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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18866/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

Una società ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio instaurato davanti al TAR contro una nota con cui il gestore dei servizi energetici le chiedeva la restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite a titolo di tariffe incentivanti per un impianto fotovoltaico. La ricorrente non era il soggetto responsabile della convenzione originaria di incentivazione, ma affermava di essere solo cessionaria in garanzia di crediti della società titolare dell’impianto, in forza di atto di cessione e collegato pegno su crediti presenti e futuri. Sosteneva che la pretesa restitutoria era rivolta a un soggetto estraneo al rapporto pubblicistico di concessione degli incentivi e traeva origine dall’assetto privatistico del cessione/pegno, sicché la controversia non rientrava nella giurisdizione esclusiva amministrativa. Il gestore resistente replicava che la lite atteneva alla produzione di energia e al recupero di incentivi dopo una declaratoria di decadenza adottata nell’esercizio di poteri pubblicistici, richiamando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La Corte ha esaminato il petitum sostanziale e ha ritenuto che la ricorrente non contestasse il provvedimento di decadenza, già rivolto al soggetto responsabile, ma soltanto la fondatezza della richiesta di restituzione nei suoi confronti quale cessionaria; la questione dipendeva quindi dall’interpretazione delle clausole dell’atto di cessione in garanzia e del pegno, con regole di diritto comune.

La decisione

La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e ha rimesso la causa al giudice di merito competente, con regolazione delle spese del giudizio di giurisdizione. Ha ritenuto non decisivo il precedente invocato dal gestore, perché riguardava il rapporto tra GSE e il soggetto responsabile destinatario del provvedimento di decadenza, mentre qui la società ricorrente era estranea a quel procedimento e la controversia verteva solo su una pretesa restitutoria di matrice privatistica verso la cessionaria in garanzia. La lite è stata quindi qualificata come controversia su diritti soggettivi, non come contestazione dell’esercizio di poteri autoritativi in materia di produzione di energia.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    consente il regolamento preventivo di giurisdizione anche dopo l’instaurazione del giudizio di merito, in presenza di ragionevoli dubbi sulla giurisdizione del giudice adito

  • art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.

    attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie attinenti a procedure e provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di produzione di energia; qui non è applicabile perché la lite riguarda solo la pretesa restitutoria verso il cessionario e non l’esercizio di poteri autoritativi

  • art. 42, d.lgs. n. 28 del 2011

    è la base del provvedimento di decadenza adottato nei confronti del soggetto responsabile dell’impianto

  • art. 386 c.p.c.

    ai fini della giurisdizione rilevano i fatti come emergenti dalla domanda e dalla sua eventuale precisazione, non l’istruttoria successiva

  • art. 2033 c.c.

    la pretesa di restituzione è ricondotta alla comune figura dell’indebito oggettivo, ma nel caso concreto la disputa è sull’efficacia della cessione in garanzia e del pegno

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi dedotti dall’attore, senza lasciarsi guidare dalla successiva istruttoria o dalla fondatezza nel merito della domanda.
  • In materia di incentivi energetici, la giurisdizione esclusiva amministrativa opera quando la controversia investe l’esercizio di poteri autoritativi del gestore pubblico in ordine alla regolazione delle tariffe, alla concessione degli incentivi o alla decadenza dal beneficio.
  • Se la parte convenuta in giudizio non è destinataria del provvedimento di decadenza e la controversia riguarda soltanto la pretesa restitutoria nei suoi confronti quale cessionaria o garante, la lite può assumere natura privatistica e rientrare nella giurisdizione ordinaria.
  • Quando la domanda si risolve nell’interpretazione di un atto di cessione di crediti in garanzia e del correlato pegno, la controversia va decisa secondo le regole del codice civile e non in base alla disciplina autoritativa della produzione energetica.
  • Le obbligazioni restitutorie da incentivi indebitamente percepiti sono riconducibili all’indebito oggettivo, ma la giurisdizione dipende dal tipo di rapporto concretamente controverso e non dalla sola origine pubblicistica del credito originario.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneCessione del credito
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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