L.R. Sicilia 15/2000
Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce l’anagrafe canina in Sicilia, disciplina identificazione, obblighi di iscrizione e di comunicazione dei proprietari, nonché cattura, custodia, sterilizzazione e possibile rimessa in libertà di cani randagi. Regola anche la tutela dei gatti in libertà, i rifugi sanitari, i contributi ai comuni e alle associazioni e le sanzioni. Restano rilevanti soprattutto le norme su anagrafe, gestione e protezione animale nel territorio siciliano.
Anagrafe canina, tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo in Sicilia
Anagrafe canina, tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo in Sicilia
La legge regionale disciplina, per il territorio della Regione siciliana, l’anagrafe canina, l’identificazione dei cani, la prevenzione del randagismo, la tutela di cani e gatti e l’organizzazione dei rifugi e dei relativi interventi sanitari. Si tratta di una normativa organica di protezione animale, con obblighi per proprietari, comuni, aziende sanitarie locali e associazioni protezionistiche.
Finalità e soggetti competenti
La Regione promuove la protezione degli animali domestici e d’affezione, l’educazione al loro rispetto e interventi per la tutela della salute umana e animale, la salvaguardia del territorio, il riequilibrio ambientale e la prevenzione del randagismo. Gli adempimenti sono affidati alla Regione, alle province regionali, ai comuni singoli o associati e alle aziende unità sanitarie locali, con possibile collaborazione delle associazioni protezionistiche o animaliste.
Anagrafe canina e obbligo di iscrizione
L’anagrafe canina è istituita a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge e riguarda tutti i cani presenti nel territorio regionale. Ogni cittadino residente in Sicilia che sia proprietario o detentore di un cane deve registrarlo entro 180 giorni dalla nascita; per i cani già presenti al momento dell’istituzione dell’anagrafe, il termine decorre da tale istituzione.
Devono inoltre essere iscritti:
- i cani provenienti da altre regioni ma detenuti da soggetti residenti in Sicilia, entro 90 giorni dall’ingresso nel territorio regionale;
- i cani al seguito di soggetti residenti in altre regioni e dimoranti in Sicilia, entro 90 giorni dall’ingresso, presso l’ASL del domicilio.
Sono esclusi dall’obbligo i cani delle Forze Armate e di Polizia e quelli al seguito di non residenti che soggiornino in Sicilia per meno di 90 giorni. Veterinari e associazioni che vengano a conoscenza di cani non iscritti devono segnalarlo entro 7 giorni a comune e ASL competenti.
Identificazione del cane e scheda anagrafica
L’iscrizione è accompagnata dall’identificazione del cane mediante microchip impiantato sottocute sul lato sinistro alla base del padiglione auricolare. Il microchip contiene un codice unico e immodificabile leggibile con apposito lettore.
Le operazioni di anagrafe sono effettuate dall’area di sanità pubblica veterinaria dell’ASL oppure da veterinari liberi professionisti autorizzati. La scheda anagrafica contiene i dati segnaletici, la fotografia dell’animale quando prodotta, le generalità del proprietario o detentore, il codice assegnato e gli estremi del veterinario che ha eseguito il tatuaggio/impianto.
La fotografia è obbligatoria per i cani appartenenti a razze particolarmente aggressive che possano essere impiegate nei combattimenti. La scheda compilata da veterinario libero professionista deve essere trasmessa all’ASL entro 8 giorni; la copia rilasciata al proprietario segue il cane in ogni trasferimento di proprietà o possesso e deve essere esibita su richiesta delle autorità.
Codice identificativo e compatibilità con altre regioni
Il codice identificativo comprende:
- ultime tre cifre del codice ISTAT del comune di residenza;
- sigla della provincia;
- numero progressivo dell’animale;
- lettera “S” per i cani sterilizzati.
Il cambio di residenza del proprietario o la cessione del cane non comportano modifica del codice. I cani già registrati in altre regioni sono identificati secondo la legge siciliana se i sistemi di provenienza non sono compatibili.
Obblighi successivi all’iscrizione
I proprietari o detentori devono comunicare all’ASL competente:
- la cessione del cane;
- il cambio di residenza;
- la morte dell’animale;
- la scomparsa dell’animale.
I termini sono di 30 giorni per cessione e cambio residenza, e di 10 giorni per morte e scomparsa. La denuncia di morte deve essere corredata da certificato veterinario. L’ASL aggiorna l’anagrafe in conseguenza delle variazioni comunicate.
Cattura, custodia e restituzione dei cani vaganti
I comuni, singoli o associati, direttamente o tramite convenzione con enti, privati o associazioni iscritte all’albo regionale, provvedono alla cattura dei cani vaganti con sistemi indolori e senza trappole, bocconi avvelenati o mezzi crudeli. La cattura da parte di soggetti non autorizzati è vietata.
