Cassazione Civile, Sentenza n. 21722/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto dei ricorsi avverso la cartella esattoriale n. 11020110021582274 relativa a recupero a tassazione di IVA 2007 e sanzione. La ricorrente deduceva, con sette motivi: invalidità della notifica della cartella (contestando la possibilità che il concessionario abbia notificato a mezzo posta anziché l'ufficiale giudiziario, richiamando la l. 890/1982 e l'art. 26 DPR 602/1973), omesso esame di un fatto decisivo (relata di notifica), carenza di motivazione dell'atto impositivo, errori sull'onere della prova in ordine alla pretesa erariale, effetti della seconda notificazione identica sulla precedente impugnazione, e illegittima riunione dei procedimenti senza domanda di parte.
La decisione
Prima dell'udienza di discussione in Cassazione la ricorrente ha effettuato i pagamenti dovuti e ha depositato memoria con espressa rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la rinuncia, tempestivamente comunicata prima dell'udienza, sia efficace anche se depositata via PCT e senza accettazione della controparte, con conseguente cessazione della materia del contendere. Per tali ragioni la Corte non è entrata nel merito dei motivi di doglianza e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite del giudizio di legittimità e precisando che non è applicabile il cosiddetto doppio contributo unificato, riservato ai casi di rigetto o declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
Norma che disciplina la notifica delle cartelle esattoriali anche mediante posta; la questione sull'operatività delle diverse modalità di notifica (concessionario vs ufficiale giudiziario) è stata sollevata dalla ricorrente ma non decisa dalla Corte, essendo intervenuta la rinuncia.
legge 20 novembre 1982, n. 890, artt. 1 e 14
Richiamata dalla ricorrente per sostenere che le notifiche a mezzo posta validamente si perfezionano solo se eseguite dall'ufficiale giudiziario e che l'art. 14 consente la notifica diretta solo agli uffici finanziari; la Corte non si è pronunciata sul merito della interpretazione a causa della cessazione della materia del contendere.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 / n. 602, art. 67
Riferimento normativo utilizzato nei motivi concernenti conseguenze della seconda notificazione e sulle regole procedurali, ma non valutato nel merito dalla Corte per la rinuncia della ricorrente.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29
Norma del processo tributario richiamata in relazione alla riunione dei procedimenti di impugnazione; la contestazione è stata sollevata ma rimasta inesaminata per effetto della rinuncia.
codice di procedura civile, art. 306 e art. 390
La Corte ha richiamato che l'art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione e che, ai sensi dell'art. 390 ultimo comma, la comunicazione della rinuncia agli avvocati delle parti può essere sufficiente; da ciò discende che la rinuncia è atto unilaterale recettizio ed efficace anche senza accettazione della controparte.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso l'applicazione del cosiddetto doppio contributo unificato perché tale sanzione procedurale si applica solo in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, essendo norma di stretta interpretazione.
Precedenti giurisprudenziali citati
Cass. Sez. U, n. 34429/2019; Cass. n. 20953/2022; Cass. n. 4505/2001
Richiamati per il principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione è efficace se la controparte ne ha avuto conoscenza prima dell'udienza e per il rilievo che la rinuncia determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, tempestivamente comunicata prima dell'udienza e anche depositata via PCT, è atto efficace di per sé e determina la cessazione della materia del contendere anche senza accettazione della controparte.
- Se il contribuente estingue l'obbligazione richiesta dalla cartella esattoriale e rinuncia all'impugnazione, il giudice di legittimità di norma non decide sui profili sostanziali e processuali sollevati, dichiarando la cessazione della materia del contendere.
- La comunicazione della rinuncia può essere fatta agli avvocati delle parti ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; nel giudizio di cassazione l'art. 306 c.p.c. non trova applicazione.
- Il pagamento e la rinuncia possono comportare la compensazione delle spese di lite; l'applicazione di sanzioni procedurali come il doppio contributo unificato è limitata ai casi espressamente previsti (rigetto, inammissibilità, improcedibilità).
- Per contestare la validità di notifiche di atti esecutivi o impositivi è essenziale conservare e proporre documenti specifici (relata di notifica, avviso di ricevimento, prove temporali delle notifiche); tuttavia, se la controversia si estingue per rinuncia, tali questioni rischiano di rimanere inevase e prive di pronuncia definitiva.
- In controversie tributarie dove si discute della legittimità della notifica compiuta dal concessionario, è opportuno sollevare immediatamente l'eccezione e chiedere la declaratoria di nullità, ma tenere presente che la decisione finale potrà non essere pronunciata se il contribuente estingue l'obbligazione.
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