Cassazione Civile, Ordinanza n. 18866/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
Una società ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio instaurato davanti al TAR contro una nota con cui il gestore dei servizi energetici le chiedeva la restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite a titolo di tariffe incentivanti per un impianto fotovoltaico. La ricorrente non era il soggetto responsabile della convenzione originaria di incentivazione, ma affermava di essere solo cessionaria in garanzia di crediti della società titolare dell’impianto, in forza di atto di cessione e collegato pegno su crediti presenti e futuri. Sosteneva che la pretesa restitutoria era rivolta a un soggetto estraneo al rapporto pubblicistico di concessione degli incentivi e traeva origine dall’assetto privatistico del cessione/pegno, sicché la controversia non rientrava nella giurisdizione esclusiva amministrativa. Il gestore resistente replicava che la lite atteneva alla produzione di energia e al recupero di incentivi dopo una declaratoria di decadenza adottata nell’esercizio di poteri pubblicistici, richiamando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La Corte ha esaminato il petitum sostanziale e ha ritenuto che la ricorrente non contestasse il provvedimento di decadenza, già rivolto al soggetto responsabile, ma soltanto la fondatezza della richiesta di restituzione nei suoi confronti quale cessionaria; la questione dipendeva quindi dall’interpretazione delle clausole dell’atto di cessione in garanzia e del pegno, con regole di diritto comune.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e ha rimesso la causa al giudice di merito competente, con regolazione delle spese del giudizio di giurisdizione. Ha ritenuto non decisivo il precedente invocato dal gestore, perché riguardava il rapporto tra GSE e il soggetto responsabile destinatario del provvedimento di decadenza, mentre qui la società ricorrente era estranea a quel procedimento e la controversia verteva solo su una pretesa restitutoria di matrice privatistica verso la cessionaria in garanzia. La lite è stata quindi qualificata come controversia su diritti soggettivi, non come contestazione dell’esercizio di poteri autoritativi in materia di produzione di energia.
Norme richiamate
consente il regolamento preventivo di giurisdizione anche dopo l’instaurazione del giudizio di merito, in presenza di ragionevoli dubbi sulla giurisdizione del giudice adito
art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie attinenti a procedure e provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di produzione di energia; qui non è applicabile perché la lite riguarda solo la pretesa restitutoria verso il cessionario e non l’esercizio di poteri autoritativi
art. 42, d.lgs. n. 28 del 2011
è la base del provvedimento di decadenza adottato nei confronti del soggetto responsabile dell’impianto
ai fini della giurisdizione rilevano i fatti come emergenti dalla domanda e dalla sua eventuale precisazione, non l’istruttoria successiva
la pretesa di restituzione è ricondotta alla comune figura dell’indebito oggettivo, ma nel caso concreto la disputa è sull’efficacia della cessione in garanzia e del pegno
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi dedotti dall’attore, senza lasciarsi guidare dalla successiva istruttoria o dalla fondatezza nel merito della domanda.
- In materia di incentivi energetici, la giurisdizione esclusiva amministrativa opera quando la controversia investe l’esercizio di poteri autoritativi del gestore pubblico in ordine alla regolazione delle tariffe, alla concessione degli incentivi o alla decadenza dal beneficio.
- Se la parte convenuta in giudizio non è destinataria del provvedimento di decadenza e la controversia riguarda soltanto la pretesa restitutoria nei suoi confronti quale cessionaria o garante, la lite può assumere natura privatistica e rientrare nella giurisdizione ordinaria.
- Quando la domanda si risolve nell’interpretazione di un atto di cessione di crediti in garanzia e del correlato pegno, la controversia va decisa secondo le regole del codice civile e non in base alla disciplina autoritativa della produzione energetica.
- Le obbligazioni restitutorie da incentivi indebitamente percepiti sono riconducibili all’indebito oggettivo, ma la giurisdizione dipende dal tipo di rapporto concretamente controverso e non dalla sola origine pubblicistica del credito originario.
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