I cani catturati sono condotti nei rifugi sanitari pubblici o convenzionati e sottoposti a controllo sanitario. Il rifugio verifica il codice identificativo e, se possibile, avverte il proprietario anche telefonicamente o telegraficamente; l’ASL deve comunque inviare raccomandata A/R al proprietario risultante dall’anagrafe. Il ritiro è obbligatorio entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata.
Le spese di custodia e mantenimento sono a carico del proprietario, secondo tariffe determinate dal decreto attuativo. Sono esenti dai costi, per queste voci, i soggetti con più di 65 anni e i titolari di pensione sociale.
Controllo della popolazione canina, affidamento e sterilizzazione
I cani catturati non iscritti all’anagrafe possono essere restituiti al proprietario o detentore se reclamati entro 15 giorni dalla notifica della cattura, previo pagamento delle spese e della sanzione per omessa iscrizione. Trascorsi 30 giorni dalla cattura, i cani non reclamati possono essere affidati a privati o associazioni protezionistiche o animaliste, previa iscrizione e identificazione.
Le associazioni che gestiscono rifugi possono anch’esse prendere in affidamento i cani. I cani non reclamati né affidati sono sterilizzati entro i 15 giorni successivi e non possono essere soppressi, salvo i casi previsti dalla normativa sanitaria. Possono essere rimessi in libertà, previa sterilizzazione e iscrizione all’anagrafe come cani senza proprietario, se le strutture non hanno recettività sufficiente o, in certe condizioni, anche su richiesta dei residenti del quartiere/caseggiato in cui vivono, purché siano docili e in buone condizioni di salute.
Se un cane sterilizzato viene nuovamente catturato, può essere rimesso in libertà o ricoverato per cure, previo controllo sanitario favorevole. La soppressione è ammessa solo nei casi di legge, per comprovata pericolosità o per patologie gravi e incurabili, con modalità eutanasiche.
Sterilizzazione e controllo delle nascite
Le ASL predispongono interventi preventivi per il controllo delle nascite della popolazione felina e canina, utilizzando ambulatori messi a disposizione dai comuni. La sterilizzazione è effettuata solo da veterinari, con tecniche chirurgiche o farmacologiche idonee e con ogni cautela per evitare sofferenze.
Per i cani iscritti all’anagrafe, la sterilizzazione è a carico del proprietario o detentore secondo tariffario. I cani affidati ai sensi della disciplina sul randagismo sono sterilizzati gratuitamente dalla ASL, anche se la sterilizzazione è richiesta successivamente all’affidamento.
Tutela dei gatti in libertà e colonie feline
È vietato maltrattare i gatti randagi o domestici e allontanare i gatti liberi dal loro habitat naturale, inteso come qualunque area edificata o meno in cui sia stabilmente insediato un gatto o una colonia felina, anche se accudita dai cittadini.
I comuni possono stipulare convenzioni con associazioni protezionistiche o animaliste per il censimento e la gestione delle colonie feline. La convenzione segue uno schema tipo e può prevedere il rimborso di spese entro limiti massimi stabiliti dal decreto attuativo.
I gatti liberi vanno sterilizzati, se le condizioni di salute lo consentono, dalla ASL, con apposizione della lettera “S” mediante tatuaggio, e poi rimessi in libertà nella colonia di provenienza. Se la colonia è gestita da un’associazione, la sterilizzazione può avvenire presso veterinari convenzionati. La cattura è ammessa solo per motivi sanitari comprovati.
I comuni possono autorizzare ricoveri per gatti nelle zone popolate da felini. I rifugi per gatti sono soggetti ad autorizzazione regionale e devono adeguarsi ai requisiti fissati dal decreto attuativo entro un anno dalla sua pubblicazione. I gatti di cui i proprietari non possono più occuparsi possono essere affidati alle associazioni che gestiscono rifugi; se non affidati entro 30 giorni, sono sterilizzati gratuitamente. La soppressione dei gatti liberi è consentita solo per gravi patologie incurabili.
Rifugi sanitari pubblici, rifugi per ricovero e convenzioni
I rifugi sanitari pubblici sono strutture attrezzate per ricovero, controllo, eventuale sterilizzazione e cura di cani e gatti catturati; i rifugi per ricovero servono alla permanenza temporanea. Comuni e province devono risanare i canili esistenti, costruire rifugi sanitari pubblici e gestirli, garantendo anche spazi adeguati per gatti incidentati o sterilizzati.
Se i rifugi pubblici mancano o sono insufficienti, i comuni possono affidare la custodia a associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’albo, mediante convenzioni secondo schema tipo. Tali associazioni possono anche gestire i rifugi sanitari pubblici sotto controllo dell’ASL. Nei rifugi comunali è previsto un responsabile amministrativo; nei rifugi gestiti da associazioni gli adempimenti sono svolti dalle stesse.
I rifugi sono aperti al pubblico con orari regolari per favorire adozioni e possono avvalersi di collaborazione volontaria gratuita. Deve essere consentito l’accesso ai responsabili locali delle associazioni per il controllo della gestione.
