarda la mancata notifica del verbale di accertamento e quindi il primo momento di conoscenza della pretesa sanzionatoria.
Indicato come il corretto rimedio per l'opposizione c.d. recuperatoria contro la cartella di pagamento che costituisca il primo atto conoscitivo della sanzione.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dal giudice di merito per affermare la validità della notifica delle cartelle di pagamento.
Evocato nel secondo motivo, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la tardività dell'azione era questione preliminare rilevabile anche d'ufficio.
Evocato nel secondo motivo quale vizio motivazionale, ma non accolto perché la decisione del Tribunale si fondava su una verifica processuale assorbente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando l'opposizione riguarda una cartella di pagamento per sanzioni amministrative stradali deducendo la mancata o invalida notifica del verbale presupposto, il rimedio corretto è l'opposizione "recuperatoria" prevista dalla disciplina speciale e non l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
- Il termine per proporre l'opposizione recuperatoria decorre dalla notifica della cartella e non è eludibile mediante la qualificazione della domanda come azione contro un preteso difetto originario di titolo esecutivo.
- L'opposizione all'esecuzione resta ammissibile solo per fatti estintivi successivi o per la prescrizione del credito non interrotta da valida notificazione, non per contestare nei termini la mancata conoscenza del verbale presupposto.
- La verifica della tempestività dell'azione è un antecedente logico-processuale che il giudice può e deve rilevare anche d'ufficio; se la domanda è tardiva, ogni ulteriore questione resta assorbita.
- La mera deduzione dell'assenza di titolo non consente di aggirare i termini decadenziali previsti per la tutela recuperatoria quando la doglianza sostanziale coincide con la mancata notifica del verbale di accertamento.
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