Autorizzazioni, requisiti e controlli sanitari
L’attivazione di rifugi sanitari pubblici e privati è subordinata ad autorizzazione dell’Assessore per la sanità. Il decreto attuativo disciplina requisiti strutturali, caratteristiche delle strutture e modalità di rilascio delle autorizzazioni; i rifugi esistenti devono adeguarsi entro un anno dalla pubblicazione del decreto.
L’assistenza sanitaria nei rifugi pubblici è assicurata dalla ASL, mentre nei rifugi privati è garantita da veterinari liberi professionisti individuati dall’associazione gestore. Nei rifugi sanitari pubblici è attivo un sistema di sorveglianza per le principali malattie infettive e zoonosi.
Albo regionale delle associazioni protezionistiche o animaliste
Presso l’Assessorato della sanità è istituito l’albo delle associazioni per la protezione degli animali. Vi si iscrivono le associazioni costituite con atto pubblico, senza fini di lucro, che perseguono finalità di tutela, cura e protezione degli animali.
I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore. In prima applicazione possono chiedere l’iscrizione le associazioni costituite con atto pubblico che, da almeno due anni, gestiscano rifugi per animali.
Commissione per i diritti degli animali
È istituita una commissione consultiva sui temi della legge, con compiti di monitoraggio dell’attuazione e supporto sulle materie inerenti. È composta da rappresentanti istituzionali, veterinari, associazioni e un etologo. È nominata con decreto del Presidente della Regione, dura in carica quattro anni e deve essere convocata almeno quattro volte l’anno.
Contributi e sostegni economici
L’Assessore per la sanità concede contributi ai comuni per il risanamento dei canili comunali, per la costruzione di nuovi rifugi sanitari pubblici e per la predisposizione di ambulatori veterinari per anagrafe e sterilizzazione. I contributi possono essere riconosciuti anche alle associazioni iscritte all’albo che gestiscono rifugi da almeno due anni, fino al 50% della spesa complessiva debitamente documentata.
I contributi sono concessi su progetti esecutivi approvati e conformi ai requisiti igienico-strutturali. Se i lavori non iniziano entro 6 mesi o non si concludono entro 18 mesi dall’erogazione, il contributo è recuperato, salvo forza maggiore. Sono previsti anche contributi alle associazioni per il mantenimento degli animali affidati. Il decreto attuativo disciplina requisiti, limiti, controlli e misura massima delle spese rimborsabili; i contributi non possono superare il 50% di tale misura e sono rapportati a un ricovero massimo di 180 giorni per cane.
Entro due anni dall’entrata in vigore, i comuni devono prevedere negli strumenti urbanistici aree idonee per servizi destinati a rifugi per cani e gatti, concedibili anche in comodato ad enti e associazioni iscritte all’albo per la costruzione o l’ampliamento di rifugi permanenti.
Indennizzi per danni zootecnici e educazione
La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, sulla base del valore medio di mercato ridotto del 20%, con accertamento e certificazione della ASL. Le modalità di liquidazione rinviano a una circolare dell’Assessore per la sanità.
La Regione promuove programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute, in collaborazione con ASL, ordini veterinari, scuole, università e associazioni. L’Assessore approva piani pluriennali di formazione e aggiornamento del personale sanitario e iniziative di sensibilizzazione della popolazione.
Cimiteri per animali d’affezione
I comuni possono realizzare cimiteri per il seppellimento di animali d’affezione, tra cui cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, altri piccoli animali domestici e cavalli, purché un certificato veterinario escluda malattie trasmissibili all’uomo o soggette a denuncia. La realizzazione è subordinata al parere preventivo dell’ASL competente.
Divieto di combattimento tra animali e confisca
È vietato organizzare combattimenti fra animali, assistervi e puntare o scommettere sugli animali impiegati. La sanzione colpisce anche proprietari e detentori, salvo che il fatto sia avvenuto contro la loro volontà. È sempre disposta la confisca degli animali utilizzati o destinati ai combattimenti, che vengono mantenuti nei rifugi o affidati ad associazioni o strutture per il recupero comportamentale.
Sanzioni generali
Per le violazioni della legge non altrimenti sanzionate si applica la sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 500 mila. Il sindaco è l’autorità competente a ricevere il rapporto e irrogare le sanzioni. I proventi spettano alla Regione e sono destinati al finanziamento degli interventi previsti dalla legge.
Disposizioni transitorie e finanziarie
Le convenzioni già vigenti per la custodia dei cani catturati restano efficaci fino alla scadenza e comunque non oltre 24 mesi dall’entrata in vigore della legge; poi possono essere rinnovate secondo la nuova disciplina. Per le custodie iniziate dopo il decreto attuativo, il corrispettivo non può superare il limite stabilito dal decreto.
La legge prevede una copertura finanziaria triennale 2000-2002 e rinvia a somme statali e al bilancio regionale per la copertura degli oneri. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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